Rottamazione Quater: la Cassazione Attende le Sezioni Unite per Decidere le Sorti dei Processi
L’adesione alla rottamazione quater congela o estingue il processo tributario in corso? A questa domanda cruciale, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 7679/2025, sceglie di non rispondere, preferendo attendere il verdetto delle Sezioni Unite. Questa decisione mette in luce un importante dibattito giuridico con notevoli implicazioni per migliaia di contribuenti e per l’amministrazione finanziaria.
I Fatti di Causa
La vicenda nasce dall’impugnazione di un estratto di ruolo da parte di un contribuente, il quale sosteneva di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento sottostanti. Mentre in primo grado la sua domanda era stata respinta, la Commissione Tributaria Regionale aveva parzialmente accolto il suo appello, annullando una delle cartelle per difetto di notifica.
Insoddisfatto, il contribuente ha presentato ricorso in Cassazione. A sua volta, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha risposto con un controricorso, difendendo la validità del proprio operato. La svolta è avvenuta quando, nel corso del giudizio di legittimità, il contribuente ha aderito alla definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione quater, per una delle cartelle ancora oggetto di contenzioso, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Rottamazione Quater e il Conflitto Giurisprudenziale
La richiesta del contribuente ha sollevato un problema giuridico di grande attualità. La normativa sulla rottamazione quater (L. 197/2022) non chiarisce in modo inequivocabile le conseguenze processuali dell’adesione. Si è quindi creato un contrasto interpretativo in giurisprudenza: basta il pagamento di una sola rata per determinare l’estinzione del giudizio, oppure è necessario attendere il pagamento integrale del debito, disponendo nel frattempo una semplice sospensione del processo?
Questa incertezza è fondamentale:
* Tesi dell’estinzione immediata: Se il processo si estingue subito, il contribuente ottiene un risultato certo e immediato, ma l’Agenzia perde la possibilità di vedere confermata la propria pretesa nel caso in cui il contribuente non completi poi i pagamenti.
* Tesi della sospensione: Se il processo viene solo sospeso, si attende l’esito finale della procedura di rottamazione, tutelando entrambe le parti ma lasciando la lite in uno stato di pendenza per un lungo periodo.
Le motivazioni della Cassazione
Proprio a causa di questo contrasto, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha preso atto che la medesima questione è già stata sottoposta all’esame delle Sezioni Unite con un’altra ordinanza (la n. 5830/2025). Le Sezioni Unite hanno il compito di fornire un’interpretazione uniforme della legge, risolvendo i conflitti tra le diverse sezioni della Corte e garantendo la certezza del diritto.
Di conseguenza, i giudici della Quinta Sezione hanno ritenuto opportuno non prendere una decisione autonoma che avrebbe potuto essere smentita a breve. Hanno quindi disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, ovvero una sospensione del giudizio in attesa che le Sezioni Unite si pronuncino e facciano chiarezza una volta per tutte sugli effetti processuali della rottamazione quater.
Le conclusioni
L’ordinanza interlocutoria n. 7679/2025 è un chiaro esempio di come una novità legislativa, come la rottamazione quater, possa generare incertezze applicative che richiedono l’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite. La decisione di rinviare la causa è una scelta prudente e corretta, volta a evitare decisioni contrastanti su casi identici. Per il contribuente e per l’Agenzia, questo significa che il loro contenzioso è temporaneamente congelato. La sua sorte, così come quella di innumerevoli altri giudizi pendenti, è ora legata alla futura e attesissima decisione delle Sezioni Unite, che definirà il rapporto tra procedure di condono e processi tributari.
Qual è l’effetto della richiesta di rottamazione quater su un processo tributario in corso?
L’ordinanza evidenzia che esiste un contrasto giurisprudenziale in merito: non è chiaro se il versamento anche di una sola rata determini l’estinzione del processo oppure se si debba disporre la sospensione della causa fino al pagamento integrale delle somme dovute.
Perché la Corte di Cassazione non ha deciso immediatamente il caso?
La Corte ha deciso di non pronunciarsi perché la stessa questione è già stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione con un’altra ordinanza (n. 5830/2025). Per evitare decisioni contrastanti, ha preferito attendere il verdetto delle Sezioni Unite, che ha il compito di fornire un’interpretazione uniforme della legge.
Cosa succede ora alla causa specifica trattata nell’ordinanza?
La causa viene rinviata a nuovo ruolo, cioè il processo viene sospeso e sarà nuovamente trattato solo dopo che le Sezioni Unite avranno emesso la loro decisione sulla questione generale degli effetti della rottamazione sui giudizi pendenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7679 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7679 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/03/2025
ROTTAMAZIONE QUATER
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME con avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALERICOSSIONE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato ;
controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 5381/17 depositata il 14 giugno 2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1.Il ricorrente impugnava l’estratto di ruolo in relazione a cartelle di pagamento che assumeva mai notificate. La CTP riteneva la regolare notifica delle cartelle e respingeva il ricorso, mentre la CTR, in relazione alle cartelle ancor oggetto di impugnazione, riteneva la fondatezza del gravame limitatamente ad una d’esse (finali 82000).
Il contribuente propone allora ricorso in cassazione affidato a tre motivi, mentre l’Agenzia resiste con controricorso, spiegando a sua
volta ricorso incidentale relativamente alla sopra indicata cartella ritenuta non ritualmente notificata dalla CTR.
Successivamente il contribuente ha depositato memoria illustrativa a mezzo della quale ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, avendo per una delle cartelle proposto definizione agevolata (con scadenza di rateizzazione al 2027) e non risultando l’altra ancor in carico alla Riscossione.
CONSIDERATO CHE
1.Preliminarmente deve rilevarsi che, con riferimento alla cartella finali 403000, emerge la proposizione dell’istanza di definizione agevolata dei carichi (cd. rottamazione quater).
In relazione al disposto di cui all’art. 1, commi 232 -252 l. n. 197/2022, è insorto contrasto relativamente al fatto se con il versamento anche di una sola rata si determini una fattispecie estintiva, ovvero se debba disporsi la sospensione della controversia fino all’integrale pagamento delle somme dovute per il condono.
Pertanto della questione, a mezzo di ordinanza n. 5830 del 5 marzo 2025, sono state investite le Sezioni Unite di questa Corte, per cui occorre rinviare a nuovo ruolo la controversia in attesa della relativa decisione, ricorrendo appunto nella specie una richiesta di estinzione per cessata materia del contendere pur a fronte della pendenza del termine per l’integrale versamento.
P. Q. M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione rimessa con ordinanza n.5830/2025.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio-14 marzo 2025