Sentenza di Cassazione Civile Sez. U Num. 5890 Anno 2026
Civile Sent. Sez. U Num. 5890 Anno 2026
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 19326/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
E sul ricorso, riunito al precedente, iscritto al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata ex lege in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso le sentenze nn. 100/20/2021 (r.g. 19326/21) e 93/20/2021 (r.g. 19335/21), entrambe della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI e depositate il 05/01/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2025 dal Presidente NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’estinzione dei processi.
Svolgimento del giudizio.
§ 1. Con separati ricorsi, la RAGIONE_SOCIALE (proc. n. 19326/21 rg) e la RAGIONE_SOCIALE (proc.n. 19335/21 rg) hanno formulato quattro motivi per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenze in epigrafe indicate, con le quali la Commissione Tributaria Regionale, in rigetto dei gravami da esse proposti, ha confermato la legittimità dell’avviso di
liquidazione loro notificato a titolo di responsabilità solidale per maggiore imposta proporzionale di registro su un’articolata operazione di permuta e compravendita di rami aziendali tra esse intercorsa nel dicembre 2017.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorsi.
Già fissati a decisione, i due procedimenti così instaurati venivano su istanza di parte -rinviati a nuovo ruolo a seguito dell’adesione da parte di RAGIONE_SOCIALE alla definizione agevolata dei « carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022» (c.d. ‘rottamazione quater’), ai sensi dell’art. 1, commi 231 – 252, della legge 23 dicembre 2022, n. 197; adesione avente ad oggetto la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA medio tempore emessa dall’RAGIONE_SOCIALE sull’avviso di liquidazione opposto, con accesso alla dilazione massima di diciotto rate (di cui le prime già corrisposte), scadente il 30 novembre 2027.
§ 2.1 Assegnati nuovamente a decisione all’udienza pubblica del 25 febbraio 2025, i due ricorsi venivano fatti oggetto dell’ordinanza interlocutoria n. 5830/25 con la quale la Sezione Tributaria – previa loro riunione – li rimetteva alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite sulla seguente questione: ‘ Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospensione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, RAGIONE_SOCIALEmenti, la
definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse ‘.
§ 2.2 Si osserva nell’ordinanza di rimessione – resa anche alla luce di una prima Relazione dell’Ufficio del Massimario n. 87/2024, appositamente sollecitata sul tema -che sussistono dubbi interpretativi e contrasti applicativi in ordine all’esatta portata RAGIONE_SOCIALE conseguenze processuali estintive della suddetta procedura amministrativa di adesione e, segnatamente, in ordine al disposto dell’art. 1 co. 236 l. 197/22, secondo cui: ‘ Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti ‘.
Più in particolare:
secondo un primo indirizzo (condiviso anche da altre Sezioni di questa Corte: Cass., Sez. Lav., 8 agosto 2023, n. 24138; Cass., Sez. Lav., 7 agosto 2024, n. 22312; Cass., Sez. 2^, 16 luglio 2024, n. 19628), in apparente maggiore sintonia con il tenore letterale del dettato normativo (che prevede, da un lato, l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi per i quali è intervenuta richiesta di definizione agevolata e, dall’altro, che l’estinzione del giudizio sia
subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione con la produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati), dovrebbe affermarsi che non sia possibile, prima del pagamento dell’ultima rata, addivenire ad una dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, e che il giudizio vada quindi necessariamente sospeso, o comunque rinviato, sino al 30 novembre 2027 (Cass., Sez. Trib., 24 gennaio 2023, n. 2105; Cass., Sez. Trib., 21 agosto 2023, n. 24967; Cass., Sez. Trib., 4 ottobre 2023, nn. 27951 e 27954; Cass., Sez. Trib., 11 ottobre 2023, n. 28379; Cass., Sez. Trib., 19 febbraio 2024, nn. 4301, 4325 e 4301; Cass., Sez. Trib., 23 febbraio 2024, nn. 4839 e 4859; Cass., Sez. Trib., 21 marzo 2024, n. 7639; Cass., Sez. Trib., 25 marzo 2024, n. 8028; Cass., Sez. Trib., 7 maggio 2024, nn. 12325 e 12337; Cass., Sez. Trib., 20 maggio 2024, nn. 13980 e 13983; Cass., Sez. Trib., 21 maggio 2024, n. 14088; Cass., Sez. Trib., 12 giugno 2024, n. 16412; Cass., Sez. Trib., 30 giugno 2024, n. 16454; Cass., Sez. Trib., 24 luglio 2024, n. 20649; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21405; Cass., Sez. Trib., 8 agosto 2024, n. 22397; Cass., Sez. Trib., 9 agosto 2024, n. 22658; Cass., Sez. Trib., 10 settembre 2024, n. 24274; Cass., Sez. Trib., 12 settembre 2024, n. 24479; Cass., Sez. Trib., 13 settembre 2024, n. 24585; Cass., Sez. Trib., 17 settembre 2024, n. 24933; Cass., Sez. Trib. 13 novembre 2024, n. 29343; Cass., Sez. Trib., 3 dicembre 2024, n. 30940);
in base ad un secondo indirizzo (volto alla massima valorizzazione del principio di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost.), i tempi di pagamento concordati nella procedura di rottamazione non sarebbero invece ostativi alla estinzione immediata del processo, dovendosi quest’ultima farsi
discendere dal perfezionamento della suddetta procedura inteso però, non quale pagamento dell’ultima rata, ma quale deposito della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura, con rinuncia ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’agente della riscossione su numero, ammontare RAGIONE_SOCIALE rate e relative scadenze; sempre che siano documentati in giudizio i pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta (in termini: Cass., Sez. Trib., 30 agosto 2024, n. 23381; Cass., Sez. Trib., 11 settembre 2024, nn. 24428 e 24431; Cass., Sez. Trib., 26 settembre 2024, n. 27572; Cass., Sez. Trib., 13 dicembre 2024, n. 32376). La locuzione normativa farebbe quindi riferimento ‘non già al pagamento integrale del debito, ma alla integralità dei pagamenti rispetto al momento in cui viene fatta valere la fattispecie estintiva, trattandosi di riscontro necessario perché la definizione agevolata sia, in quel momento, produttiva degli effetti processuali suoi propri, che restano distinti dall’effetto sostanziale dell’estinzione del debito, che, invece, richiede, ai sensi del comma 244 dell’art. 1 (e del comma 14 dell’art. 3) l’integralità del pagamento ‘;
secondo un terzo indirizzo, ancora, l’adesione alla procedura non comporterebbe invece né la sospensione del processo fino al pagamento dell’ultima rata, né l’estinzione immediata del medesimo per rinuncia, quanto il rilievo che ‘ è sostanzialmente venuto meno l’interesse ex art. 100 cod. proc. civ. in capo alla parte ricorrente, che, aderendo alla definizione agevolata, ha assunto comunque l’impegno a rinunziare ai giudizi pendenti ‘, il che giustificherebbe la pronuncia di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di una RAGIONE_SOCIALE condizioni dell’azione, appunto l’interesse ad agire (Cass., Sez. Trib., 2 gennaio 2024,
n. 46; Cass., Sez. Trib., 1 febbraio 2024, n. 3010; Cass., Sez. Trib., 26 febbraio 2024, n. 5011; Cass., Sez. Trib., 3 aprile 2024, n. 8784; Cass., Sez. Trib., 4 giugno 2024, n. 15587; Cass., Sez. Trib., 19 giugno 2024, n. 16951; Cass., Sez. Trib., 20 giugno 2024, n. 17125; Cass., Sez. Trib., 8 luglio 2024, nn. 18629 e 18658; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2014, n. 22821; Cass., Sez. Trib., 10 settembre 2024, n. 24333; Cass., Sez. Trib., 11 settembre 2024, n. 24423; Cass., Sez. Trib., 12 gennaio 2025, n. 780).
La soluzione della questione interpretativa (non chiarita neppure dal provvedimento di riammissione alla rottamazione quater dei contribuenti decaduti per inadempimento, ex art. 3 bis d.l. n. 202/24 conv. c.m. in l. 15/25) dovrebbe poi muovere dalla considerazione, per un verso, degli elementi sistematici costituti dai più vicini precedenti legislativi della procedura amministrativa in esame (art. 3 co. 6^ d.l. n. 119/18 conv. c.m. in l.136/18 sulla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1^ gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, c.d ‘rottamazione ter’; art. 6 d.l. n. 193/16 conv. c.m. in l. 225/16, c.d. ‘prima rottamazione’; art. 1 d.l. n. 148/17 conv. in l. 172/17, c.d. ‘rottamazione bis’) e, per altro, dalla sopravvenuta sentenza n. 189/24 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost., sul rilevo che « la declaratoria di estinzione del processo, che il comma 198 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 correla al deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, risulta frutto di una scelta non irragionevole nell’ottica di favorire l’immediata chiusura RAGIONE_SOCIALE controversie tributarie pendenti
e di incentivare i pagamenti non ancora eseguiti, e neppure comporta alcun effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa o lesione RAGIONE_SOCIALE condizioni di parità RAGIONE_SOCIALE parti nel processo ».
In questo contesto, la decisione chiarificatrice RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite -ha ancora osservato l’ordinanza di rimessione -si imponeva alla luce della natura processuale ed intersezionale della questione, ‘ di cui non può non evidenziarsi la particolare importanza, in relazione sia ai riflessi patrimoniali per i contribuenti, gli enti impositori e gli agenti della riscossione, sia alle ricadute deflattive sull’arretrato accumulato dalla giurisdizione in materia tributaria ‘.
§ 3. Assegnate le cause alle Sezioni Unite, si addiveniva all’udienza odierna, nella quale il Procuratore Generale ha concluso per l’estinzione dei processi riuniti.
§ 4 . Con memoria 6 ottobre 2025 l’RAGIONE_SOCIALE -preso atto dello jus superveniens , e confermato che entrambe le società ricorrenti hanno ottenuto da RAGIONE_SOCIALE l’ammissione alla procedura di rottamazione quater con massima rateizzazione ed avvenuto versamento RAGIONE_SOCIALE prime rate – ha chiesto che venga pronunciata l’estinzione dei processi riuniti.
Le società ricorrenti non hanno svolto ulteriori difese.
Motivi della decisione.
§ 5.1 Va preso atto del recente intervento chiarificatore del legislatore, il quale ha sgombrato ogni dubbio sul fatto che l’estinzione del processo discenda dalla definizione della procedura amministrativa intesa quale perfezionamento dell’ammissione alla procedura stessa mediante presentazione della domanda da parte del debitore; comunicazione di ammissione e determinazione del dovuto da parte di RAGIONE_SOCIALE; versamento dell’unica ovvero della prima rata di rientro, da documentarsi agli atti di causa.
La sospensione del processo legalmente stabilita nelle more del versamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute non va oltre il tempo necessario all’esaurimento di queste fasi -dall’istanza al primo o unico versamento -scadenzate da termini perentori.
Alla luce della disciplina sopravvenuta, incentrata sulla distinzione tra definizione della procedura amministrativa ed estinzione del processo, deve quindi senz’altro escludersi che quest’ultima possa dipendere – nel caso di accesso a rateazione – dall’integrale pagamento del piano di rientro con versamento dell’ultima rata.
Più in dettaglio, l’art. 1 co. 236 legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 -2025) stabilisce che: ‘ Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti .’
In sede di conversione del d.legge 17 giugno 2025, n. 84 ( Disposizioni urgenti in materia fiscale ) da parte della legge n. 108 del 30 luglio 2025 (G.U. 01/08/2025, n. 177), si è stabilito (art. 12 -bis) quanto segue: ‘ Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata. 1. Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella
dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3 -bis del decreto -legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate –RAGIONE_SOCIALE che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3 -bis, comma 2, lettera c), del citato decreto -legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 2. L’estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili ‘.
Il legislatore del 2025 non è intervenuto sul co. 244 della legge 197/22, disciplinante la ripresa della riscossione, per il carico oggetto di dichiarazione, in caso di inadempimento: ‘ In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento RAGIONE_SOCIALE somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la
definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero ‘.
L’intervento legislativo di cui al d.l. n. 84/2025 -dichiaratamente di interpretazione autentica -ha inteso porre fine ai consistenti dubbi applicativi precedentemente insorti, tanto nella dottrina quanto nella giurisprudenza di merito e legittimità, nella individuazione dello specifico presupposto comportante l’estinzione del processo pendente.
Si tratta RAGIONE_SOCIALE incertezze interpretative messe in evidenza dall’ordinanza di rimessione, come sopra ricostruita (§ 2.2).
§ 5.2 Il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha più volte affrontato – rilevando in questa sede l’ambito extrapenale -il problema della retroattività prodotta dalla norma di interpretazione autentica in relazione ai processi in corso, tanto da affermare (C.Cost. sent. n.4/2024, con richiamo alle sentenze nn. 145/2022, 174/2019; 73/2017; 260/2015; 170/2013): ‘ Dinanzi a leggi aventi efficacia retroattiva la Corte Costituzionale è chiamata ad esercitare uno scrutinio particolarmente rigoroso: ciò in ragione della centralità che assume il principio di non retroattività della legge, inteso quale fondamentale valore di civiltà giuridica, non solo nella materia penale, ma anche in RAGIONE_SOCIALE settori dell’ordinamento. (…) Qualora l’intervento legislativo retroattivo condizioni giudizi ancora in corso, il controllo di costituzionalità diviene ancor più stringente ‘. E’ addivenuta per questa via alla elaborazione di elementi sintomatici di un uso distorto ed irragionevole della funzione legislativa, quali l’intento di interferire sul meri to di specifiche liti in corso, di alterare a tal fine la parità RAGIONE_SOCIALE armi nel
processo in cui sia parte un’Amministrazione, di sopperire per questa via ad esigenze eccezionali puramente di cassa.
Sicchè, ‘ solo imperative ragioni di interesse generale (…) possono consentire, anche in base alla lettura della Corte EDU, un’interferenza del legislatore su giudizi in corso ‘ (con richiamo a C.Cost. sent. nn. 174/2019, 108/2019, 170/2013); e tra le imperative ragioni di interesse generale rientrano quelle ‘ volte ad evitare indebiti vantaggi derivanti da difetti tecnici o lacune della legislazione, o l’assicurazione della pace e della sicurezza giuridica in una serie di più ampi conflitti ‘.
Si tratta di argomenti già sviluppati da C.Cost. sent. n. 145/2022 anche con specifico riguardo all’art. 6 Cedu, essendosi in proposito osservato, in quest’ultima decisione, che: ‘ la giurisprudenza della Corte EDU è costante nell’affermare che, seppure in linea di principio non è precluso al legislatore disciplinare, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, tuttavia, ‘il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall’art. 6 ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia’ (ex plurimis, sentenze 24 giugno 2014, RAGIONE_SOCIALE contro Italia, paragrafo 76; 25 marzo 2014, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE contro Italia, paragrafo 47; 14 gennaio 2014, COGNOME e RAGIONE_SOCIALE contro Italia, paragrafo 47; 7 giugno 2011, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE contro Italia, paragrafo 58) ‘.
Orbene, nel caso in esame:
la eterogenea articolazione e complessità dell’equivoco quadro interpretativo scaturito dalla lettura e prima applicazione del co. 236 dell’art. 1 legge 197/22 come sopra riassunto (non a caso
sollecitativo, prima del sopraggiunto intervento legislativo, della stessa rimessione del problema a queste Sezioni Unite), attestava l’effettiva esigenza di un intervento chiarificatore definitivo ed univoco che ponesse rimedio, con riguardo ad un vastissimo contenzioso, alla varietà degli orientamenti di legittimità, così come RAGIONE_SOCIALE disparate prassi invalse presso le Corti territoriali di merito;
l’esplicitazione autentica del significato della norma in esame è stata dal legislatore attuata non mediante l’introduzione nell’ordinamento di previsioni o istituti nuovi (come tali idonei ad interferire sull’esito di decisioni in itinere e quindi a surrogarsi, in pratica, nella sovranità della giurisdizione), e nemmeno attraverso l’adozione di soluzioni interpretative originali, bensì tramite il recepimento quasi testuale di una RAGIONE_SOCIALE tre opzioni ermeneutiche che, come detto, si erano già ben delineate nella giurisprudenza di legittimità con abbondanza di argomenti e di precedenti;
l’autoqualificazione della norma come di interpretazione autentica appare pertanto genuina, perché finalizzata all’enucleazione di una variante di senso (estinzione immediata del processo con il pagamento della prima rata) già pacificamente insita nella norma interpretata e, per ciò solo, suscettibile di essere considerata e prevista dalle parti aderenti al beneficio quale soluzione processuale certo non scontata, ma quantomeno realisticamente plausibile, e così anche quanto a valutazione RAGIONE_SOCIALE conseguenze di un eventuale inadempimento successivo (rilevante sul piano sostanziale ai fini della ripresa della riscossione ex art.1 co. 244 cit., ma ininfluente sul processo ormai estinto);
si riscontra dunque qui quel tipico effetto di unificazione e saldatura del precetto dato dalla congiunzione della norma interpretativa con quella interpretata, essenziale per il controllo di ragionevolezza della deroga al principio generale (in ambito tributario esplicitato
dall’art. 3 l. 212/00) per cui la legge non dispone che per l’avvenire (C. Cost. n. 234/07; n. 374/02);
la scelta per l’estinzione immediata (nel senso che si è detto) dei processi in corso appariva del resto così poco imprevedibile ed avulsa dal sistema, da riprodurre con riguardo alla ‘rottamazione quater’ un meccanismo di chiusura anticipata RAGIONE_SOCIALE liti in realtà già ben noto e riscontrabile vuoi nella giurisprudenza di legittimità con riguardo alla c.d. ‘prima rottamazione’ di cui all’art. 6 d.l. n. 193/2016 conv. legge 225/16 (v.Cass. n. 24083/18; n. 11540/19; n. 28602/24 ed altre), vuoi nella medesima legge n.197/22 con riferimento all’istituto (diverso dalla ‘rottamazione’ RAGIONE_SOCIALE cartelle, ma pur sempre ascrivibile al sistema lato sensu condonistico in essa contenuto) della definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti pendenti, in ordine alla quale si stabiliva (art. 1 co. 194, ultima parte): ‘ Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 settembre 2023 ‘, con il conseguente effetto estintivo del processo di cui ai co. 197 e 198;
a ben vedere, neppure il disposto del co. 2^ dell’art. 12 bis in esame, secondo cui l’estinzione del giudizio dichiarata ai sensi dell’art.1 comma 236 legge 197/22 comporta l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato, introduce una regola processuale innovativa, posto che esso, pur confliggendo con la regola generale dell’art. 310 cod.proc.civ. per l’ipotesi di estinzione del processo civile, non fa che consequenzialmente ricondurre la fattispecie definitoria al diverso principio operante nel processo tributario (tale per cui l’estinzione del giudizio rende definitivo l’atto impositivo impugnato) e, in questo ambito, al criterio generale di
non -sopravvivenza RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito medio tempore emesse che presiede a tutte le varie forme di definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE liti fiscali.
Quanto alle ragioni di interesse generale sottese all’intervento interpretativo, soccorre poi quanto osservato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 189 del 2024 cit.) nel ritenere infondati i dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost..
Seppure con riguardo ad un’altra procedura amministrativa, le considerazioni della Corte Costituzionale rilevano anche in questa sede là dove -richiamata la specialità del regime estintivo proprio del processo tributario ex art. 46 d.lgs. 546/92 e, all’interno di questo, dell’atipicità RAGIONE_SOCIALE forme di estinzione previste dalle procedure amministrative di contenuto agevolativo e definitorio evidenziano come l’istituto della definizione RAGIONE_SOCIALE liti pendenti debba essere letto all’interno ‘ del più ampio contesto degli interventi di carattere strutturale attuativi degli impegni assunti nel PNRR e nel Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR e trova origine e giustificazione nella situazione critica dello stato del contenzioso tributario, risultante anche dalla relazione alla legge oggetto del presente giudizio ‘.
Stabilito che ‘ l’evidente finalità principale di tale disciplina è, quindi, quella di conseguire rapidamente gli obiettivi di riduzione del numero dei giudizi tributari pendenti, in attuazione degli impegni assunti ‘ dallo Stato Italiano, aggiunge la Corte che ‘ considerata l’ampia discrezionalità legislativa nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza RAGIONE_SOCIALE scelte compiute, l’estinzione immediata RAGIONE_SOCIALE liti fiscali definite anche con il pagamento della
sola prima rata dell’importo dovuto appare in armonia con i declinati obiettivi, evitando stasi nello svolgimento dei processi. In questo senso, particolarmente significativa è la chiara esclusione di un generale effetto sospensivo dei processi interessati dal procedimento di definizione agevolata, essendo la scelta rimessa, ma per un tempo determinato, al contribuente ‘.
Si tratta, come detto, di osservazioni valide anche per la procedura di ‘rottamazione’ qui dedotta, dal momento che anche questa, nei casi in cui la riscossione sia associata alla pendenza di una controversia giurisdizionale, muove da finalità deflattive del contenzioso parimenti riconducibili agli impegni PNRR; ed anzi a maggior ragione queste finalità possono nella specie ritenersi pressanti, se solo si consideri che si verte di un contenzioso che non ha ad oggetto, almeno di regola, l’accertamento della pretesa impositiva quanto – a valle -la sua realizzazione satisfattiva terminale, per giunta sovente all’esito di un iter processuale già assai risalente.
§ 6. Ne discende la dichiarazione di estinzione dei processi riuniti, costituendo elementi pacifici di causa che il debito d’imposta dedotto in giudizio è stato ammesso da RAGIONE_SOCIALE -su istanza di RAGIONE_SOCIALE, ma con effetti estendibili alla RAGIONE_SOCIALE in quanto co -obbligata in solido ex art. 57 TU Registro -alla definizione di cui all’art. 1 co. 231 segg. legge 197/22, con regolare pagamento della prima rata.
L’esito definitorio e lato sensu conciliativo del giudizio depone per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite e per l’insussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dell’art. 13 d.P.R. n. 115/02 come modificato dalla l. n. 228/12.
PQM
La Corte
-dichiara estinti i processi riuniti;
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite civili, in data 21 ottobre 2025 .
Il Presidente estensore
NOME COGNOME
Il Primo Presidente NOME COGNOME