Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34742 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34742 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22906 -201 6 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio legale sito in Roma, al INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio legale sito in Roma, al INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4148/21/2016 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 27/06/2016;
Oggetto: Tributi – iscrizione ipotecaria – cartella di pagamento – rottamazione
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa dall’agente della riscossione nei confronti di NOME COGNOME sulla scorta della cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA, che la contribuente sosteneva non esserle mai stata notificata, la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) del Lazio accoglieva l’appello proposto dall a contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed annullava l’iscrizione ipotecaria per la rilevata irregolarità della notifica della prodromica cartella di pagamento.
Avverso tale statuizione l ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi cui replicava l’intimata con controricorso.
Con memoria del 21/11/2018 la contribuente ha comunicato di aver aderito alla c.d. rottamazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, di cui al combinato disposto dagli artt. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, e 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, allegando la relativa documentazione.
Con memoria del 19 settembre 2023 l’RAGIONE_SOCIALE, sul rilievo che la contribuente aveva aderito alla definizione agevolata di cui alle sopra citate disposizioni ma che non aveva effettuato il pagamento integrale dell’importo risultante dalla comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute, ha chiesto dichiararsi l’estinzione dell’intero giudizio per rinuncia della contribuente all’impugnazione originaria.
Il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositato conclusioni scritte
chiedendo il rigetto della richiesta di definizione agevolata della controversia per avere la contribuente versato in ritardo la rata di € 125.503,02 scadente il 31.10.2018; nel merito, ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Considerato che:
Va preliminarmente dato atto che la controricorrente ha aderito alla c.d. rottamazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di cui al combinato disposto dagli artt. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, e 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per come risulta dalla documentazione prodotta a corredo della memoria del 21 novembre 2018, in cui peraltro dà atto di aver assunto l’impeg no di rinunciare al giudizio, ma non ha versato tutte le rate del piano concordato con l’RAGIONE_SOCIALE, come dedotto dalla ricorrente e comprovato dall’estratto di ruolo aggiornato al 20 giugno 2023, prodotto a corredo della memoria depositata in atti.
Il mancato pagamento integrale di quanto dovuto per la definizione agevolata non è però ostativo alla dichiarazione di estinzione del giudizio. Al riguardo, infatti, questa Corte, esaminando funditus la questione, ha affermato che «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell’art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione “ex lege”, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia
anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato» (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018, Rv. 650607 -01; conf. Cass., Sez. L, n. 11540 del 2019 ed altre non massimate, tra cui Cass. n. 4106 del 2020).
3. Invero, interrogandosi proprio sulla sorte del processo di cassazione in presenza del verificarsi dell’eventualità in cui la parte contribuente dimostri di aver aderito alla definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE controversie con espressa rinuncia al giudizio, seguita dalla comunicazione dell’esattore e, dunque, da un’assenza di contesa sugli effetti della definizione agevolata, ed esaminando le due ipotesi in cui il rinunciante sia ricorrente ovvero intimato, resistente o, come nel caso in esame, controricorrente, ha affermato che ‘la situazione in cui il debitore sia resistente o intimato debba intendersi regolata in modo omologo e, dunque, sempre come fattispecie estintiva e sempre con gli stessi effetti discendenti ex lege. Ne segue che è ragionevole ricondurre tali ipotesi alla nozione dei «casi di estinzione del processo disposta per legge», cui fa riferimento l’art. 391, primo comma, cod. proc. civ., e la cui ricorrenza Cass. Sez. Un. n. 19980 del 2014 ha individuato statuendo che «L’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall’art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai “casi di estinzione del processo disposta per legge”, si riferisce sia alle ipotesi in cui l’estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l’effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all’esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare» e, quindi facendone conseguire «che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380-bis cod. proc. civ., in entrambi i
casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.». In tale formulazione possono comprendersi sia in casi in cui è lo stesso legislatore, nel descrivere la vicenda incidente sul processo di cassazione, ad usare l’espressione “estinzione”, sia i casi nei quali, pur in mancanza dell’uso di quella espressione, il legislatore, nel descrivere la fattispecie, ne disciplini il contenuto in modo sostanzialmente tale da consentire di individuare una fattispecie estintiva».
Pertanto, nel caso in esame, in cui non è possibile pronunciare la cessazione della materia del contendere non avendo la parte contribuente provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato, va dichiarata l’estinzione del giudizio .
Va, ulteriormente precisato, che «la rinuncia de qua e la dichiarazione di estinzione cui (ravvisatane la ritualità) procede la Corte di Cassazione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione dedotta in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione ex comma 3 citato dell’esattore» (Cass. n. 24083 del 2018, par. 6.1)
In buona sostanza, «La situazione sostanziale resterà regolata dal contenuto dell’atto comunicato dall’esattore a seguito della dichiarazione di avvalimento della procedura di definizione agevolata, mentre l’eventuale anche parziale inadempimento determinerà la sua evoluzione nei termini indicati dal comma 4 dell’art. 6 più volte citato» (del d.l. n. 193 del 2016, convertito).
La dichiarazione di estinzione del giudizio rende, all’evidenza, superfluo anche solo riferire dei motivi di ricorso.
Non deve provvedersi sulle spese «perché tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie dell’art. 6 in
situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente» (Cass. n. 24083 del 2018 cit.).
Non ricorrono nemmeno i presupposti per il c.d. raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma in data 03/10/2023