Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25163 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25163 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/09/2025
contro
Oggetto: c.d. ‘rottamazione quater’ pagamento prima rata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 13288/2021 proposto da:
NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso RAGIONE_SOCIALE che, con l’AVV_NOTAIO la rappresenta e difende in virtù di procura allegata (PEC: e PEC:
(;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difese come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3658/05/20 depositata in data 23/11/2020, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell’adunanza camerale del 29/05/2025 e , a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio dell ’11 settembre 2025;
Rilevato e considerato che:
-la CTR del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da COGNOME NOME, riguardante la cartella di pagamento n. 0972011004832659, per Irpef, Iva e altro, anno d’imposta 2007;
-la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
-l’RAGIONE_SOCIALE si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione;
-preliminarmente va rilevato che la contribuente ha aderito alla procedura della c.d. ‘rottamazione quater’ provvedendo, come risulta dalla memoria e dalla documentazione depositata in data 29 aprile 2025, al versamento di n. 7 rate a fronte RAGIONE_SOCIALE n. 18 costituenti il piano di rateizzazione predisposto dal riscossore;
-con la recente legge n. 108 del 30 luglio 2025, di conversione, con modificazioni, del decreto -legge n. 84 del 17 giugno 2025 , è stata introdotta la disposizione di cui all’art. 12 -bis, che al primo comma prevede che: ‘ Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a
seguito di definizione agevolata). -1. Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata ‘;
-sulla base della documentazione depositata dalla contribuente, pertanto, la definizione si è perfezionata e va dichiarata l’estinzione del giudizio;
-non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese processuali, non avendo la parte resistente formulato rituale costituzione in giudizio;
-la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di
inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025 e, a seguito di