Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7196 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7196 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4595/2017 R.G. proposto da:
NOME COGNOME (C.F. CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, da ll’AVV_NOTAIO, con domicilio digitale indicato in atti;
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore ;
CARTELLA DI PAGAMENTO IRPEF
avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA – SALERNO n. 6950/9/2016, depositata in data 15/7/2016;
Udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026;
Rilevato che:
con ricorso ritualmente notificato, NOME COGNOME e NOME COGNOME (d’ora in avanti, ‘i contribuenti’ ) hanno impugnato per cassazione la sentenza n. 6950/09/16 della C.T.R. della Campania, sezione distaccata di Salerno, depositata in data 15/7/2016, spiegando cinque motivi di ricorso;
l’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso;
Considerato che:
i contribuenti hanno depositato in data 8 novembre 2025 atto di rinuncia al ricorso, oggetto di domanda di definizione agevolata (cd. -252, della legge n.
‘rottamazione quater’), di cui all’art. 1, commi 231 197 del 2022;
tra gli atti allegati vi sono la domanda di definizione agevolata e la comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, ma non vi sono quietanze di pagamento;
tuttavia l’atto di rinuncia dimostra la sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere in capo ai contribuenti;
sussistono giusti motivi per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026. La Presidente (NOME COGNOME)