Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29759 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29759 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dal AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1/2/2022 della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, depositata l’11 febbraio 2022 ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio de ll’11 ottobre 2023 dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
Estinzione del giudizio ex art. 1, comma 236, l. n. 197/2022
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, in accoglimento dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE contro il diniego parziale opposto dall’Amministrazione all’istanza di autotutela presentata dalla società contribuente al fine di ottenere l’integrale annullamento degli avvisi bonari con cui l’Ufficio aveva liquidato interessi ed irrogato sanzioni pecuniarie in relazione ad IRES ed IRAP per l’anno di imposta 20 11.
Avverso la suddetta sentenza la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Considerato che:
Va preliminarmente rilevato che la ricorrente, in data 27 luglio 2023, ha depositato istanza con la quale, sulla base della documentata presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, l. n. 197/2022, ha chiesto disporsi la sospensione del processo.
Successivamente, in data 5 settembre 2023, la stessa ha depositato comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute per la definizione agevolata (‘rottamazione quater’) dei carichi affidati all’RAGIONE_SOCIALE, inviata da quest’ultima alla società contribuente ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della l. n. 197/2022, nonché copia della ricevuta del pagamento RAGIONE_SOCIALE predette somme, chiedendo di dichiarare l’ estinzione del giudizio ai sensi de ll’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022.
L’art. 1, comma 231, l. n. 197/2022 stabilisce che «Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di
sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso RAGIONE_SOCIALE spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento».
Il comma 235 della medesima legge prevede che «Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232. Il successivo comma 236 stabilisce che «Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti».
Avendo la ricorrente adempiuto alle previsioni di cui all’art. 1, comma 236, l. n. 197/2022 , va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023.