Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4232 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4232 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2834/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE IPOTECARIA -TRIBUTI VARI.
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro-tempore,
-intimati – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania -sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE -sez. n. 12 – n. 5192/2016, depositata il 6 giugno 2016;
udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La RAGIONE_SOCIALE (successivamente RAGIONE_SOCIALE, ora RAGIONE_SOCIALE) notificava a COGNOME NOME comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 7336/565/2013, per il mancato pagamento di carichi tributari scaduti in relazione a n. 14 cartelle esattoriali per tributi vari.
Avverso tale atto COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 597/08/2013, depositata il 4 novembre 2013, lo accoglieva, annullando la comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata e compensando le spese di lite.
Interposto gravame dall ‘agente per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Campania -sezione staccata di RAGIONE_SOCIALE -sez. n. 12, con sentenza n. 5192/2016, pronunciata il 23 maggio 2016 e depositata in segreteria il 6 giugno 2016, accoglieva parzialmente l’appello, confermando l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata, già disposto con la sentenza di primo grado, soltanto con riferimento ai
crediti di cui a n. 2 cartelle di pagamento presupposte (n. NUMERO_CARTA-000 relativa ad IRAP 2003, e n. 100R10020090007323045-000, relativa ad IRPEF e IVA per l’anno 2005), per le quali non era stata documentata l’avvenuta notifica, e confermando invece la legittimità di detta comunicazione di iscrizione ipotecaria con riferimenti ai crediti di cui alle altre cartelle presupposte, per le quali riteneva provata l’avvenuta notificazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, sulla base di sette motivi (ricorso notificato il 7 gennaio 2017).
Resistono con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE).
Gli enti impositori RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
Con decreto presidenziale del 7 luglio 2025 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 novembre 2025, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380bis .1 c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per avere il ricorrente rinunciato al ricorso, (artt. 390 e 391 c.p.c.), per essersi avvalso RAGIONE_SOCIALEa c.d. ‘rottamazione’ RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, come da comunicazione in atti.
Tale rinuncia produce l’estinzione del processo anche in assenza di accettazione, trattandosi di effetto previsto ex lege (Cass. 6 novembre 2024, n. 28602; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083).
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Stante la mancata pronuncia nel merito, non ricorrono i presupposti per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, 4 novembre 2025.
Il Presidente (AVV_NOTAIO COGNOME)