Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6760 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6760 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
Oggetto :
Dichiarazione
integrativa
–
RAGIONE_SOCIALE –
Rottamazione
quater –
Estinzione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19230/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso , dall’AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Calabria, n. 298/02/2021, depositata in data 26 gennaio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorrente impugnava innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza la comunicazione di irregolarità n. NUMERO_DOCUMENTO, con la quale l ‘RAGIONE_SOCIALE richiedeva il pagamento di Euro 25.038,00, oltre sanzioni ed interessi, a titolo di
minor credito di imposta indebitamente utilizzato nella dichiarazione Modello RAGIONE_SOCIALE presentata per l’anno d’imposta 2015. La parte privata deduceva, per quanto qui ancora rilevi, di aver presentato, in data 26 settembre 2016, dichiarazione integrativa a favore per l’anno d’imposta 2014, avendo versato l’RAGIONE_SOCIALE pur potendo usufruire dell’esenzione dal pagamento di detta imposta.
L’Ufficio si costituiva contestando l’avverso ricorso.
La CTP rigettava l’impugnativa rilevando come il contribuente avesse utilizzato in compensazione il medesimo credito (pari ad Euro 25.038,00) per due anni di imposta (2014 e 2015).
Il contribuente spiegava appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, che confermava la decisione di prime cure (nell’intestazione della sentenza viene indicato come atto impugnato, per evidente svista, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO).
La CTR ribadiva che il contribuente aveva utilizzato due volte in compensazione il medesimo credito: la prima volta con il modello F24 del 6 luglio 2016 per il 2015 e la seconda volta in data 29 novembre 2016 per il 2014. Evidenziava poi che la dichiarazione integrativa a fav ore NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2014 era stata annullata dall’Ufficio in quanto carente del quadro relativo all’indicazione del valore della produzione netta.
Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a due motivi. L’Ufficio resiste con controricorso.
È stata fissata l’adunanza camerale per il 20 febbraio 2026.
Il ricorrente, in data 17 febbraio 2026, ha depositato istanza di estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione art. 2697 cod. civ. onere della prova: ‘ Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto
si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda e art. 5 del D.L. 193/2016 validità RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni integrative». Sotto un primo profilo, afferma che la CTR avrebbe ‘adottato una sentenza in assenza RAGIONE_SOCIALE necessarie prove a sostegno di quanto motivato’ (pag. 10 del ricorso), senza valutare le prove fornite dal contribuente (in particolare, la dichiarazione integrativa RAGIONE_SOCIALE correttamente inviata il 26/9/2016). Sotto altro profilo, richiama la normativa sopravvenuta di cui all’a rt. 5 del d.l. 193/2016, che consente al contribuente di inoltrare dichiarazioni integrative a favore anche oltre l’anno dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la «violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione art. 2697 cod. civ. onere della prova: ‘ Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda ‘». Afferma di aver dimostrato l’esistenza di due crediti di imposta, maturati per due annualità differenti (2015 e 2016).
Preliminarmente deve darsi atto che il ricorrente, in data 17 febbraio 2026, ha depositato la documentazione attestante la definizione agevolata prevista dall ‘ art. 1 della l. n. 197/2022 (rottamazione quater ) ed il pagamento di tutte le rate. Risulta, altresì, allegato un estratto di ruolo, al 16 febbraio 2026, che attesta in relazione alla cartella di pagamento ‘rottamat a ‘ (che a sua volta trova fondamento nell’avviso di accertamento per cui è causa ) un residuo pari a zero.
Pertanto, può – in presenza della documentazione relativa al condono dichiararsi l’estinzione del giudizio
5 . In presenza del pagamento complessivo dell’importo dovuto può dichiararsi, altresì, la cessazione della materia del contendere.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte
del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. 12/11/2015, n. 23175; Cass. 28/05/2020, n. 10140).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME