Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 36188 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 36188 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23950/2015 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE I ROMA, -intimata-
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVAP_IVA, che la rappresenta e difende
-resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. LAZIO n. 1823/2015 depositata il 25/03/2015 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto ricorso sorretto da due motivi avverso la sentenza in epigrafe della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in accoglimento dell’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, ha rigettato l’originario ricorso del
contribuente avverso l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione imposte dovute a plusvalenze derivanti dalla cessione di un terreno edificabile.
L’Amministrazione resistente ha depositato foglio con richiesta di partecipare all’eventuale pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va premesso che in data 19 luglio 2023 il difensore del ricorrente ha depositato al p.c.t. dichiarazione con la quale comunica ‘la desistenza del ricorrente dall’intestato procedimento, avendo il medesimo aderito alla ‘c.d. rottamazione bis’ di cui al DL n. 148/2017, e ss.mm. adempiendo puntualmente ai singoli pagamenti di cui al rateizzo concesso con prot. doc. n. 09790201901286849720 – RAGIONE_SOCIALE, come da odierno depositato’, allegando copia RAGIONE_SOCIALE ricevute dei relativi pagamenti.
Sebbene l’Ufficio non si sia pronunziato in merito e non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 390 c.p.c. (la dichiarazione non risulta notificata alla controparte né comunicata all’Avvocatura), la dichiarazione di desistenza dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019).
Sussistono i presupposti per la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato” ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Il Presidente NOME COGNOME