Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29296 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 29296 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9080/2018 R.G., proposto
DA
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO, con studio in Canicattì (AG), elettivamente domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE ‘, con sede in Palermo, in persona del direttore generale pro tempore ;
INTIMATA
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la RAGIONE_SOCIALE il 7 settembre 2017, n. 3237/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha concluso per la dichiarazione
RISCOSSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO DIRITTI CAMERALI DEFINIZIONE AGEVOLATA EX LEGGE 197/2022 ‘ ROTTAMAZIONEQUATER’
di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere;
dato atto che nessuno è comparso per il ricorrente;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso (sulla base di undici motivi) per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la RAGIONE_SOCIALE il 7 settembre 2017, n. 3237/12/2017, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificatagli il 24 ottobre 2011 dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , per la somma di € 167,67 a titolo di diritt i camerali per l’anno 2008, ha rigettato l’appello proposto dal medesimo nei confronti della ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento il 29 gennaio 2014, n. 382/5/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario del contribuente -sul rilievo che: a) la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata, per quanto l’eventuale irregolarità della notifica non inficiasse la cartella medesima, essendone mera condizione di efficacia; b) la chiamata in causa dell’ente impositore non era necessar ia; c) la cartella di pagamento era adeguatamente motivata, contenendo gli elementi prescritti in or dine all’ an ed al quantum debeatur ; d) la validità del ruolo non era inficiata dal difetto di sottoscrizione, né dalla carenza di delega del sottoscrittore; e) la richiesta formulata in memoria illustrativa circa l’esame di ulteriori vizi della cartella di pagamento era inammissibile.
La ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ è rimasta intimata.
Il P.M. ha depositato conclusioni scritte, che sono state modificate in pubblica udienza.
Il ricorrente ha depositato memoria, dichiarando di aver aderito alla c.d. ‘ rottamazionequater ‘ con integrale pagamento in unica soluzione del l’importo dovuto e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Come è noto, l’art. 1, comma 23 6, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che: « Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati ».
Nella specie, il contribuente ha documentato l’integrale pagamento dell’importo dovuto per la definizione agevolata. Pertanto, essendo state osservate le condizioni previste per il perfezionamento della definizione agevolata, non resta che dichiarare l ‘e stinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere.
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate.
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. ” doppio contributo unificato “, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu
sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione de l presente procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 16 ottobre
2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO NOME COGNOME