Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30329 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30329 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
Oggetto:Tributi
Art. 6 D.l. n. n. 193 del 2016, conv. dalla legge n. 255 del 2016
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al numero 26489 del ruolo generale dell’anno 20 16, proposto
Da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, pec ;
-ricorrente e controricorrente incidentale- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.to
NOME COGNOME, giusta procura speciale in calce alla memoria di nomina di nuovo difensore in sostituzione del precedente, elettivamente domiciliato presso lo studio legale del difensore, in Roma, alla INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale;
per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 904/03/2016, depositata in data 12 aprile 2016, non notificata.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre 2023 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, emetteva nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, per l’anno 2008, ai fini Ires, Irap e Iva.
Avverso il suddetto avviso, la società proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari la quale, con sentenza n. 478/12/14, lo accoglieva parzialmente.
La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale di Bari, con la sentenza n. 904/03/2016 depositata il 12 aprile 2016, che rigettava entrambi gli appelli dell’Ufficio e RAGIONE_SOCIALE contribuente.
Avverso la sentenza di appello, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso principale per cassazione affidato a due motivi cui resiste la
contribuente con controricorso spiegando ricorso incidentale articolato in quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.
Con memoria del 10 settembre 2019- con la quale viene nominato nuovo difensore in sostituzione del precedente- la società contribuente ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, essendosi avvalsa, con riferimento all’avviso di accertamento in contestazione, del procedimento di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti RAGIONE_SOCIALE riscossione ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla legge n. 255 del 2016 (c.d. rottamazione) e avendo provveduto al pagamento integrale RAGIONE_SOCIALE somme dovute.
Con memoria del 10 gennaio 2020, l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto l’estinzione del giudizio stante il perfezionamento RAGIONE_SOCIALE procedura definitoria afferente alla NUMERO_CARTA di NUMERO_CARTA n. NUMERO_CARTA relativa all’avviso di accertamento in contestazione.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo del ricorso principale, l ‘RAGIONE_SOCIALE denuncia , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 36, comma 2, nn. 2 e 4, 61 del d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, comma 5, del TUIR, 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 c.c. nonché dell’art. 13 del DM 127/2004.
Con il primo motivo del ricorso incidentale, la contribuente denuncia, l’omessa pronuncia RAGIONE_SOCIALE CTR sull’eccezione di illegittimità dell’avviso per mancata allegazione del p.v.c.
Con il secondo motivo, si denuncia ‘l’erronea valutazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie e documentali; motivazione contraddittoria ed insufficiente con riferimento al rilievo n. 9′.
Con il terzo motivo si denuncia, si denuncia ‘l’erronea valutazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie e documentali; motivazione contraddittoria ed insufficiente con riferimento al rilievo n 10′.
Con il quarto motivo si denuncia, si denuncia ‘l’erronea valutazione dei fatti e RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie e documentali; motivazione contraddittoria ed insufficiente con riferimento al rilievo n 11′.
Con memoria del 10 settembre 2019, la società contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere avendo aderito al procedimento di definizione agevolata dei carichi esattoriali di cui all’art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. dalla legge n. 255/2016 (c.d. rottamazione), provvedendo al pagamento integrale del debito risultante dalla successiva cartella di pagamento e assumendo l’impegno a rinunciare al giudizio.
Con memoria del 10.1.2020, l’RAGIONE_SOCIALE ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio atteso che con note, rispettivamente del 10.12.2019 n. 66773 e 23.12.2019 n. 69332, l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avevano comunicato la regolare definizione da parte RAGIONE_SOCIALE contribuente RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA oggetto RAGIONE_SOCIALE vertenza nonché la riscossione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE somme affidate a titolo provvisorio non rientranti nella procedura definitoria.
Avuto riguardo all’integrale estinzione RAGIONE_SOCIALE pretesa erariale, a seguito dell’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22.10.2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1.12.2016, n. 225, come attestato
dall’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere.
Le spese del giudizio restano a carico RAGIONE_SOCIALE parte che le ha anticipate ai sensi del terzo comma dell’art. 46, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 (v. in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 18488 del 2023).
Il tenore RAGIONE_SOCIALE pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l’obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto RAGIONE_SOCIALE proposizione dell’impugnazione. L’estraneità RAGIONE_SOCIALE fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400; Cass. sez. V Ordinanza n. 17780 del 2023).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Le spese di lite restano a carico RAGIONE_SOCIALE parte che le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2023