Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 16154 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 16154 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23998/2017 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla INDIRIZZO
-ricorrente – contro
CARTELLA DI PAGAMENTO
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME;
-controricorrente –
Avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA – CATANIA n. 1288/18/17, depositata in data 5/4/2017; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. NOME COGNOME nella camera di consiglio del 14 aprile 2025;
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE (anche ‘la società contribuente ‘ ) propose ricorso contro la cartella di pagamento notificatagli in seguito al controllo automatizzato ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione alle dichiarazioni Mod. 740/97 ed Unico 2007.
La società sostenne l’illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni, richiedendo l’applicazione dell’esimente di cui all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, deducendo che gli inadempimenti degli obblighi tributari erano da addebitare al consulente fiscale, che le aveva prospettato infondatamente la possibilità di fruire di crediti d’imposta. Sia la C.T.P. territoriale che la C.T.R. diedero ragione alla società.
Avverso la sentenza d’appello, indicata in epigrafe, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Resiste con controricorso la società, che ha dato atto di essersi avvalsa della ‘rottamazione’ dei ruoli di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016 , convertito con modificazioni nella legge n. 225 del 2016.
Considerato che:
Dalla documentazione allegata al controricorso risulta il versamento delle rate previste per la rottamazione dei ruoli di cui alla cartella impugnata.
Il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2025.