Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16232 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16232 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
Avv. Iscrizione Ipotecaria 2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2822/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata ex lege .
–
contro
ricorrente
–
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO 2875/2021 depositata in data 8 giugno 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 maggio 2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
La contribuente NOME COGNOME ricorreva davanti alla C.t.p. di Roma per chiedere la declaratoria di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria
NUMERO_CARTA effettuata, con nota n. 5784/785 del 10 febbraio 2016, su un immobile di sua proprietà sito in Ciampino, a garanzia di un credito pari ad euro 140.418,12.
La C.t.p. di Roma, con sentenza n. 1840/2018 dichiarava meritevole di accoglimento la domanda di declaratoria di illegittimità dell’iscrizione di ipoteca, in quanto effettuata senza tener conto che il bene oggetto della misura cautelare era stato conferito dalla contribuente nel fondo patrimoniale costituito per i bisogni della famiglia.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Ufficio dinanzi alla C.t.r. del Lazio; la contribuente si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello.
La C.t.r. del Lazio, con sentenza n. 2875/2021, depositata in data 8 giugno 2021, accoglieva l’appello.
Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.», la contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha fondato il proprio convincimento sul presupposto che anche il debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività di impresa può ritenersi contratto per soddisfare i bisogni della famiglia e, pertanto, tale da consentire legittimamente l’esecuzione sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.
Preliminarmente, va rilevato che, con atto depositato in data 8 aprile 2025, la contribuente ha dichiarato formalmente di rinunciare al ricorso de quo nonché a tutti i contenziosi scaturenti dai carichi contenuti nella cartella n.NUMERO_CARTA asserendo di aver aderito alla cd. ‘rottamazione quater’ di cui alla Legge n. 197/2022.
Con successivo atto depositato in data 5 maggio 2025, l’Avvocatura Generale dello Stato in rappresentanza defensionale sia dell’Agenzia delle Entrate che dell’Agenzia delle Entrate Riscossione ha sostanzialmente accettato la rinuncia della contribuente con compensazione delle spese di lite.
Pertanto, viste le dichiarazioni depositate, il giudizio, a mente dell’art. 390 cod. proc. civ., va dichiarato estinto per intervenuta rinuncia al ricorso e contestuale rinuncia.
Si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma in data 9 maggio 2025.