Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 2828 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 2828 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2026
Oggetto: rottamazione quater cessazione materia del contendere -compensazione spese
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.17169/2020 R.G. proposto da:
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio professionale dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO, che ha indicato recapito p.e.c., come da procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’ RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, elettivamente domicilia;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1402/2018 della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sezione 7, pronunciata il 13/11/2018 e depositata l’11/12/2018 , ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME,
La Corte di cassazione osserva:
FATTI DI CAUSA
1.A seguito di verifica fiscale eseguita dalla RAGIONE_SOCIALE Este – e conclusasi con processo verbale di constatazione del 23/06/2014, l’RAGIONE_SOCIALE emetteva quattro distinti att i: per l’anno 2008 l’ avviso di accertamento n.NUMERO_DOCUMENTO e l’atto di irrogazione sanzioni n. IR0300027/2015, per l’anno 2009 l’attivo di accertamento NUMERO_DOCUMENTO e l’atto di irrogazione sanzioni IR0300028/2015
Avverso tali atti la contribuente proponeva ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova che, una volta riuniti, li rigettava. Nelle more del procedimento la contribuente presentava domanda di definizione RAGIONE_SOCIALE liti ai sensi dell’art. 11 d.l. 50/2017 relativamente agli atti emessi per l’anno 2009.
La contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria che, in virtù del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute soltanto per la prima rata, dichiarava la parziale cessazione della materia del contendere relativamente gli atti emessi per l’anno di imposta 2009, mentre, con riferimento all’anno 2008, rigettava l’appello.
Successivamente al giudizio di secondo grado concluso con sentenza n. 1402/07/2018, emessa il 13/11/2018 e depositata l’11/12/2018, la contribuente depositava istanza di definizione RAGIONE_SOCIALE liti ai sensi dell’art. 6 D.L. 119/2018 relativamente all’avviso di accertamento e all’atto di irrogazione sanzioni per l’anno 2008 e
l’Ufficio notificava in data 25/2/2020 un provvedimento di diniego di definizione con riferimento al solo avviso di irrogazione di sanzioni.
La contribuente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale n. 1402/2018, contestualmente impugnando il diniego della definizione agevolata della controversia tributaria del 25/2/2020.
La ricorrente in data 24/11/2025 ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere per effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata ex lege n. 197/2022, con compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
L’RAGIONE_SOCIALE non ha depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con un unico motivo di ricorso, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la contribuente deduce la nullità della sentenza per la violazione e la falsa applicazione dell’art. 13 D.lgs. 472/1997, rilevando che l’inizio di accessi, ispezioni, verifiche non può inficiare la validità e l’efficacia della dichiarazione integrativa di ravvedimento della propria posizione fiscale.
Con riferimento al diniego di definizione la contribuente lamenta la nullità del provvedimento in quanto carente di motivazione e perché reso in violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del d.m. 119/2018.
La ricorrente in data 24/11/2025 ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere per effetto della presentazione della domanda di definizione agevolata ex lege n. 197/2022.
In particolare, nella memoria depositata la parte ha evidenziato che: a) con atto NUMERO_DOCUMENTO2018 veniva irrogata la sanzione di 1.064.773,31, in merito al quale presentava domanda di definizione indicando un importo dovuto di € 425.909,32 e quale versato in pendenza di giudizio € 709.848,87 ; b) la cartella di pagamento di
€709.848,87 è stata oggetto di rottamazione ter con versamento di €5,88 ; c) l’importo della sanzione irrogata con l’atto nr. NUMERO_DOCUMENTO (2008), di complessivi € 1.064.773, fu richiesto alla contribuente: – con la cartella di pagamento n. 077 2017 0018072987 000 dell’importo , al netto dei compensi di riscossione, di € 709.848,87 , pari a 2/3 della sanzione irrogata, (l ‘importo compendiato in detta cartella veniva definito mediante presentazione ad RAGIONE_SOCIALE della ‘Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata c.d. ‘Rottamazione Ter’, trasmessa via PEC in data 14 febbraio 2019 e di tanto si dava atto già nel ricorso per cassazione); -con la cartella di pagamento n. 077 2019 0007484907000 dell’importo , al netto dei compensi di riscossione, di € 354.924,44, pari a 1/3 della sanzione irrogata, (l ‘importo compendiato in detta ultima cartella risultava comunque dovuto dalla contribuente, proprio a seguito del diniego di definizione liti riguardante il presupposto atto di irrogazione sanzioni, di cui è causa).
Nelle more della pendenza del giudizio per cassazione interveniva la Legge n. 197/2022 che, all’art. 1, commi da 231 a 25 2, introduceva la c.d. procedura di ‘Rottamazione Quater’, per cui la contribuente provvedeva a corrispondere quanto dovuto anche in relazione all’atto di irrogazione sanzioni anno 2008 oggetto di controversia.
Tanto premesso, deve osservarsi che nella documentazione allegata risulta che in relazione a quest’ultima cartella n. 077 2019 0007484907000 il debito da pagare per la definizione era di euro 11,76 che dall’allegato moRAGIONE_SOCIALE pago PA risulta versato.
La documentazione in atti non vale a dimostrare la precisa corrispondenza tra la cartella oggetto della definizione agevolata e l’atto di irrogazione sanzioni oggetto del presente giudizio, non individuandosi il compiuto riferimento alfanumerico NUMERO_DOCUMENTO.
In ogni caso, la difesa della ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere depositando la definizione agevolata e l’RAGIONE_SOCIALE non ha contestato l’intervenuta definizione della controversia, non avendo contro dedotto, né depositato memoria.
Può, dunque, essere dichiarata la sopravvenuta inammissibilità del ricorso per difetto di interesse della ricorrente.
Le spese vanno compensate, dovendosi evidenziare la definizione sopravvenuta della controversia a seguito della Legge n. 197/2022, art. 1, commi da 231 a 252, che interveniva in corso di causa
6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto, atteso che la definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere e conseguente estinzione esula dalla previsione normativa che va intesa in senso restrittivo e, pertanto, limitata alle ipotesi ivi previste.
La Corte,
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il vers amento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME