Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5107 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5107 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14671/2020 R.G., proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE , con sede in Thiene (VI), in persona dell’amministratore unico pro tempore , rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO, con studio in Bassano del Grappa (VI), elettivamente domiciliata presso l’AVV_NOTAIO, con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (in qualità di successore ex lege di ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , a sua volta in qualità di incorporante ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ), con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
RESISTENTE
E
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), con sede in San Bonifacio INDIRIZZO),
RISCOSSIONE COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA DEFINIZIONE AGEVOLATA EX LEGGE N. 197/2022 ‘ ROTTAMAZIONEQUATER’
in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore ;
INTIMATO
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Veneto il 24 settembre 2019, n. 748/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 febbraio 2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso (sulla base di tre motivi) per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per il Veneto il 24 settembre 2019, n. 748/3/2019, che, in controversia su impugnazione di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 12476201400001090000, in dipendenza RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento nn. NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA, NUMERO_CARTA e NUMERO_CARTA, da parte dell” RAGIONE_SOCIALE ‘ per vari tributi (imposta di registro, IRES, IVA, contributo consortile), ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti dell ” RAGIONE_SOCIALE‘ (in qualità di incorporante la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ) e del RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Vicenza il 29 giugno 2016, n. 689/1/2016, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di prime cure – che aveva rigettato il ricorso originario della contribuente -sul rilievo: a) che le cartelle di pagamento erano state ritualmente notificate; b) che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria era stata
adeguatamente motivata; c) che i crediti portati dalle cartelle di pagamento non si erano prescritti.
RAGIONE_SOCIALE ‘ (in qualità di successore ex lege di ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ ) si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, mentre il RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) è rimasto intimato.
La ricorrente ha depositato memoria, dichiarando di aver aderito alla c.d. ‘ rottamazionequater ‘ con il pagamento integrale dell’importo dovuto e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Come è noto, l’art. 1, comma 23 6, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che: « Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati ».
Nella specie, la contribuente ha documentato l’integrale pagamento dell’importo dovuto per la definizione agevolata. Pertanto, essendo state osservate le condizioni previste per il perfezionamento della definizione agevolata, non resta che dichiarare l ‘e stinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere.
Le spese giudiziali restano a carico di chi le ha anticipate.
4. In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. ” doppio contributo unificato “, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione de l presente procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 febbraio
2026.
LA PRESIDENTE AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME