Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 9 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, in qualità di erede di COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio degli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME che la rappresentano e difendono per procure in atti
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata;
-controricorrente – e contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza n.4128/9/2015 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 15 luglio 2015;
ESTINZIONE ROTTAMAZIONE TER E QUATER
udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2024 dal Cons. NOME COGNOME
udito il P.M., in persona della Sostituta Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’estinzione del giudizio ;
uditi per la ricorrente l’Avv. NOME COGNOME e per la controricorrente l’Avv. NOME COGNOME
FATTI di CAUSA
NOME COGNOME nella qualità di erede di NOME COGNOME propose ricorso avverso la cartella di pagamento, emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, recante pretesa tributaria per imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni.
La decisione di accoglimento del ricorso, emessa dalla Commissione tributaria provinciale e appellata dall’Agenzia delle entrate, è stata integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, il Giudice di appello riteneva che l’iscrizione a ruolo fosse legittima in quanto emessa da dirigente che all’epoca era pienamente legittimato all’esercizio di quelle funzioni. Nel merito, la C.T.R. rilevava che il termine di decadenza triennale non poteva che partire dal momento dell’omissione della terza rata del pagamento onde la notifica era perfettamente nei termini; che l’avviso di irregolarità non era necessario trattandosi di semplice omissione di pagamento della somma dovuta senza alcuna possibile duplicazione di imposta.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.
L ‘Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
Fissata la trattazione all’odierna pubblica udienza la ricorrente ha depositato istanza di estinzione per rinuncia al ricorso e domanda di
adesione alla definizione agevolata ex art.3 del d.l. n.119 del 2018 (cd. rottamazione ter ), ricevute di pagamento secondo il piano di rateaizzazione delle prime 15 rate, domanda di adesione alla definizione agevolata ex art.1, commi 231 a 252, della legge n.197 del 2022 (cd. rottamazione quater ) con ricevuta di pagamento del 23.10.2023 della rata unica a saldo della rottamazione quater .
Il P.M., nella persona della Sostituta procuratore generale NOME COGNOME aveva anteriormente depositato memoria concludendo per il rigetto del ricorso, modificando quindi le proprie conclusioni come trascritte sopra in epigrafe.
Ragioni della decisione
L’esame dei motivi del ricorso è precluso dall’intervenuta adesione della ricorrente agli strumenti condonistici delle cd. rottamazione ter e rottamazione quater.
Parte contribuente ha, infatti, versato in atti rinuncia al ricorso, sottoscritta per adesione dall’Avvocato dello Stato , nonché documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto in esito all’adesione alle due definizioni agevolate di cui al d.l. n. 118 del 2019 e alla legge n.197 del 2022.
Ne consegue che va dichiarata l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del cd. doppio contributo, siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilit à̀ o improcedibilit à̀ del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372; Cass., sez. 6-5, 7/6/2018, n. 14782; Cass. 18/01/2022 n.1420).
La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso, in Roma nella camera di consiglio della Sezione tributaria,