Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6813 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6813 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5097/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed el. dom. presso lo studio ‘RAGIONE_SOCIALE‘, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente-
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia-Milano n. 4726/2016 depositata il 16/09/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
COGNOME NOME era attinto da avvisi di accertamento (notificati in data 7 novembre 2013) ed atto di irrogazione di sanzioni (notificato in data 20 novembre 2013), mediante i quali l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, notificato invito a comparire finalizzato all’acquisizione di informazioni e documenti riguardo ai rapporti intrattenuti con tale AVV_NOTAIO, destinatario di sequestri nell’ambito di un procedimento penale avanti la Procura della Repubblica di Milano, e ritenuto il coinvolgimento del contribuente in operazioni di trasferimento all’estero di capitali per sottrarli a tassazione in Italia, ricostruiva, anno per anno, il reddito del medesimo, recuperando ii.dd. ed ii. ed irrogando le sanzioni previste per violazione degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale.
Il giudice di prossimità accoglieva i ricorsi del contribuente.
L’Ufficio proponeva appello, accolto dalla CTR della Lombardia, giusta sentenza in epigrafe.
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con sette motivi, resistito dall’RAGIONE_SOCIALE con controricorso. Il contribuente deposita memoria.
Considerato che:
Con memoria datata 17 febbraio 2026, il Difensore del contribuente ha rappresentato,
‘per tutti gli anni di imposta in oggetto, l’adesione, addì 9 marzo 2018, da parte del contribuente, nelle more del presente giudizio, alla procedura di cui all’art. 1, c. 1 e ss, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (cd. ‘Rottamazione -bis ‘) al fine di definire i carichi affidati all’Agente della riscossione (cfr. la cartella di pagamento n. 068 2017 00141454 22000 ) scaturiti dai rilievi compendiati negli atti oggetto del presente giudizio .
Il procedimento ha avuto esito positivo stante, da un lato, la citata ‘comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute’ 2018 –NUMERO_DOCUMENTO, da parte di RAGIONE_SOCIALE, del 13 giugno 2018 e, dall’altro, la corresponsione da parte del contribuente degli importi dovuti in ordine alle cinque rate , accordate con la predetta comunicazione’.
Il Difensore ha altresì allegato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata; cartella emessa; comunicazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute, pagamenti.
L’RAGIONE_SOCIALE nulla ha osservato.
Ne consegue, constatata l’effettuazione dei pagamenti dovuti in conformità al piano di rateazione, e preso atto dell’assenza di rilievi da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, che il giudizio deve dichiararsi estinto, con spese a carico di chi le ha anticipate.
Dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso a Roma, lì 4 marzo 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME