Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 863 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 863 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/01/2026
OGGETTO: Irpef 2006 – Avviso di accertamento – Adesione a normativa condonistica – Art. 1, legge 197/2022 – Calcolo degli oneri dell’ADER -Versamento della prima rata Estinzione del giudizio.
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli AVV_NOTAIO, del Foro di Padova, e NOME COGNOME, che hanno indicato recapito EMAIL, avendo il contribuente dichiarato domicilio presso lo studio del secondo difensore, al INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1602, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 30.9.2014, e pubblicata il 20.10.2014; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava il 21.12.2011 a COGNOME NOME l’avviso di accertamento recante n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto maggiore Irpef per l’anno 2006, in conseguenza del reddito di partecipazione ritenuto conseguito quale socio della RAGIONE_SOCIALE, di cui era socio al 90%, trattandosi di società di capitali avente ristretta base partecipativa, attiva nel commercio RAGIONE_SOCIALE pelli, cui era contestato di avere concluso operazioni commerciali soggettivamente ed oggettivamente inesistenti con partners esteri, negandosi la deducibilità di costi per l’ammontare di Euro 9.689.090,00 (controric., p. 1). Il maggior reddito di partecipazione conseguito e non dichiarato comportava la richiesta nei confronti dell’odierno ricorrente di maggiori tributi per l’importo Euro 632.032,00, oltre accessori.
Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, contestando innanzitutto l’inesistenza di operazioni commerciali stipulate dalla società che abbiano comportato un’evasione fiscale. La CTP osservato che l’avviso di accertamento pregiudicante, emesso nei confronti della società, era stato annullato, accoglieva il ricorso del contribuente ed annullava anche l’atto impositivo notificato a quest’ultimo.
L’RAGIONE_SOCIALE spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Venezia-Mestre, riproponendo i propri argomenti. La CTR osservava che, in riforma della decisione di primo grado, in sede di appello era stata riconosciuta la piena validità ed efficacia dell’accertamento eseguito nei confronti della società. In conseguenza riaffermava efficacia e validità anche dell’accertamento di un maggior reddito di partecipazione conseguito dal socio.
Avverso la decisione assunta dalla CTR ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a quattro strumenti di impugnazione. L’RAGIONE_SOCIALE resiste mediante controricorso. In prossimità della fissata udienza di trattazione il contribuente ha presentato istanza di sospensione del giudizio ai sensi della L. n. 197 del 2022, attestando il pagamento della prima rata, che è stata accolta con ord. Cass. n. 3616, dep. 8.2.2024.
È quindi intervenuta la legge di conversione n. 108 del 2025, che ha introdotto l’art. 12 bis del Dl n. 84 del 2025, come conv., mediante il quale il legislatore ha chiarito con norma interpretativa, e perciò retroattiva, che il pagamento della prima rata della c.d. rottamazione quater importa l’estinzione del giudizio.
5.1. Il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO, ha fatto pervenire i suoi rilievi scritti, ed ha domandato la revoca della sospensione del giudizio, ritenendo tardivo il pagamento della prima rata da parte del contribuente, ed ha precisato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.
5.2. Si è quindi provveduto a fissare l’udienza di trattazione del giudizio.
Ragioni della decisione
Sembra opportuno segnalare preliminarmente che, in relazione (anche) all’avviso di accertamento relativo all’anno 2006 emesso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, questa Corte regolatrice ha già pronunciato con sentenza 7.6.2022, n. 18182. Tanto premesso, occorre rilevare che non ricorrono le condizioni per procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso.
NOME COGNOME, infatti, a seguito della reiezione da parte dell’Amministrazione finanziaria di istanza di definizione agevolata proposta ai sensi dell’art. 6 del Dl n. 119 del 2018, ha depositato nota, corredata da documentazione, avendo provveduto a domandare la
definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, della legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater ), insieme a tutti gli altri ‘carichi relativi all’ambito provinciale di Vicenza’ (ADER, Comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute, 4.8.2023, p. 1).
L’istanza è stata ricevuta dall’Amministrazione finanziaria il 17.4.2023, è stata registrata con prot. NUMERO_DOCUMENTO 041705427024 e la competente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha provveduto alla stima degli oneri, fissati in complessivi Euro 982.706,96, prevedendosi il pagamento del debito in 18 rate.
2.1. Il contribuente ha quindi assicurato prova di aver provveduto al pagamento della prima rata, di importo pari ad Euro 101.647,27, come richiesto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Invero il P.M. ha ritenuto che la disposta sospensione del giudizio dovesse essere revocata e l’accesso alla definizione agevolata dovesse essere denegato perché, quando il ricorrente ha provveduto al pagamento della prima rata della procedura di definizione agevolata, il 6 Novembre 2023, il termine utile per provvedervi, fissato dalla legge nel 31.10.2023, che era stato pure comunicato dall’Amministrazione finanziaria al ricorrente, risultava ormai elasso, ed era perciò maturata la decadenza del contribuente dall’accesso al condono.
Tuttavia, l’RAGIONE_SOCIALE ha riconosciuto un termine di tolleranza per il pagamento di cinque giorni, indicato anche nella Comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute recapitata a NOME COGNOME ed allegata in atti, ed il termine per il pagamento della prima rata scadeva perciò il 5.11.2023, in giorno di domenica, e la sua scadenza risultava perciò differita al 6.11.2023, quando il contribuente ha effettivamente provveduto al versamento, che deve pertanto valutarsi tempestivo.
Tanto premesso, ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), del Dl 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione
agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, ‘ presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata ‘ e, in tal caso, ‘ il processo è dichiarato estinto … Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate ‘, ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art. 1 cit.
Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio e le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
5.1. Il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude -trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all’atto della proposizione dell’impugnazione. L’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni della norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400).
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto da COGNOME NOME . Così deciso in Roma, il 9.1.2026.
Il Presidente NOME COGNOME