Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6615 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6615 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 31147-2021 R.G. proposto da:
COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME PEPPINO MUZZILLO ADA
rappresentati e difesi dall’ AVV_NOTAIO giusta procura speciale in atti
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVV_NOTAIO GENERALE COGNOMEO STATO
-controricorrente-
e
RAGIONE_SOCIALE RISCOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore
-intimata- avverso la sentenza n. 1277/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE COGNOMEA CALABRIA, depositata il 28/4/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/3/2026 dal AVV_NOTAIO
COGNOME‘COGNOME
RILEVATO CHE
La Commissione tributaria regionale della Calabria, con la sentenza n. 1277/2021, rigettava l’appello proposto dai contribuenti indicati in epigrafe avverso la pronuncia n. 1820/2019 della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso cartelle esattoriali per mancato pagamento imposta di successione e INVIM.
Avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale i contribuenti propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE
1.1. Con memoria difensiva parte ricorrente ha da ultimo depositato istanza di estinzione del giudizio per avere NOME COGNOME aderito alla definizione agevolata dei carichi pendenti (c.d. rottamazione quater ) di cui all’art. 1 commi 231 e segg. legge n. 197/2022 e per aver provveduto a versare regolarmente le somme dovute, come da allegata documentazione
1.2. Tale definizione si estende agli altri ricorrenti, condebitori solidali, ai sensi del comma 202 dell’art. 1 cit. («La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 196»).
1.3. Il giudizio va pertanto estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese del processo estinto restano a carico RAGIONE_SOCIALE parti che le hanno anticipate (art. 1, comma 198, cit.).
In ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. «doppio contributo unificato», siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura lato sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (cfr. ex multis Cass. n. 1420/2022).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 10.3.2026.
Il Presidente (NOME COGNOME)