Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14024 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 5 Num. 14024 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2355/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE –EMAIL che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
COMUNE DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli avvocati NOME (CODICE_FISCALE, NOME (CODICE_FISCALE
avverso la SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 6244/2021 depositata il 28/07/2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Sentito il P.G. che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE (già ‘RAGIONE_SOCIALE) ha proposto, sulla base di un unico motivo ricorso, ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n.6244/22/2021, depositata il 28/07/2021, pronunziata in sede di rinvio, in materia di TARSU.
Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso.
La società contribuente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi estinto avendo aderito alla cd. ‘ rottamazione quater ‘ ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022 con integrale versamento, in unica rata, di tutte le somme dovute.
Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare che la società contribuente ha documentato di avere aderito alla cd. ‘rottamazione quater’ ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022 con integrale versamento, in unica rata, di tutte le somme dovute.
Ne discende che nulla avendo eccepito l’ente impositore, va dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 236, legge cit., con compensazione delle spese di lite.
La tipologia di pronunzia che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma
lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400; Cass., Sez. 5^, 17 giugno 2022, n. 19599);
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso; spese compensate. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione