Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17828 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17828 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3556/2020 proposto da
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME presso il cui studio in Roma è elettivamente domiciliato, in INDIRIZZO
-ricorrente – contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentate e difese, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma sono domiciliate alla INDIRIZZO
-controricorrente – nonché
CARTELLA DI PAGAMENTO E AVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA
Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore ;
-intimata –
Comune di Ussita, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore;
-intimato-
Avverso la sentenza n. 3601/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO – ROMA, depositata il 18.6.2019; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME
Napolitano nella camera di consiglio del 21 marzo 2025;
Rilevato che
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe;
Agenzia delle Entrate ha depositato un controricorso, mentre Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Ussita sono rimasti intimati;
Considerato che
Il contribuente ha proposto istanza di definizione agevolata (cd. ‘rottamazione quater’ , ex lege n. 197 del 2022 ) , e sono in corso i relativi pagamenti;
Con ordinanza interlocutoria n. 5830 del 5 marzo 2025 le Sezioni Unite di questa Corte sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione se il pagamento della prima rata prevista dal piano di rateizzazione produca immediatamente effetto estintivo o se il processo debba rimanere sospeso ed essere estinto solo al buon esito del pagamento di tutte le rate;
in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite è opportuno rinviare a nuovo ruolo, in quanto dalla citata prossima decisione nomofilattica
può dipendere l’estinzione del presente giudizio indipendentemente dal buon esito del pagamento delle rate successive alla prima;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo.
Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2025.