Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7310 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7310 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1255/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. Campania, NAPOLI n. 4576/2021 depositata il 03/06/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello della contribuente con conferma della decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso per l’avviso di accertamento IMU 2013, per immobili non dichiarati;
ricorre per cassazione la contribuente con nove motivi di ricorso; con successiva memoria ha chiesto la sospensione del processo o la dichiarazione di estinzione per aver aderito alla rottamazione quater;
resiste con controricorso il Comune di Pozzuoli che chiede preliminarmente di dichiarare inammissibile il ricorso della contribuente per difetto di specificità e autosufficienza; in subordine ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato;
la Procura generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con conclusioni scritte, ribadite in udienza, ha chiesto il rigetto del ricorso.
…
RAGIONI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ. proposta dal controricorrente.
Il ricorso non può ritenersi ammissibile in quanto prospetta sufficientemente le censure alla sentenza impugnata, con indicazione dei fatti e delle norme ritenute violate.
Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28 ottobre 2021; vedi anche CEDU, Patricolo V/ Italia, del 23 maggio 2024 – non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U – , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 – 01).
Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi in diritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti del processo e i fatti utili per la decisione.
Con la memoria la contribuente ha prospettato la sua adesione alla rottamazione quater di cui alla l. n. 197 del 2022, con il pagamento della prima rata scadente al 31 ottobre 2023; scadenza dell’ultima rata al 30 novembre 2027.
Per l’art. 12 bis d. l. n. 84 del 2025, convertito nella l. n. 108 del 2025 il perfezionamento della procedura al solo fine della estinzione del giudizio pendente si realizza con la presentazione della dichiarazione di adesione, con la comunicazione dell’e sito da parte della Riscossione e con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute (vedi ord. n. 29574 del 2025, Sez. Tributaria).
L’intervento normativo dà riscontro all’orientamento di questa Corte secondo cui «In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in
ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.» (Cass. civ., n. 24428 dell’11 settembre 2024).
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole statuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. civ., Sez. 5, ordinanza n. 25485 del 12 ottobre 2018).
…
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione; spese a carico di chi le ha anticipate
Così deciso in Roma, il 16/10/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME