Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 11356 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 11356 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
Rinuncia – rottamazione ruolo
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16871/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, in forza di procura in calce al ricorso;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura AVV_NOTAIO dello Stato, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 38/2020 depositata in data 13/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del l’ 8/03/2024 dal consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME;
udito il AVV_NOTAIO Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’estinzione e in subordine per l’accoglimento del primo e del sesto motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo e respinti gli altri;
udito l’AVV_NOTAIO per l’Avvocatura dello Stato.
Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, l’RAGIONE_SOCIALE rettificava, sulla base dei processi verbali di constatazione rispettivamente redatti, dai funzionari dell’Ufficio di RAGIONE_SOCIALE, in data 25 luglio 2006, e dalla RAGIONE_SOCIALE, in data 23 febbraio 2007, la dichiarazione presentata, ai fini IRPEG, IRAP e IVA dalla contribuente RAGIONE_SOCIALE, in relazione all’anno di imposta 2003, operando, per quanto ancora rileva, due distinte riprese: con la prima, negava la legittimità dell’agevolazione di cui alla l. n. 383 del 2001, art. 4 (c.d. legge Tremonti bis ) per i pagamenti effettuati prima dell’entrata in vigore della legge medesima; con la seconda, ricostruiva induttivamente i ricavi, sul presupposto della complessiva inattendibilità della contabilità.
Avverso l’avviso di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE, deducendo: innanzitutto, la legittimità dell’applicazione dei benefici di cui all’art. 4 l. n. 383 del 2001 agli interventi di ristrutturazione edilizia e ai lavori di impiantistica eseguiti su un immobile adibito a supermercato, evidenziando che i medesimi non riguardavano un appalto di opera frazionata (come ritenuto dall’Ufficio), bensì un’opera unitaria, rispetto alla quale erano stati regolati pagamenti per acconti da parte della committente; inoltre, l’illegittimità dell’applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 62sexies d.l. n. 331 del 1993, ai fini della ricostruzione induttiva del reddito
d’impresa e della quantificazione dei ricavi non dichiarati e contestandone le conclusioni.
La CTP accoglieva il ricorso.
La Commissione tributaria regionale di Firenze riformava, in seguito, in parziale accoglimento dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, la decisione di primo grado, dichiarando la perdita riportabile per un importo di euro 108.584,00, evidenziando come incongruo che l’erroneo riferimento ad euro 210.248,00 potesse essere trasformato in un vantaggio fiscale riversato a favore del contribuente , in quanto anche se i maggiori importi imponibili in astratto per l’anno 2001 e 2002 non sono accertabili per via della presenza del condono tombale, è altrettanto vero che tale infedele dichiarazione per gli anni 2001 e 2002 non può valere anche per l’anno 2003 .
Contro la sentenza della CTR propose ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, ricorso affidato a quattro motivi.
La società, nel resistere, propose ricorso incidentale, articolato su cinque motivi.
La Corte di cassazione, con sentenza 06/12/2018, n. 31588, accolse i quattro motivi del ricorso principale e il quinto motivo del ricorso incidentale, assorbiti gli altri, cassando la sentenza impugnata e rinviando, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR. In particolare, la Corte accolse i motivi, sia del ricorso principale che di quello incidentale, formulati in termini di nullità per vizio di motivazione.
La CTR, adita in riassunzione, accolse l’originario appello erariale, confermando l’avviso di accertamento.
In particolare, quanto alla prima ripresa, ritenne che l’effettiva volontà contrattuale, desumibile non solo dalle pattuizioni formali contenute nel testo del contratto ma anche dalla sua esecuzione in concreto, deponesse nel senso che si trattasse di un contratto di
appalto per stati di avanzamento lavori con pagamenti riferiti ad ogni singola partita, per cui fiscalmente erano agevolabili solo i pagamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della legge Tremonti bis ; quanto alla seconda ripresa, il ricorso all’accertamento induttivo era legittimo in quanto, in disparte che l’art. 14 d.P.R. n. 600 del 1973 prevede l’obbligo di tenuta anche RAGIONE_SOCIALE scritture ausiliarie di magazzino, il registro di carico/scarico, l’RAGIONE_SOCIALE, nell’accertamento, non aveva fatto ricorso solo a tale mancanza ma aveva esaminato anche le registrazioni operate con il programma di gestione usato dalla società mettendole a confronto con i dati inventariali di chiusura del periodo precedente.
Contro tale decisione propone ricorso la società, in base a sei motivi.
Resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il ricorso è stato quindi fissato per la trattazione in pubblica udienza alla data dell’8/03/2024, per la quale il PG ha depositato memoria scritta.
Considerato che:
1. La ricorrente propone sei motivi di ricorso; i primi tre sono riferiti alla ripresa generata dalla negazione dell’agevolazione di cui all’art. 4 della l. n. 383 del 2001 per i pagamenti effettuati prima della sua entrata in vigore; il quarto e il quinto attengono alla ripresa di maggiori ricavi operata con accertamento analiticoinduttivo e l’ultimo è relativo alle sanzioni.
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ. , deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., lamentando violazione del giudicato esterno formatosi in base alla sentenza n. 107/24/2013 della CTR della Toscana, il ricorso erariale contro la quale era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione con sentenza n. 31589/2018 depositata in data 6/12/2018.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1665, 1666 cod. civ., in combinato con l’art. 4 della l. n. 383/2001, e degli artt. 102, comma 1, 110, comma 1, lett. b, 109, commi 1 e 2, lett. b del d.P.R. n. 917 del 1986, censurando la decisione d’appello laddove ha ritenuto che l’esecuzione del rapporto e la realizzazione di pagamenti in base allo stato di avanzamento dei lavori determinassero di per sé la qualificazione del contratto quale appalto da eseguire per partite, qualificazione che postula invece la scomponibilità dell’opera in frazioni dotate di individualità mentre nel caso di specie i pagamenti pattuiti costituivano meri acconti, salvo il diritto di accettazione da parte del committente.
Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., deduce omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rivelatori della inapplicabilità dell’art. 1666 cod. civ., relativo agli appalti di opera da eseguire per partite e della necessità di individuare il momento di u ltimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 1665 cod. civ., in quello di accettazione, previa verifica finale e collaudo dell’opera unitariamente eseguita e consegnata, c on conseguente riconoscimento dell’integrale spettanza dell’agevolazione di cui all’art. 4 della l. n. 383 del 2001.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. n. 600 del 1973, e 62sexies , comma 3, del d.l. n. 331 del 1995, in combinato disposto con gli artt. 2697 e 2729 cod. civ., nonché in relazione all’art. 14 d.P.R. n. 600 del 1973 , censurando il ricorso all’accertamento analitico induttivo in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ. deduce omesso esame di fatti decisivi per il
giudizio, oggetto di discussione tra le parti, rivelatori della erroneità e infondatezza dele valutazioni compiute dall’ufficio in sede di accertamento analitico induttivo, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d , d.P.R. n. 600 del 1973 e 62sexies , d.l. n. 331 del 1993.
Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 197, in riferimento allo ius superveniens di cui al d.lgs. n. 158 del 2015.
2. In data 27/02/2024 la ricorrente ha depositato memoria contenente espressa rinuncia al giudizio, sottoscritta anche dal legale rappresentante della società e notificata alla controparte, sul presupposto di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, prevista dall’art. 1, comma 231 e ss. , della l. n. 197 del 2022, in relazione alla cartella n. 05120200001716548000 recante l’iscrizione a ruolo dell’intera somma oggetto RAGIONE_SOCIALE pretese impositive di cui all’avviso di accertamento opposto (n. NUMERO_DOCUMENTO) , emessa a seguito dell’dell’esito sfavorevole del giudizio di rinvio, allegando copia della cartella (che a tale avviso fa riferimento), copia della dichiarazione di adesione (in relazione alla quale ha evidenziato di non aver, per mero errore, barrato la casella relativa all’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti ), copia della comunicazione del debito residuo dell’Agente della riscossione (che nel prospetto d sintesi fa espresso riferimento alla predetta cartella) e RAGIONE_SOCIALE quietanze di pagamento RAGIONE_SOCIALE prime due rate, nel frattempo scadute.
Questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083), seppur con riferimento alla rottamazione RAGIONE_SOCIALE cartelle prevista dall’art. 6 del. d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, ha ritenuto che in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, con impegno a rinunciare al giudizio, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’RAGIONE_SOCIALE dell a riscossione
del debito residuo, questo deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, oppure perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora egli sia resistente o intimato (Cass. 7/04/2023, n. 9535).
In entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.
In tal senso anche Cass. 29/12/2023, n. 36431, in riferimento alla rottamazione di cui all’art. 3 d.l. n. 119 del 2018 conv. in l. n. 136 del 2018.
In presenza di espressa rinuncia notificata alla controparte, deve essere pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio in quanto la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata di cui all’art. 1, comma 231 e ss. della l. n. 197 del 2022, mentre non è possibile pronunciare la cessazione della materia del contendere non avendo la parte contribuente dato la prova di aver provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.
Va, ulteriormente precisato, che «la rinuncia de qua e la dichiarazione di estinzione cui (ravvisatane la ritualità) procede la Corte di cassazione non fanno passare in cosa giudicata la sentenza impugnata, ma comportano, per volontà di legge, che la situazione deAVV_NOTAIOa in giudizio sia sostituita, per previsione di legge, dalla disciplina emergente dalla dichiarazione di avvalimento nei termini indicati dalla comunicazione … dell’esattore» (Cass. n. 24083 del 2018, par. 6.1)
3 . Le spese dell’intero giudizio rimangono a carico di chi le anticipate (Cass. 31/03/2023, n. 9088; Cass. n. 24083 del 2018 cit.).
L’adesione alla definizione agevolata comporta l’assenza dei presupposti per la condanna al doppio contributo unificato di cui all’art.
13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. 7/12/2018, n. 31732).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, in data 8 marzo 2024.