Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 9 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 9  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME,  in  qualità  di  erede  di  COGNOME  NOME, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio degli  AVV_NOTAIO  NOME  COGNOME  e  NOME  COGNOME  che  la rappresentano e difendono per procure in atti
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del  Direttore  generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è domiciliata;
-controricorrente – e contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso  la  sentenza  n.4128/9/2015  della  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Lazio, depositata il 15 luglio 2015;
ESTINZIONE ROTTAMAZIONE TER E QUATER
udita la relazione svolta alla pubblica udienza del giorno 11 dicembre 2024 dal AVV_NOTAIO;
udito  il  P.M.,  in  persona  della  AVV_NOTAIO  Procuratore  Generale  NOME COGNOME che ha concluso per l’estinzione del giudizio ;
uditi  per  la ricorrente  l’AVV_NOTAIO  e  per  la controricorrente l’AVV_NOTAIO
FATTI di CAUSA
NOME COGNOME, nella qualità di erede di NOME COGNOME, propose ricorso avverso la cartella di pagamento, emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, recante pretesa RAGIONE_SOCIALE per imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni.
La decisione di accoglimento del ricorso, emessa dalla RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  provinciale e appellata dall’RAGIONE_SOCIALE, è stata integralmente riformata dalla RAGIONE_SOCIALE del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, il Giudice di appello riteneva che l’iscrizione a ruolo fosse legittima in quanto emessa da dirigente che all’epoca era pienamente legittimato all’esercizio di quelle funzioni. Nel merito, la C.T.R. rilevava che il termine di decadenza triennale non poteva che partire dal momento dell’omissione della terza rata del pagamento onde la notifica era perfettamente nei termini; che l’avviso di irregolarità non era necessario trattandosi di semplice omissione di pagamento della somma dovuta senza alcuna possibile duplicazione di imposta.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Fissata la trattazione all’odierna pubblica udienza la ricorrente ha depositato istanza di estinzione per rinuncia al ricorso e domanda di
adesione alla definizione agevolata ex art.3 del d.l. n.119 del 2018 (cd. rottamazione ter ), ricevute di pagamento secondo il piano di rateaizzazione RAGIONE_SOCIALE prime 15 rate, domanda  di adesione alla definizione agevolata ex art.1, commi 231 a 252, della legge n.197 del 2022  (cd.  rottamazione quater )  con  ricevuta  di  pagamento  del 23.10.2023 della rata unica a saldo della rottamazione quater .
Il P.M., nella persona della AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME  aveva  anteriormente  depositato  memoria  concludendo  per  il rigetto  del  ricorso,  modificando  quindi  le  proprie  conclusioni  come trascritte sopra in epigrafe.
Ragioni della decisione
L’esame  dei motivi del ricorso è precluso dall’intervenuta adesione della ricorrente agli strumenti condonistici RAGIONE_SOCIALE cd. rottamazione ter e rottamazione quater.
Parte contribuente ha, infatti, versato in atti rinuncia al ricorso, sottoscritta per adesione dall’Avvocato dello Stato , nonché documentazione  attestante  il  pagamento  di  quanto  dovuto  in  esito all’adesione alle due definizioni agevolate di cui al d.l. n. 118 del 2019 e alla legge n.197 del 2022.
Ne  consegue  che  va  dichiarata  l’estinzione  del  giudizio  e  la cessazione della materia del contendere.
Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano  i  presupposti  per  imporre  il  pagamento  del  cd.  doppio contributo,  siccome  misura  applicabile  ai  soli  casi  tipici  di  rigetto, inammissibilit à̀ o improcedibilit à̀ del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass., sez. 5, 7/12/2018, n. 31372;  Cass.,  sez.  6-5,  7/6/2018,  n.  14782;  Cass.  18/01/2022 n.1420).
La Corte
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.
Spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso, in Roma nella camera di consiglio della Sezione RAGIONE_SOCIALE,