Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17420 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17420 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2783/2021 R.G. proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME del foro di Benevento e dall’avv. NOME COGNOME del foro di Roma, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
CONTRO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore , e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2878/13/2020, depositata in data 15.6.2020, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.5.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che:
1.COGNOME NOME ha impugnato con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato rigettato l’appello avverso la sentenza della C.T.P. di Napoli che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di
accertamento n. TF501AM05194/2017, emesso dall’Agenzia delle Entrate di Napoli relativamente all’anno di imposta 2012.
2.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso.
3.Fissata l’udienza camerale del 22.5.2025, il ricorrente ha depositato memoria.
Ritenuto che:
Va dato atto che in data 10.5.2025, la parte ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, dichiarando di avere nelle more provveduto ad aderire alla c.d. rottamazione quater, di cui alla legge n. 197/2022, relativamente all’avviso di accertamento e ad un piano di rateizzazione con riferimento alla cartella di pagamento emessa successivamente alla pronuncia di secondo grado sfavorevole qui impugnata;
I difensori hanno depositato in allegato all’istanza d ocumentazione attestante l’adesione alla c.d. rottamazione quater, i provvedimenti di accoglimento dell’istanza di rottamazione e di quella di rateizzazione, nonché l’estratto conto dei pagamenti allo stato effettuati;
Dalla documentazione in atti non è, tuttavia, possibile evincere il collegamento tra i provvedimenti di accoglimento delle istanze e l’avviso di accertamento impugnato , donde si rende necessario sollecitare la parte ricorrente a depositare idonea documentazione che consenta di rilevare siffatta riconducibilità;
P.Q.M.
La Corte invita la parte ricorrente ad integrare la documentazione, per quanto specificato in parte motiva, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio 22.5.2025