Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9699 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9699 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME SALVATORE
Data pubblicazione: 10/04/2024
Oggetto:
Iva -Ires
-Irap –
Ripresa.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 11236 del ruolo generale dell’anno 2015, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, è domiciliata
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 7859/35/14, depositata il 22.12.2014.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Udito il AVV_NOTAIO COGNOME, che ha insistito per la declaratoria d’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Sentito l’AVV_NOTAIO , che ha insistito per la sospensione del giudizio, in ragione dell’avvenuta presentazione di istanza di ‘rottamazione’.
Sentita l’ AVV_NOTAIO, che non si è opposta all’istanza della ricorrente.
Fatti di causa
La contribuente affida a sei motivi il ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Lazio, che ha accolto l’appello erariale avverso la sentenza della CTP di Roma, la quale aveva, a sua volta, accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento per recupero di importi Ires, Irap e Iva, relativamente all’anno 2007. Nella prospettazione erariale veicolata dall’atto impositivo veniva contestato il carattere fittizio di alcune operazioni di cessione di prodotti di telefonia mobile, da parte della RAGIONE_SOCIALE, in favore di alcune società sanmarinesi. In particolare, con riferimento a 67 fatture, la CTR ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE merci in apparenza vendute non fosse dimostrato l’avvenuto ingresso nel territorio della Repubblica di San Marino, in quanto sarebbe occorsa a fini probatori la redazione di un valido documento di accompagnamento provvisto di specifiche formalità.
L’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La contribuente ha depositato memoria.
La causa è stata rimessa sul ruolo per consentirne la trattazione in pubblica udienza a seguito dell’adunanza camerale del 10 febbraio 2022.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 14 febbraio 2024.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso si adombra il vizio di ultrapetizione e/o extrapetizione della sentenza d’appello, con correlata violazione dell’art. 112 c.p.c., avuto riguardo all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la CTR trascurato che l’originaria contestazione erariale non riguardava la sussistenza -incontestata -della timbratura, marcatura e punzonatura RAGIONE_SOCIALE
fatture di vendita, bensì la sufficienza di detta timbratura, marcatura e punzonatura a provare l’effettivo ingresso RAGIONE_SOCIALE merci nel territorio sanmarinese, occorrendo -secondo la prospettazione erariale -il possesso di documenti di trasporto vistati dall’autorità di detto paese.
Con il secondo motivo di ricorso, avuto riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c., si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 8 e 9 del medesimo decreto, nonché dell’art. 5 del D.M. 24 dicembre 1993, degli artt. 1, 2, 3, 4 di quest’ultimo, dell’accordo internazionale italosanmarinese ‘ di cui allo scambio di note del 21 dicembre 1972 ‘, dell’art. 2700 c.c., dell’art. 10 Trattato CE, dell’art. 15 della Sesta direttiva IVA e dei corrispondenti articoli della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/12/CE, per avere la CTR escluso che la certificazione prodotta dalla contribuente a corredo del ricorso di primo grado, certificazione rilasciata dall’Ufficio Tributario di San Marino, valesse ad attestare l’ingresso effettivo RAGIONE_SOCIALE merci nel territorio di detta Repubblica.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la sentenza trascurato ‘ il fatto controverso ‘ consistente nella ‘ idoneità della certificazione rilasciata dall’Ufficio Tributario di San Marino a dimostrare l’effettivo ingresso RAGIONE_SOCIALE merci nel territorio di San Marino ‘.
Con il quarto motivo di ricorso, avuto riguardo all’art. 360 n. 3 c.p.c., si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 8 e 9 del medesimo decreto, nonché dell’art. 5 del D.M. 24 dicembre 1993, degli artt. 1, 2, 3, 4 di quest’ultimo, dell’accordo internazionale italosanmarinese ‘ di cui allo scambio di note
del 21 dicembre 1972 ‘, dell’art. 2700 c.c., dell’art. 10 Trattato CE, dell’art. 15 della Sesta direttiva IVA e dei corrispondenti articoli della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/12/CE, per avere la CTR ritenuto non sufficiente a dimostrare l’avvenuta esportazione della merce il solo elenco RAGIONE_SOCIALE fatture attestanti la regolarità RAGIONE_SOCIALE cessioni dei beni verso la Repubblica di San Marino, esigendo la prova del controllo RAGIONE_SOCIALE merci stesse all’ingresso nel paese destinatario dell’esportazione.
Con il quinto motivo di ricorso si assume, ex art. 360 n. 3. c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 71 d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 D.M. 24 dicembre 1993 nonché dell’accordo internazionale italo sanmarinese di cui allo scambio di note del 21 dicembre 1972 e degli artt. 6 e 7 L. di San Marino 22 dicembre 1972, n. 40, per avere la CTR escluso la valenza probatoria RAGIONE_SOCIALE fatture punzonate, timbrate e marcate dall’Ufficio tributario, ritenendo che il controllo RAGIONE_SOCIALE merci e la vidimazione RAGIONE_SOCIALE fatture competesse ad altra e diversa autorità doganale.
Con il sesto motivo di ricorso si contesta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c., per avere la CTR trascurato l’indagine sulla valenza probatoria RAGIONE_SOCIALE fatture punzonate, timbrate e marcate, ancorché detta indagine fosse decisiva alla risoluzione della questione controversa relativa all’effettiva introduzione RAGIONE_SOCIALE merci nel territorio della Repubblica di San Marino.
Successivamente all’iscrizione a ruolo del giudizio, la ricorrente, in data 20 aprile 2023, ha presentato domanda di definizione agevolata (c.d. ‘ rottamazionequater’), contenente la definizione della cartella di pagamento, relativa alla pretesa tributaria oggetto del presente giudizio.
La contribuente ha, quindi, chiesto a questa Corte la sospensione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, co. 236, l . n. 197 del 2022, nelle more dell’effettivo perfezionamento della procedura in parola, in virtù del pagamento del dovutum.
L’RAGIONE_SOCIALE ha aderito alla richiesta della contribuente, rispetto alla quale non sussistono motivi ostativi.
Per questi motivi
dichiara la sospensione del giudizio; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2024.