Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 8238 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 8238 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/03/2025
Oggetto: Società di capitali a ristretta base – Utili extracontabili – Definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, legge 197/2022 – Rottamazione quater – Estinzione del giudizio – Pagamento di tutte le rate -Necessità – Questione rimessa alle SS.UU.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 29036/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procure speciali in calce al ricorso ed allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall’Avv. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1955/04/2021, depositata in data 15 aprile 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME impugnava l’ avviso di accertamento n. TK501R502470/2018, con il quale veniva imputato al ricorrente,
nella sua veste di socio al 97% delle quote della società RAGIONE_SOCIALE e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 201 4, un reddito di capitale pari ad Euro 164.144,00, ex art. 47, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
L’accertamento scaturiva da un controllo contabile effettuato nei confronti della società, destinataria di precedente avviso, non impugnato e definito con adesione.
Il contribuente eccepiva l’illegittimità dell’atto impositivo in quanto notificato a mezzo posta e contestava l’erronea qualificazione -da parte dell’Ufficio della somma recuperata a tassazione, riconducibile non ad un utile extrabilancio distribuito ma ad un prestito infruttifero effettuato a suo favore dalla società di cui era socio amministratore.
L’Agenzia delle entrate si costituiva in giudizio sostenendo la legittimità del suo operato.
La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso.
Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la sentenza impugnata: affermava la ritualità della notifica dell’avviso di accertamento, avvenuta a mezzo raccomandata postale con a.r., e rigettava l’impugnazione , stante, da un lato, la definitività dell’accertament o nei confronti della società , dall’altro, la mancata prova contraria idonea a vincere la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio al socio, trattandosi di società a ristretta base azionaria.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi.
L’Ufficio ha resistito con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 18/03/2025.
Il ricorrente ha depositato, in data 6 marzo 2025, memoria ex art. 380bis1 cod. proc. civ., con la quale ha chiesto l’ estinzione del
giudizio per effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/2022 e del pagamento delle rate sinora scadute.
Considerato che:
Con il primo strumento di impugnazione il ricorrente censura la decisione della CTR per «violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c.»; in particolare, sostiene che la motivazione posta a base della stessa sia apparente sia nella parte in cui ha risolto la questione della inesistenza della notifica dell’atto impugnato per omessa sottoscrizione della relativa relata, sia nella parte in cui ha affermato la legittimità dell’accertamento nei confronti del socio sulla base della mera presunzione di distribuzione di utili per effetto della ‘qualifica di ristretta base azionaria a carico della società partecipata’ (pag. 19 del ricorso). Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice dell’appello, il ricorrente ‘poteva impugnare l’avviso di accertamento che gli è stato notificato in quanto socio facendo valere l’illegittimità dello stesso perché basato su una presunzione (quella della ristretta base sociale) che non è grave, precisa e concordante, con conseguente violazione, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, del proprio onere probatorio ai sensi dell’ art. 2697 c.c. ‘ (ancora pag. 19).
Con il secondo motivo il contribuente lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. ». Deduce, in particolare il mancato assolvimento, da parte dell’Ufficio, dell’ onus probandi relativo a ll’effettiva distribuzione ai soci degli utili occulti , non essendo sufficiente la dimostrazione della ristrettezza della base societaria.
In via preliminare va rilevato che il ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato di avere aderito alla definizione dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione in considerazione di quanto disposto dall’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (cosiddetta rottamazione quater ), con
riferimento alle 3 cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA scaturite dall’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio, allegando il pagamento delle rate scadute sinora, chiedendo, in via principale, l’estinzione del giudizio .
Ciò premesso, osserva il Collegio che, ai sensi dell’art. 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, « Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento ».
Inoltre, ai sensi del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197 del 2022 « Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti ».
Ciò posto, sulla questione della necessità, ai fini dell’estinzione del giudizio, del pagamento integrale delle rate è sorto contrasto all’interno di questa Sezione, al punto che con ord. n. 5830/2025 è stata disposta la rimessione della causa rubricata al n.r.g.
19326/2021 « alla Prima Presidente della Corte Suprema di Cassazione affinché valuti la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., in relazione al quesito: ‘Se, ove il contribuente abbia dichiarato di aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. ‘rottamazione quater’), con la proposta di un piano di dilazione rateale del debito e l’assunzione dell’obbligo di rinunciare ai giudizi tributari pendenti, procedendo all’adempimento parziale del debito rateizzato dopo la comunicazione favorevole dell’agente della riscossione, l’art. 1, comma 236, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, imponga la sospen sione dei giudizi tributari fino all’integrale soddisfacimento del debito rateizzato ovvero consenta, altrimenti, la definizione immediata dei giudizi tributari mediante la dichiarazione di estinzione oppure mediante la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per carenza sopravvenuta di interesse ‘».
Ritenuta, quindi, l’opportunità di attendere la decisione delle Sezioni Unite sulla questione, rinvia a nuovo ruolo la presente controversia, fino alla decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, a data successiva alla decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione rimessa con l’ordinanza n. 5830/2025.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.