Rottamazione quater: La Cassazione Sospende il Giudizio Tributario
L’adesione alla rottamazione quater può avere un impatto decisivo sui contenziosi tributari in corso, anche quando questi hanno raggiunto l’ultimo grado di giudizio. Con una recente ordinanza interlocutoria, la Corte di Cassazione ha chiarito come la scelta di avvalersi della definizione agevolata possa portare alla sospensione del processo, in attesa che il piano di pagamento venga perfezionato. Questo provvedimento offre importanti spunti strategici per contribuenti e professionisti.
I Fatti del Caso
Una società operante nel settore tecnologico aveva realizzato una complessa operazione di permuta di rami d’azienda con un’altra entità societaria. A seguito di tale operazione, l’Agenzia Fiscale aveva emesso un avviso di liquidazione per l’imposta di registro, calcolandola con un’aliquota del 3% su ciascuno dei trasferimenti.
Ritenendo l’imposizione illegittima, la società ha impugnato l’atto, ma ha visto le sue ragioni respinte sia dalla Commissione Tributaria Provinciale che da quella Regionale. I giudici di merito avevano confermato la legittimità dell’operato dell’Agenzia, interpretando l’operazione non come un contratto a favore di terzo o un negozio collegato, ma come una serie di atti autonomi e distinti, ciascuno soggetto a tassazione.
La controversia è quindi approdata dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, nelle more del giudizio, è intervenuto un fatto nuovo e determinante: la società ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, la cosiddetta rottamazione quater.
L’impatto della Rottamazione Quater sul Processo
La rottamazione quater, introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, consente ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria versando le sole somme dovute a titolo di capitale, senza sanzioni e interessi di mora. La società ricorrente, a seguito dell’emanazione di una cartella di pagamento basata sull’avviso di liquidazione oggetto del giudizio, ha presentato istanza di adesione, ottenendo dall’agente della riscossione un piano di rateizzazione per il pagamento del debito tributario.
Forte di questa adesione, la società ha chiesto alla Corte di Cassazione di sospendere il giudizio, rinviando la causa a nuovo ruolo in attesa del completamento del piano di pagamento e del conseguente perfezionamento della definizione agevolata.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta della ricorrente. I giudici hanno ritenuto “imprescindibile” rinviare la causa a nuovo ruolo. La motivazione di questa decisione risiede nella diretta influenza che l’esito della procedura di definizione agevolata ha sull’oggetto stesso del contendere.
Se la società rispetterà il piano di rateizzazione e perfezionerà la rottamazione quater, il debito tributario si estinguerà. Di conseguenza, verrebbe meno l’interesse a una pronuncia sul merito del ricorso originario, poiché la pretesa fiscale che ne costituiva il fondamento non esisterebbe più. Decidere la causa nel merito sarebbe, quindi, un atto processualmente inutile e prematuro. La Corte ha pertanto optato per una soluzione pragmatica: sospendere il giudizio e attendere l’evoluzione della procedura amministrativa di definizione agevolata, che potrebbe risolvere la controversia in via definitiva.
Conclusioni
Questa ordinanza interlocutoria conferma l’importanza strategica degli strumenti di definizione agevolata. Dimostra che l’adesione a procedure come la rottamazione quater non è solo un modo per ridurre il carico debitorio, ma anche una leva processuale in grado di “congelare” un contenzioso pendente, persino in Cassazione. Per i contribuenti, ciò significa poter neutralizzare l’incertezza e i costi di un lungo giudizio, optando per una soluzione che, se portata a termine con successo, estingue la materia del contendere. La decisione evidenzia come il legislatore, attraverso questi istituti, fornisca una via d’uscita extragiudiziale dalle liti fiscali, che la stessa giurisprudenza di legittimità riconosce e tutela sospendendo il proprio giudizio.
Cosa succede a un ricorso in Cassazione se il contribuente aderisce alla rottamazione quater?
La Corte di Cassazione può disporre il rinvio della causa a nuovo ruolo, sospendendo di fatto il giudizio. La decisione sul merito della controversia viene posticipata in attesa che il contribuente completi il piano di pagamento previsto dalla definizione agevolata.
Perché la Corte ha deciso di rinviare la causa invece di decidere sul merito?
La Corte ha ritenuto imprescindibile attendere l’esito della procedura di rottamazione. Poiché il buon fine del piano di rateizzazione estingue il debito tributario, una pronuncia sul merito della pretesa fiscale originaria diventerebbe inutile. La sospensione evita una decisione su una controversia che potrebbe essere risolta in via amministrativa.
L’adesione alla rottamazione garantisce la vittoria nel processo?
No, l’adesione non garantisce una “vittoria” nel merito, ma sospende il processo. L’esito finale dipende dal corretto e completo pagamento di tutte le rate previste dal piano di definizione agevolata. Se il contribuente dovesse interrompere i pagamenti, la procedura di rottamazione decadrebbe e il giudizio in Cassazione riprenderebbe il suo corso.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4859 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4859 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 19326/2021 R.G., proposto DA
la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, con sede in Napoli, in persona dell’amministratore delegato pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
RICORRENTE
CONTRO
l*RAGIONE_SOCIALE*RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, in persona del Direttore RAGIONE_SOCIALE pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 5 gennaio 2021, n. 100/20/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024 dal AVV_NOTAIO;
IMPOSTA DI REGISTRO
Rep.
dato atto che nessuno è comparso per la ricorrente; udito per la controricorrente l’AVV_NOTAIO, che non si è opposta all’istanza della ricorrente per il rinvio della causa a nuovo ruolo; in subordine, ha concluso per il rigetto; udito il P.M., nella persona del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che non si è opposto all’istanza della ricorrente per il rinvio della causa a nuovo ruolo; in subordine, ha concluso per il rigetto;
RILEVATO CHE:
- la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ h a proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale Commissione tributaria regionale della Campania il 5 gennaio 2021, n. 100/20/2021, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di registro sulla permuta, con atto notarile del 28 dicembre 2017, tra la ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ e la ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, di un ramo aziendale dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ alla ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘, per un valore di € 2.900.000,00 (di cui € 2.886.370,00 per crediti ed € 13.630,00 per beni strumentali) e di un ramo aziendale della ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ alla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, per un valore di € 700.000,00 con il conguaglio della somma di € 2.200.000,00, con deviazione ex art. 1411 cod. civ. del trasferimento del ramo aziendale a lla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ , applicando l’imposta di registro nella misura del 3% su ciascuno dei trasferimenti corrispettivi, ha rigettato l’appello proposto dall a ‘ RAGIONE_SOCIALE‘ nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli il 15 luglio 2019, n. 8603/22/2019, con condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese giudiziali;
il giudice di appello ha confermato la decisione di prime cure
che aveva respinto il ricorso originario – sul presupposto che l’operazione non avesse realizzato un contratto a favore del terzo, non ravvisandosi un collegamento negoziale, ma una serie di negozi autonomi e distinti l’uno dall’altro;
l ‘ RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso;
con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO CHE:
a seguito dell’emanazione di cartella di pagamento in dipendenza dell’avviso di liquidazione in contestazione, l a ricorrente ha chiesto di rinviare la causa a nuovo ruolo, avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. ‘ rottamazione quater ‘), ai sensi degli artt. 1, comma 231 -252, della legge 23 dicembre 2022, n. 197, ed avendo ottenuto dall’agente della riscossione la rateizzazione massima del debito tributario;
ne consegue l’imprescindibilit à di rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa del perfezionamento della definizione agevolata mediante l’osservanza del piano di rateizzazione.
P.T.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 14 febbraio