Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25163 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25163 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/09/2025
contro
Oggetto: c.d. ‘rottamazione quater’ pagamento prima rata
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 13288/2021 proposto da:
NOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO presso COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME società tra RAGIONE_SOCIALE che, con l’avv. NOME COGNOME la rappresenta e difende in virtù di procura allegata (PEC: e PEC:
(;
-ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difese come per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato
-resistente – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3658/05/20 depositata in data 23/11/2020, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell’adunanza camerale del 29/05/2025 e , a seguito di riconvocazione, nella camera di consiglio dell ’11 settembre 2025;
Rilevato e considerato che:
-la CTR del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da COGNOME NOME, riguardante la cartella di pagamento n. 0972011004832659, per Irpef, Iva e altro, anno d’imposta 2007;
-la contribuente impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
-l’Agenzia delle entrate si costituiva al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione;
-preliminarmente va rilevato che la contribuente ha aderito alla procedura della c.d. ‘rottamazione quater’ provvedendo, come risulta dalla memoria e dalla documentazione depositata in data 29 aprile 2025, al versamento di n. 7 rate a fronte delle n. 18 costituenti il piano di rateizzazione predisposto dal riscossore;
-con la recente legge n. 108 del 30 luglio 2025, di conversione, con modificazioni, del decreto -legge n. 84 del 17 giugno 2025 , è stata introdotta la disposizione di cui all’art. 12 -bis, che al primo comma prevede che: ‘ Art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a
seguito di definizione agevolata). -1. Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate -Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata ‘;
-sulla base della documentazione depositata dalla contribuente, pertanto, la definizione si è perfezionata e va dichiarata l’estinzione del giudizio;
-non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese processuali, non avendo la parte resistente formulato rituale costituzione in giudizio;
-la declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di
inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018).
p.q.m.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025 e, a seguito di