Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35393 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35393 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/12/2023
Oggetto:
rottamazione cartelle
d.l. 22 ottobre 2016,
n. 193
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7478/2015 R.G. proposto da NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio del terzo difensore in INDIRIZZO INDIRIZZO; -ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, n.4698/66/2014 depositata il 18 settembre 2014, e che non risulta notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 ottobre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, veniva rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Cremona n.110/3/2013 la quale, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto l’avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2007 per maggiori ricavi accertati.
Il giudice d’appello confermava così le riprese, con cui era stato imputato al contribuente un reddito di lavoro autonomo di Euro 96.605,00 e un reddito capitale di Euro 5.972,00, emersi a seguito di accertamenti bancari ex art.32 comma 1 n.2 del d.P.R. n.600 del 1973, tenuto conto non solo dei versamenti ma anche dei prelevamenti alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.228 del 2014.
Avverso la decisione il contribuente propone ricorso, affidato a tre motivi, cui replica l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Il contribuente deposita da ultimo memoria rendendo noto di aver intrapreso la definizione agevolata e, con ulteriore nota di deposito, chiede la declaratoria di estinzione del processo. La Corte, ex art. 6 del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, ha rinviato la causa a nuovo ruolo per acquisizione di informazioni sulla definizione agevolata.
Considerato che:
4. Il contribuente ha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’ art.6 del d.l. 193 del 2016 convertito in l. n.225 del 2016, con documentazione a corredo, offrendo copia della domanda inoltrata presso l’RAGIONE_SOCIALE e relativa attestazione di deposito e di pagamento di importi. Il ricorrente ha anche dichiarato di voler rinunciare al ricorso. L’RAGIONE_SOCIALE, provocata l’interlocuzione, non ha mosso osservazioni sulla documentazione prodotta dal ricorrente, con ciò dimostrando a sua volta di non avere ragioni di contestazione.
Sulla base degli elementi che precedono, il Collegio ritiene che la documentazione prodotta dal ricorrente attesta l’ estinzione del debito erariale alla base del ricorso. All ‘ estinzione del processo per cessazione della materia del contendere segue la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite perché la documentazione versata agli atti dalla contribuente dimostra il sostenimento di oneri ai fini della definizione agevolata intrapresa di cui va tenuto conto in questa sede.
Non sussistono inoltre i presupposti per il versamento, neppure da parte della ricorrente principale, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo e compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023