Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28128 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28128 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 26229 -201 6 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, domicilia;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed elettivamente domiciliata in Roma, al
Oggetto:
Tributi –
sanzioni
–
art. 5 del
d.lgs. n. 472 del 1997
INDIRIZZO, presso lo studio legale del predetto primo difensore;
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ;
– intimata – avverso la sentenza n. 3385/05/2016 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 12/04/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2023 dal AVV_NOTAIO;
Rilevato che:
In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per IVA relativa all’anno d’imposta 2008, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Campania, Sezione staccata di Salerno, accoglieva l’appello della società avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo non dovuti gli interessi e le sanzioni per insussistenza del requisito della colpevolezza, ex art. 5 del d.lgs. n. 472 del 1997, in capo alla predetta società che non aveva potuto far fronte tempestivamente al pagamento dei tributi per il mancato tempestivo e regolare adempimento RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche nel pagamento RAGIONE_SOCIALE forniture alle stesse effettuate dalla società contribuente.
Avverso tale statuizione l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replicava con controricorso la sola società contribuente, rimanendo intimata l’agente della riscossione.
Con ordinanza interlocutoria n. 27719 del 2017 la Sesta Sezione civile di questa Corte, all’esito della proposta formulata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., vigente ratione temporis , rilevando la non evidenza decisoria del giudizio, rinviava la causa alla Sezione ordinaria.
Con memoria del 26/06/2023 la controricorrente ha chiesto disporsi l’estinzione del giudizio per avere aderito alla c.d. rottamazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, sia alla c.d. ‘rottamazione ter’ di cui all’a rt. 3 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 136 del 2018, sia alla c.d. ‘rottamazione quater’ di cui alla legge n. 197 del 2022, ed ha allegato la comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE relativa alla prima istanza, nonché la dichiarazione presentata con riferimento alla seconda domanda.
Considerato che:
La cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, avente n. NUMERO_CARTA, non risulta indicata né nella comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE inviata alla società contribuente a seguito della richiesta di rottamazione presentata ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 136 del 2018, né nella domanda di adesione alla c.d. ‘ rottamazione quater’ presentata ai sensi della legge n. 197 del 2022.
Si rende, pertanto, necessario invitare le parti a fornire chiarimenti ed idonea documentazione diretta a provare la regolarità dell’adesione della società contribuente alla rottamazi one della cartella oggetto del presente giudizio , riservandosi all’esito ogni ulteriore valutazione.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo invitando le parti a fornire i chiarimenti e a produrre la documentazione di cui in motivazione entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma in data 12/09/2023