Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34125 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Relatore: COGNOME
– SEZIONE TRIBUTARIA –
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34125 Anno 2025
Presidente: PAOLITTO LIBERATO
Data pubblicazione: 25/12/2025
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
Liberato COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO– rel.
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
Ud. 13/11/2025
CESSATA MATERIA
CONTENDERE –
ROTTAMAZIONE QUATER –
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 16139/2020 del ruolo generale, proposto
DA
COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) E COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, giusta procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTI –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE –
per la cassazione della sentenza n. 5609/10/2019 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 3 ottobre 2019. Numero sezionale 7673/2025 Numero di raccolta generale 34125/2025 Data pubblicazione 25/12/2025
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 13 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
oggetto del contendere è l’avviso di liquidazione in atti con cui l’RAGIONE_SOCIALE recuperava a tassazione l’imposta di registro non versata per l’acquisto della prima casa, siccome avente le caratteristiche di casa di lusso;
la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza impugnata, accoglieva l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza n. 19863/47/2017 della Commissione tributaria provinciale di Roma;
i suindicati ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso detta pronuncia con atto notificato l’8 giugno 2020, formulando tre motivi di impugnazioni;
l’RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso notificato il 20 luglio 2020;
con nota depositata in data 12 gennaio 2024, in termini ribaditi con quella prodotta il 29 luglio 2025, i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, dando conto di aver presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 231, della legge n. 197/2022 .
CONSIDERATO CHE:
come sopra anticipato gli istanti hanno rappresentato e documentato di avere aderito alla definizione dei carichi affidati all’RAGIONE_SOCIALE in considerazione
di quanto disposto dall’art. 1, comma 231 e ss., della legge n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater ) che -per quanto rileva – prevede che: Numero sezionale 7673/2025 Numero di raccolta generale 34125/2025 Data pubblicazione 25/12/2025
«Fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso RAGIONE_SOCIALE spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento» (comma 231);
«Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una RAGIONE_SOCIALE parti» (comma 236).
l’art. 12 -bis d.l. 84/2025 (convertito con modifiche dalla legge n. 108/2025), con norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata ha stabilito che «Il secondo periodo del
comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate – RAGIONE_SOCIALE che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata» Numero sezionale 7673/2025 Numero di raccolta generale 34125/2025 Data pubblicazione 25/12/2025
dall’esame della documentazione prodotta (priva della domanda di definizione agevolata) emerge che la procedura ha riguardato la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, laddove il titolo di cui si discute è l’avviso n. NUMERO_DOCUMENTO (e non – come asserito- la citata cartella), e non risulta documentato che la predetta cartella abbia contemplato anche la pretesa oggetto di giudizio;
è, quindi, necessario acquisire la suddetta evidenza circa la riferibilità della cartella di pagamento, oggetto di definizione, alla pretesa impositiva di cui all’avviso di liquidazione in contestazione;
Numero sezionale 7673/2025
5. è, altresì, opportuno che, con propria nota, l’RAGIONE_SOCIALE prenda posizione sulla predetta richiesta. Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 25/12/2025
P.Q.M.
la Corte rinvia a nuovo ruolo per acquisire la documentazione e la nota indicata in parte motiva, assegnando termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per i relativi depositi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2025.
IL PRESIDENTE
Liberato COGNOME