Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32484 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32484 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24160/2016 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA n. 966/2016 depositata il 14/03/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta rigettava il ricorso della RAGIONE_SOCIALE, esercente l’attività di vendita di autoveicoli, avverso un avviso di accertamento relativo all’anno 2007, col quale l’erario procedeva al recupero della maggiore Iva dovuta dalla contribuente. Nella prospettazione dell’Agenzia, l’odierna ricorrente aveva posto in essere operazioni soggettivamente inesistenti attraverso un soggetto risultato in realtà fittizio, la ditta RAGIONE_SOCIALE COGNOME Roberto, fatto figurare quale esportatore abituale, ma in realtà finanche privo di sede e struttura organizzativa. La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva solo parzialmente l’appello della contribuente, rideterminando la misura delle sanzioni correlate alla maggiore Iva accertata e non corrisposta.
Il ricorso della contribuente è affidato a sei motivi. Resiste l’Agenzia con controricorso.
Con ordinanza n. 19794 dell’11 luglio 2023 la causa è stata sospesa r rinviata a nuovo ruolo in accoglimento dell’istanza avanzata dalla contribuente ex L. n. 197 del 2022.
L’adunanza camerale è stata rifissata per la data dell’1 settembre 2024, in esito alla quale la causa è stata decisa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. c), del DPR 633 del 1972 in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente confermato la sentenza di prime cure avendo confuso la fattispecie in esame di cessione ad esportatore abituale di cui alla su richiamata norma con la diversa fattispecie di cessione all’esportazione prevista al medesimo art. 8, comma 1, ma alla lett. b).
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1,lett c), e comma 2, del DPR 633 del 1972, anche in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il giudice d’appello erroneamente confermato la sentenza di prime cure seppure in evidente carenza del presupposto della piena conoscenza e della consapevole partecipazione della società ad eventuali atti in frode commessi dal cessionario e in palmare assenza di un evidente vantaggio per la RAGIONE_SOCIALE poi incorporata nel dall’odierna ricorrente.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la nullità della sentenza e del procedimento, con la violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., avendo il giudice offerto una lettura parziale delle prove documentali fornite dalla parte sin dal primo grado di giudizio, azzerando il valore probatorio delle ‘ lettere di intenti ‘.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., non avendo il giudice d’appello offerto dimostrazione di aver eseguito un’accurata ricostruzione della fattispecie dedotta in giudizio, come pure delle prove depositate al fine di dimostrare la correttezza della condotta della società.
Con il quinto motivo di ricorso si censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 L. 212 del 2000 (Statuto dei diritti contribuente), in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere il
giudice d’appello erroneamente confermato la sentenza di prime cure avendo ritenuto legittimo l’avviso di accertamento impugnato in relazione al quale l’Agenzia delle entrate non ha operato alcun effettivo accertamento limitandosi ad un copia incolla del richiamato PVC dell’11 novembre 2010.
Con il sesto motivo di ricorso si contesta, infine, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., 111 Cost., 6 CEDU, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere il giudice d’appello effettuato un mero ‘copia -incolla’ di altra coeva sentenza per diversa annualità correlata alla stessa verifica fiscale.
Rileva questa Corte che, in costanza di giudizio, la contribuente ha aderito alla rottamazione ex art. 1, co. 186 ss., L. n. 197/2022, successivamente documentando i pagamenti previsti. La nota del 10 ottobre 2023 è corredata al riguardo della documentazione dimostrativa.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, compensandole le relative spese.
Così deciso in Roma, il 11/09/2024.