Rottamazione quater: La Cassazione dichiara l’estinzione del processo tributario
L’adesione alla Rottamazione quater può rappresentare una via d’uscita strategica per i contribuenti coinvolti in lunghi e complessi contenziosi fiscali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha confermato che la definizione agevolata del debito, anche quando il processo è già pendente in ultimo grado, determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Analizziamo insieme questa importante decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso: dall’Accertamento Fiscale al Ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato a una contribuente per l’anno d’imposta 2008. L’Agenzia delle Entrate contestava una somma di circa 51.500 euro, recuperata a tassazione. La contribuente si era difesa sostenendo che tale somma non costituisse reddito, ma fosse un prestito ricevuto da un’amica per aiutarla nell’acquisto di un immobile per la figlia.
Nonostante le difese, il ricorso della contribuente era stato parzialmente accolto in primo grado, ma la Commissione Tributaria Regionale, in appello, aveva dato piena ragione all’Ufficio Fiscale, ritenendo legittimo il recupero dell’intera somma. A questo punto, la contribuente aveva presentato ricorso per Cassazione, portando la disputa al massimo grado di giudizio.
La Svolta: l’Adesione alla Rottamazione quater
Mentre il giudizio era pendente dinanzi alla Suprema Corte, è intervenuta una novità determinante. La contribuente ha scelto di avvalersi della cosiddetta Rottamazione quater, una misura di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, introdotta dalla legge di bilancio per il 2023.
Presentando l’istanza e provvedendo al pagamento dell’importo dovuto in un’unica soluzione, la contribuente ha di fatto sanato la propria posizione debitoria oggetto del contenzioso. L’Agente della Riscossione ha quindi confermato l’avvenuta definizione della pendenza. Di conseguenza, sia la difesa della contribuente sia l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate, hanno depositato una memoria congiunta chiedendo alla Corte di dichiarare l’estinzione del giudizio.
La Decisione della Corte e il Principio della Rottamazione quater
La Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che accogliere la richiesta delle parti. L’adesione del contribuente alla Rottamazione quater e il conseguente integrale pagamento delle somme dovute hanno fatto venire meno l’oggetto stesso della controversia, ovvero la ‘materia del contendere’.
In pratica, una volta che il debito tributario per cui si stava litigando è stato definito e saldato attraverso una procedura prevista dalla legge, non esiste più alcun interesse, né per il contribuente né per l’Amministrazione finanziaria, a proseguire il processo per ottenere una sentenza di merito. Il contenzioso perde la sua ragione d’essere.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state lineari e si fondano su un principio consolidato. Il giudice ha semplicemente preso atto della volontà delle parti e della documentazione prodotta, che attestava il perfezionamento della definizione agevolata. La normativa sulla Rottamazione quater (Legge n. 197/2022) prevede esplicitamente questa possibilità come meccanismo per deflazionare il contenzioso tributario. Dato che la contribuente ha saldato il debito secondo le modalità previste dalla sanatoria, il presupposto stesso della lite giudiziaria è venuto a mancare. La Corte, quindi, si è limitata a formalizzare questa situazione, dichiarando estinto il giudizio e chiudendo definitivamente la vertenza.
Le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’efficacia della Rottamazione quater non solo come strumento per regolarizzare i debiti fiscali a condizioni vantaggiose, ma anche come soluzione per porre fine a contenziosi pendenti, anche se giunti all’ultimo grado di giudizio. Per i contribuenti, ciò significa poter chiudere definitivamente una pendenza con il fisco, evitando i costi, i tempi e l’incertezza di un processo. Per il sistema giudiziario, rappresenta un alleggerimento del carico di lavoro, permettendo di concentrare le risorse su altre controversie.
Aderire alla Rottamazione quater durante un processo in Cassazione pone fine alla causa?
Sì, come dimostra questo caso, l’adesione alla definizione agevolata e il pagamento dell’importo dovuto portano alla cessazione della materia del contendere e, di conseguenza, all’estinzione del giudizio anche se pendente in Cassazione.
Cosa significa ‘cessazione della materia del contendere’ in un caso fiscale?
Significa che il motivo del disaccordo tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, cioè il debito fiscale, è stato risolto attraverso un altro strumento previsto dalla legge (in questo caso, la definizione agevolata). Non essendoci più nulla su cui discutere, il processo si estingue.
Chi ha richiesto la chiusura del processo in questo caso?
La richiesta è stata presentata da entrambe le parti coinvolte: sia dalla contribuente che dall’Avvocatura generale dello Stato, che rappresenta e difende l’Agenzia delle Entrate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17539 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17539 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
IRPEF AVVISO ACCERTAMENTO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12565/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo all’indirizzo pec EMAIL,
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrente –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 6338/2016, depositata l’ 01/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 giugno 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ha proposto ricorso nei confronti d ell’RAGIONE_SOCIALE , che ha resistito a mezzo controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della C.t.p. di Pavia che, in parziale accoglimento del ricorso del contribuente, aveva ridotto l’imponibile recuperato a tassazione , per l’anno 2008, a seguito di indagini ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973 ed art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972. La C.t.r., in particolare, in accoglimento dell’appello, riteneva legittimo il recupero a tassazione della somma di euro 51.500,00 che la contribuente assumeva di aver ricevuto da un’amica a titolo di mutuo per aiutarla nell’acquisto di una casa per sua figlia.
L’avvocatura erariale ha depositato « memoria con istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere», dando atto che parte contribuente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (c.d. Rottazione quater ) e che l’ente di riscossione ha confermato che la definizione agevolata presentata a in data 26 giugno 2023 (comunicazione di accoglimento n. NUMERO_DOCUMENTO) risultava definita con pagamento dell’unica rata di euro 2.319,71 in data 06/11/2023 .
Analoga istanza ha depositato la contribuente.
Considerato che:
Entrambe le parti hanno dato atto che la contribuente ha aderito alla c.d. rottamazione quater di cui all’art. 1, commi da 231 a 252 legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed ha provveduto al pagamento integrale, in unica rata, di quanto dovuto.
L’art. 1, comma 236, legge cit. prevede che
In ragione della definizione agevolata della controversia, e poiché la ricorrente è parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio Così deciso in Roma, il 18-19 giugno 2024.