Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 18195 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 18195 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/07/2025
ordinanza interlocutoria
sul ricorso iscritto al n. 1952/2022 R.G. proposto da
ERAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME & c. , NOME COGNOME ed NOME COGNOME , rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale a margine del ricorso (PEC: EMAIL;
-ricorrenti – contro
Agenzia delle Entrate , nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del l’Emilia -Romagna n. 961/08/2021, depositata il 13.07.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La CTP di Torino respingeva il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME ed NOME COGNOME avverso
Oggetto:
Tributi
gli avvisi di accertamento in materia di Irap, Iva e Irpef per gli anni di imposta 2012-2014;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l’appello proposto dalla società, rilevando, per quanto ancora qui interessa, che:
la documentazione prodotta era inammissibile, non essendo stata a suo tempo inviata con il questionario ricevuto dal commercialista;
il terreno andava classificato contabilmente tra le immobilizzazioni e non tra le rimanenze, non essendo idoneo alla vendita, pur considerando l’impossibilità di edificazione come temporanea;
la società doveva in ogni caso considerarsi non operativa, atteso che il terreno era ormai da 11 anni nel patrimonio sociale senza che fosse stato mai messo in vendita e senza possibilità di edificazione; la società non aveva effettuato alcuna attività e mancava una sede sociale effettiva ed operativa;
non vi era alcuna doppia imposizione ai fini Iva, in quanto i contribuenti avevano esposto il credito Iva, ormai definitivamente perduto, nelle dichiarazioni successive a quelle oggetto di causa;
-anche la sanzione applicata con riferimento all’Iva era corretta e conforme alle previsioni legislative;
la società e i soci impugnavano la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a otto motivi;
-l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Dott. NOME COGNOME ha depositato le proprie conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducono violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la CTR
erroneamente applicato la preclusione prevista nell’art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973, in assenza dei presupposti previsti dalla legge;
con il secondo motivo deducono la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente applicato il divieto di jus novorum ;
con il terzo motivo deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30 della l. n. 724/1994, 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, 2424, 2424-bis e 2425 cod. civ., per avere la CTR errato a riclassificare l’area edificabile di proprietà della società contribuente da rimanenza dell’attivo circolante ad immobilizzazione materiale;
con il quarto motivo deducono la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, 111, comma 6, Cost. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per carenza di motivazione, avendo la CTR ritenuto corretta la classificazione contabile del terreno di proprietà della società contribuente come immobilizzazione e non come rimanenza, senza tuttavia fornire una adeguata motivazione a supporto di tale convincimento;
con il quinto motivo deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 30, comma 4-bis, l. n. 724/1994 e 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la CTR ritenuto applicabile la speciale normativa sulle società di comodo, senza considerare le oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi;
con il sesto motivo deducono la violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/1992, 111, comma 6, Cost. , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. per carenza di motivazione in ordine alle specifiche cause che hanno impedito alla società lo svolgimento della propria attività
finalizzata alla realizzazione degli immobili ad uso residenziale sul lotto edificabile di proprietà;
con il settimo motivo deducono l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per avere la CTR ritenuto legittimo il recupero a tassazione del credito Iva del 2013 per l’intero ammontare esposto dalla società nella dichiarazione Iva, omettendo di considerare che lo stesso era stato utilizzato in compensazione solo in minima parte;
-con l’ottavo motivo deducono la violazione dell’art. 30 della l. n. 724/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. per avere la CTR ritenuto legittimo il recupero a tassazione del credito Iva del 2013 per l’intero ammontare esposto nella dichiarazione Iva avvallando così un indebito arricchimento da parte dell’A mministrazione finanziaria;
ciò premesso, i ricorrenti hanno depositato in data 3.02.2025, con modalità telematiche, memoria con la quale hanno dichiarato di avere presentato, nelle more del presente giudizio, in relazione alle cartelle di pagamento emesse con riguardo agli avvisi di accertamento impugnati, le domande di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazionequater ), di avere pagato le somme ad oggi dovute, secondo il piano di rateizzazione comunicato dall’agente della riscossione, come da ricevute allegate alla memoria; -il difensore dei contribuenti ha chiesto, quindi, di dichiarare l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; ciò premesso, dalle comunicazioni dell’ADER, allegate alla memoria, risulta che è stata chiesta la rateizzazione dei versamenti degli importi dovuti in diciotto rate, di cui le ultime hanno la scadenza in
-data 28.02.2028;
-poiché la questione sull’esito del giudizio nel caso di presentazione di domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione ex art. 1, commi 231 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazionequater) è stata rimessa alle Sezioni Unite, con ordinanza interlocutoria n. 5830 del 2025, va disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite di questa Corte.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 marzo 2025