Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4297 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4297 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10526/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato a Vasto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata;
-resistente- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale del Molise n. 281 del 2020 depositata il 02 ottobre 2020, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 gennaio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente NOME COGNOME, titolare dell’attività commerciale di gioielleria ‘ RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTR del Molise n. 281 del 2020 di rigetto del l’appello proposto contro la sentenza RAGIONE_SOCIALE CTP di Campobasso che aveva respinto la sua impugnazione dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO , relativo all’anno d’imposta 2012 , con cui era stato accertato un maggior reddito di impresa, ai sensi dell’art. 3 9, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973, ai fini IRPEF, IRAP, IVA e contributi previdenziali.
l’RAGIONE_SOCIALE non si è difesa con il controricorso ma si è limitata a depositare una nota di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica .
Con istanza del 4 dicembre 2025 il ricorrente ha rinunciato al ricorso chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza RAGIONE_SOCIALE adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati per la riscossione all’RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 1 commi 231 -252, RAGIONE_SOCIALE l. n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione quater ) come comprovato dall’adesione del 30 giugno 2023, accettata dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 26 luglio 2023 e confermata dalla successiva ‘integrazione’ ex lege del 12 marzo 2025, accettata dall’RAGIONE_SOCIALE in data 05 giugno 2025 a cui ha fatto seguito il pagamento RAGIONE_SOCIALE rate previste sino alla data odierna.
Nessuna difesa ha svolto l’RAGIONE_SOCIALE dopo la rinuncia al ricorso da parte del contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 5 c.p.c. , la violazione e
falsa applicazione dell’art. 39 comma 1 lett. d ) del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 comma 2 del d .P.R. n. 600 del 19 73, dell’art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, dell’art. 2, comma 1, lett. a) e b) del d .P.R. n. 570 del 1996, degli articoli 2697 e 2729 cod. civ., degli articoli 115 e 116 c.p.c., nonché, in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 4 c.p.c. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 118, disp. att. c.p.c., dell’art. 36 comm a 2 del d.lgs. 546 del 1992, in quanto la CTR, conformandosi senza adeguatamente motivare alla pronuncia di primo grado, aveva trascurato il principio dell’ ‘inapplicabilita” degli studi di settore per lo ‘scostamento marginale’ tra i ricavi dichiarati e quelli accertati con gli studi di settore in difetto RAGIONE_SOCIALE ‘gravi incongruenze’ richieste dalla normativa regolatrice.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 n. 4. e n. 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del d.m. 11.02.2008, dell’art. 62 sexies , del d.l. 331 del 1993, dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d .P.R. n. 600 del 19 73, dell’art. 10, commi 9 e 10, del d.l. 201 del 2011, dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata avrebbe immotivatamente applicato uno studio di settore diverso da quello indicato dal contribuente come consono alla sua attività commerciale.
Preliminarmente deve essere esaminata la richiesta di estinzione del giudizio avanzata dal contribuente ai sensi dell’art. 1 comma 236 RAGIONE_SOCIALE legge 29 dicembre 2022 n. 197, come autenticamente interpretato dall’art. 12 bis del d.l. n. 84 del 2025.
3.1 La norma di interpretazione autentica dell’art. 1 comma 236 RAGIONE_SOCIALE legge 29 dicembre 2022, n. 197, fugando ogni dubbio nell’individuazione del momento di perfezionamento RAGIONE_SOCIALE fattispecie processuale dell’estinzione del giudizio a seguito di adesione da pa rte del contribuente alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ha stabilito che « Il secondo
periodo del comma 236 dell’articolo 1 RAGIONE_SOCIALE legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 RAGIONE_SOCIALE legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento RAGIONE_SOCIALE definizione si realizza con il versamento RAGIONE_SOCIALE prima o unica rata RAGIONE_SOCIALE somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’RAGIONE_SOCIALE– RAGIONE_SOCIALE che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, RAGIONE_SOCIALE dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, RAGIONE_SOCIALE legge n. 197 del 2022 e RAGIONE_SOCIALE comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, RAGIONE_SOCIALE medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e RAGIONE_SOCIALE documentazione attestante il versamento RAGIONE_SOCIALE prima o unica rata.
L’estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell’articolo 1 RAGIONE_SOCIALE legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l’inefficacia RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.»
3.2. Al fine RAGIONE_SOCIALE declaratoria di estinzione del giudizio che comporta anche la caducazione RAGIONE_SOCIALE sentenze di merito pronunciate nel corso del processo è, dunque, necessario che il contribuente produca la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del debito tributario oggetto di controversia, la comunicazione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE dell’ammontare complessivo RAGIONE_SOCIALE somme dovute ai fini RAGIONE_SOCIALE definizione e la documentazione dell’avvenuto pagamento RAGIONE_SOCIALE prima rata.
3.3 . Nel caso di specie il contribuente, con l’istanza di estinzione, ha prodotto la documentazione relativa al perfezionamento del procedimento di definizione agevolata del debito tributario portato dalle cartelle elencate nell’atto di accettazione che non vi è, però, modo di riferire all’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
3.4. Mancano, quindi, i requisiti prescritti dalla norma richiamata per la declaratoria di estinzione del processo, non essendo il Collegio in condizione di verificare che ogni ragione di contestazione sia rimasta soddisfatta in conseguenza RAGIONE_SOCIALE documentata adesione alla definizione agevolata ma, essendo l’istanza inequivocabilmente indicativa del venir meno dell’interesse del contribuente al ricorso, comporta comunque la sopravvenuta inammissibilità dell’impugnazione (Cass. sez. U. 18.02.2010, n. 3876).
Nulla va disposto in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità non avendo l’RAGIONE_SOCIALE depositato il controricorso.
Non sussistono i presupposti per onerare il ricorrente del pagamento del c.d. “doppio contributo”, in applicazione del principio che la Corte ha già avuto occasione di chiarire e ribadire, spiegando che la ratio RAGIONE_SOCIALE norma che prevede “l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse)”, Cass. sez. VI-II, 2.7.2015, n. 13636; Cass., sez. III, 10.2.2017, n. 3542, Cass. sez. V, 7.12.2018, n. 31732).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da NOME COGNOME per sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia e dichiara compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026. Il Presidente NOME COGNOME