Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33869 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33869 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2024
Oggetto: Tributi
Irpef, Iva 1996
Cartella di pagamento Rottamazione- quater Estinzione
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 15353 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto
Da
Avv.to NOME COGNOME rappresentato e difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 1139/11/2020, depositata in data 27 febbraio 2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
1.La controversia in questione concerne l’impugnativa di una cartella di pagamento emessa nei confronti di NOME COGNOME ai fini Irpef e Iva, oltre accessori, per il 1996, a seguito della sentenza n. 219/34/2006 della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato la legittimità del presupposto avviso di accertamento.
Avverso la cartella di pagamento il contribuente proponeva ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che, con sentenza n. 202/24/2010, lo rigettava.
La Commissione tributaria regionale del Lazio, adita con atto di appello del contribuente, con sentenza n. 162/2011, dichiarava inammissibile il gravame per essere stata evocata in giudizio l’Agenzia delle entrate e non l’ente riscossione (RAGIONE_SOCIALE quale legittimato passivo.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione che, con ordinanza n.14952 del 2018, lo accoglieva limitatamente al primo, secondo e quarto motivo di ricorso (concernenti l’assunta pronuncia ultra petita per essere stata disposta la condanna alle spese del doppio grado di giudizio; l’erroneità della pronuncia di inammissibilità del gravame per essere stato proposto nei confronti dell’Ufficio senza disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’esattore; l’erroneità della pronuncia di
inammissibilità dell’appello per difetto di contraddittorio senza che alcuna eccezione fosse stata sollevata al riguardo) dichiarando inammissibile il terzo (afferente all’assunta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in merito alla eccepi ta inesistenza della notifica della cartella e alla nullità dell’atto per mancata indicazione del responsabile del procedimento) ed il quinto (relativo all’assunta erroneità della decisione in merito alla eccezione di tardività della costituzione in giudiz io dell’Amministrazione finanziaria) con cassazione della sentenza, in relazione ai motivi accolti, e rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione.
5.Nella suddetta ordinanza, la Corte di cassazione ha osservato che la CTR non poteva dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ravvisando la carenza della legittimazione passiva dell’Agenzia atteso che il contribuente ben poteva proporre l’impugnazione avverso la cartella di pagamento nei confronti dell’Agenzia delle entrate non dovendo, a pena di inanimissibilità, notificare detto atto al concessionario per la riscossione.
6 . Riassunto il giudizio a cura del contribuente nei confronti dell’Agenzia delle entrate dinanzi alla CTR del Lazio, con sentenza n. 1139/11/2020, depositata in data 27.2.2020, veniva rigettato l’appello, confermando la legittimità della cartella di pagamento e disponendo la compensazione integrale delle spese di ogni grado di giudizio.
In punto di diritto, la CTR in sede di rinvio, ha osservato che: 1) andava disattesa l’eccezione di nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento atteso che – non solo nel titoletto intitolato ‘Richiesta di informazione e di riesame in autotutela del ruolo’ era indicato nella persona del Direttore dell’Ufficio o di un suo delegato ma soprattutto tale obbligo era stato previsto a decorrere dal 1° giugno 2008 in forza del D.L. n. 248 del 2007 e, nella specie, la cartell a era stata notificata nell’ottobre 2007;2) era infondata l’eccezione di prescrizione e/o decadenza dell’Amministrazione dal diritto di iscrizione a ruolo del credito erariale risalente al 1996 atteso che la cartella in questione era stata emessa in conseguenza della conferma del
prodromico avviso di accertamento in forza della sentenza della CTR del Lazio (n. 219/2006); 3) era infondata l’eccezione di nullità relativa alla notifica della cartella atteso che qualsiasi vizio afferente alla notifica era stato sanato dalla tempestiva impugnativa della cartella medesima; 4) priva di pregio era anche l’eccezione di tardività di costituzione in giudizio dell’Ufficio stante la facoltà di costituzione da parte di quest’ultimo anche oltre il termine previsto dall’art. 23, comma 1, del d.lgs . n. 546/92 purchè nel termine di cui all’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 546/92; 5) nel merito, ogni doglianza involgente la legittimità della pretesa tributaria (incluso il calcolo e la decorrenza degli interessi) di cui alla cartella di pagamento era preclusa alla luce della sentenza della CTR n. 219/2006 che aveva confermato la legittimità del presupposto avviso; 6) quanto all’intervenuto condono ex lege n. 289/2002, andava esclusa la relativa efficacia atteso che il presupposto avviso di accertamento – da prendere in considerazione incidenter tantum – risaliva al 2002 e la possibilità di aderire alle procedure di cui agli artt. 8 e 9 della detta legge era preclusa ai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 350 del 2003, fosse stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva o dell’Irap.
Avverso la sentenza di appello, il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
9 . Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.
In data 3.12.2024, il contribuente ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere avendo aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 – 252 della legge n. 197 del 2022 (rottamazionequater ) con pagamento del dovuto in un’unica soluzione.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, 4, e 5 c.p.c. ‘ la violazione per omessa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 112 e 132, comma 1, n. 4 c.p.c. ‘ per non avere la CTR, in sede di rinvio,
pronunciato sulla eccezione di giudicato esterno formatosi sulla sentenza della CTP di Roma n. 167/7/2010 tra le stesse parti, prodotta nel giudizio di riassunzione (in particolare con la memoria difensiva ex art. 32 del d.lgs. n. 546/92, allegata al ricorso), munita di attestazione, in data 12.4.2016, di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c. nella quale, in accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME avverso l’iscrizione ipotecaria immobiliare emessa sulla base della cartella in questione, veniva accertata la mancata notifica della stessa al contribuente.
2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c, la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della legge 289/2002 per avere la CTR in sede di rinvio escluso l’efficacia del condono ex lege n. 289/2002 dato che il presupposto avviso di accertamento risaliva al 2002 ( rectius : 2001) e la possibilità di aderire alle procedure di cui agli artt. 8 e 9 della detta legge era preclusa ai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 350 del 2003, fosse stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ovvero avviso di accert amento ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva o dell’Irap; ciò, sebbene controparte non avesse eccepito tale preclusione nei precedenti gradi del giudizio e il condono cui aveva aderito il contribuente fosse quello disciplinato dall’art. 12 della legge 289/2002, perfettamente azionabile per tutti i ruoli – come nella specie – antecedenti al 2003, e perfezionatosi, senza alcuna riserva dell’Amministrazione, in data 25.9.2003 con il versamento delle somme dovute da parte del contribuente con conseguente non debenza dell’intero importo indicato nella cartella emessa nel 2007.
3.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 c.p.c., 156 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la CTR, in sede di rinvio, rigettato l’eccezione di inesistenza della notifica della cartella- sollevata sin dal ricorso introduttivo- ritenendo che la tempestiva impugnazione della stessa aveva sanato qualsiasi vizio di notifica, sebbene, nella specie, si trattasse di inesistenza della notifica (effettuata, in caso di assenza temporanea del destinatario, con modalità estranee alle formalità previste
dall’art. 140 c.p.c., essendo state disconosciute le fotocopie delle ricevute delle raccomandate prodotte dall’Agenzia) e il contribuente avesse impugnato la cartella senza accettare il contraddittorio, non essendo mai avvenuta la notifica della stessa.
Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2948 n. 4 c.c., 2946 c.c., 2697, comma 1, 2943 c.c., 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, 115 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per avere la CTR disatteso l’eccezione di avvenuta prescrizione del credito erariale risalente al 1996 e di decadenza dal diritto di agire esecutivamente mediante ruolo (sovrapponendo i due differenti concetti) sebbene non fossero idonei ad interrompere il termine – decennale ex art. 2946 c.c. per le imposte e quinquennale ex art. 2948, n. 4 c.c. per gli interessi né l’avviso di accertamento presupposto notificato in data 15.12.2001, non contenente alcuna intimazione di pagamento né la cartella di pagamento in questione la cui notifica era risultata inesistente e, pertanto, non sanabile.
Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 10 e 7, comma 2, lett. a) della legge n. 212/2000 nonché degli artt. 97, 111, 24 e 3 della Cost., 6 CEDU per avere la CTR rigettato l’eccezione di nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento sebbene il ‘trafiletto’ intitolato ‘Richiesta di informazione e di riesame in autotutela del ruolo’ richiamato dal giudice di appello non contenesse alcuna indicazione del responsabile del procedimento. In subordine, si chiede la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4 ter del d.l. n. 248 del 2007 in riferimento agli artt. 3,24,97,53, 111 Cost., 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale (per quanto dedotto nelle memorie difensive depositate il 9.2.2018 nel fascicolo dinanzi alla Corte di cassazione RG n. 11306/12 e allegate al presente ricorso).
In data 3.12.2024, il contribuente ha depositato memoria contenente istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi contenuti, tra l’altro, nella cartella di pagamento
impugnata di cui all’art. 1, commi 231 -252 della legge n. 197 del 2022 (rottamazionequater ) con pagamento del dovuto in un’unica soluzione (è allegata la ricevuta di quietanza a saldo della Banca Unicredit di euro 25.745,44).
Il giudizio, pertanto, deve dichiararsi estinto.
L e spese dell’intero giudizio vanno poste a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992(Cass., 31 marzo 2023, n. 9088; Sez. 5, Ordinanza n. 13105 del 2024).
9.In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. doppio contributo unificato, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante Cass. 18/01/2022, n. 1420);
P.Q. M.
La Corte dichiara estinto il giudizio; spese di lite a carico dell ‘anticipatario.
Così deciso in Roma il 4 dicembre 2024