Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 26157 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 26157 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/09/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2614/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale DELLO STATO
-controricorrenti- nonché
contro
CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA, COMUNE DI BLERA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZ.PROV. II DI ROMA, DIREZIONE REGIONE LAZIO, UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 5
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1558/2020 depositata il 10/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Roma chiedendo l’annullamento delle cartelle di pagamento recate dall’estratto di ruolo, di cui lamentava l’omessa notifica e l’intervenuta prescrizione dei crediti in esse portati Con sentenza n. 6206/1112018, depositata in data 20/03/2018, la CTP di Roma accoglieva l’impugnazione, ritenendo ” che i crediti azionati risulta prescritti in quanto riferiti ad annualità i cui termini per la riscossione sono da tempo scaduti. ”
Con ricorso in appello depositato il 19/11/20 18, l’Ente di esazione adiva la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, instando per la riforma della decisione di prime cure e depositando la prova della notifica delle cartelle esattoriali in contestazione nonché della successiva notifica degli atti interruttivi della prescrizione.
Con sentenza n. 1558/03/2020, depositata in data 10/06/2020, la CTR accoglieva l’appello della società di riscossione in relazione a talune delle cartelle recate dall’estratto di ruolo.
Ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello il contribuente, articolando un unico motivo.
Replica con controricorso la Riscossione.
Depositata, ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., con la quale, ha insistito nell’annullamento
dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso. Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 -bis 1., terzo comma, cod. proc. civ.
Con successiva memoria depositata in data 8 settembre 2025, parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere per le cartelle esattoriali che ex art.4 del d. l. n. 119/18, soggette all’annullamento automatico dei debiti tributari in quanto recanti importi inferiori a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni), come risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010; nonché per le restanti cartelle esattoriali per le quali ha aderito, nelle more del giudizio alla rottamazione – quater prevista dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», adducendo di aver estinto alcuni carichi con il pagamento in una unica soluzione e di avere versato le somme relative alle prime rate per le altre.
MOTIVI DI DIRITTO
L’unico motivo di ricorso deduce la violazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riferimento agli artt. 2643 e 2697 c.c., nonché agli artt. 115, 116, 139 e 140 c.p.c.; per avere la C.T.R. ritenuto che alla data di notifica delle cartelle esattoriali indicate a pagina 4 e 5 del ricorso, la pretesa erariale non si fosse prescritta, precisando il ricorrente che la notifica dell’intimazione del pagamento del 26 giugno 2013 non era idonea a dimostrare l’avvenuta interruzione, in quanto difettava qualsiasi riferimento dell’atto alle cartelle esattoriali impugnate.
Si obietta, difatti, che non potrebbe essere considerato quale atto interruttivo della prescrizione l’intimazione di pagamento del 26/06/2013, in quanto la prova della notifica di tale atto è stata
prodotta dall’Ente di esazione mediante deposito di copia e non dell’originale; -che ai tributi erariali sarebbe sempre applicabile il termine quinquennale di prescrizione (con maturazione della stessa); -che (talune) cartelle di pagamento sarebbero state notificate irritualmente.
Il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata per la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione.
Con l’istanza ex art. 380 -bis cod. proc. civ., parte ricorrente ha domandato la decisione della controversia, assumendo di aver tempestivamente proposto ricorso in primo grado.
Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all’assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
5.In relazione all’adesione alla rottamazione quater per parte delle cartelle esattoriali definite con il pagamento in una soluzione, l’art. 1, comma 236, della L. n. 197 del 2022 prevede che ‘L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti’.
Per quanto concerne, invece, le cartelle di pagamento per le quali parte ricorrente ha dichiarato di aderire alla rottamazionequater e di aver versato le prime rate, chiedendo la sospensione del giudizio prima e, nelle conclusioni, l’estinzione del giudizio, l’originaria formulazione dell’art. 1, comma 236, d. l. n. 197/2022 stabiliva che ‘l’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo
perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati’.
7.Il legislatore è intervenuto per dirimere il contrasto giurisprudenziale sugli effetti del pagamento della prima rata, atteso che un lato (ordinanza n. 24428/2024), si sosteneva che bastasse la sola domanda di adesione per estinguere il giudizio; dall’altro (ordinanza 24933/2024), si seguiva la tesi tradizionale del perfezionamento solo a fine pagamenti.
7.1L’articolo unico della legge 30 luglio 2025 n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del d. l. 17 giugno 2025 n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale (in G.U. Serie generale n. 177 del 01-08-2025), ha introdotto, dopo l’art. 12 di tale decreto, l’art. 12-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata), a tenore del quale: “1. Il secondo periodo del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate – Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell’ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall’articolo 1, comma 241, della medesima legge n. 197 del 2022 o dall’articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. 2. L’estinzione del giudizio
dichiarata ai sensi del comma 236 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.” . 7.2. Tuttavia, in mancanza del deposito delle domande di definizione tramesse alle diverse amministrazioni, le ricevute di accettazione emesse dagli enti impositori e dalla Riscossione (prodotte dal contribuente) non consentono di accertare la corrispondenza tra oggetto delle domande e numero identificativo delle numerose cartelle esattoriali.
7.3.Si impone, dunque, la necessità di rinvio a nuovo ruolo per consentire al ricorrente di depositare la documentazione relativa alle domande di definizione ( rottamazione quater) concernenti le cartelle esattoriali indicate in ricorso, nonché alla società di riscossione di comunicare a questa Corte gli esiti dei controlli in merito alla corrispondenza tra oggetto delle domande di rottamazione quater e cartelle di pagamento.
P.Q.M.
la Corte
rinvia a nuovo ruolo, concedendo alle parti termine di 120 giorni a decorrere dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito della documentazione indicata in motivazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione tributaria del 18 settembre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME