Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35557 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35557 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere- COGNOME.
NOME COGNOME
Consigliere
MARCELLO NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Oggetto:
Addizionale RAGIONE_SOCIALE – conferimento d ‘azienda – soglia minima ricavi ex art. 81, co. 16, d.l. 112/2008- ricavi conseguiti dal conferente nel precedente periodo d’imposta
CC. 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25582/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio presso la cancelleria della Corte Suprema di cassazione in Roma, INDIRIZZO
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli uffici della medesima in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO
–
contro
ricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 10/2022, depositata il 22 marzo 2022
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Si legge nel ricorso che la RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) ha quale oggetto sociale anche la distribuzione di energia elettrica ed è stata costituita in data 23 settembre 2010.
In data 21 dicembre 2010, la RAGIONE_SOCIALE ha conferito nella RAGIONE_SOCIALE il ramo d’azienda concernente l’attività di distribuzione dell’energia elettrica nella Provincia Autonoma di Bolzano, con effetti giuridici ed economici decorsi dall’ultimo istante utile del 31 dicembre 2010.
Il primo periodo d’imposta della RAGIONE_SOCIALE si è dunque chiuso in data 31.12.2010 ed ha avuto una durata pari a 100 giorni.
Con verbale del 30 giugno 2016, è stato deliberato il cambio di denominazione sociale da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE
Avendo l’art. 81, co mmi 16 -18, del d.l. n. 112 del 2008 previsto, a decorrere dal 2008, l’assoggettamento ad un’addizionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imprese operanti nel settore del RAGIONE_SOCIALE e dell’energia elettrica ( c.d. ‘Robin Tax’) che, nel periodo precedente abbiano conseguito un volume di ricavi superiori a 10 milioni di euro ed un reddito imponibile superiore ad un 1 milione di euro, la stessa RAGIONE_SOCIALE ha, in data 16 luglio 2012, versato la somma di € 709.159,34 a titolo di saldo addizionale RAGIONE_SOCIALE, settore petrolifero e gas, per l’anno 2011. La medesima società ha quindi presentato, in data 10 settembre 2012, istanza di rimborso dell’addizionale versata, riten endo di non avere superato, nel periodo precedente (ossia, l’anno di imposta 2010), i limiti dimensionali per l’applicazione dell’imposta .
Con provvedimento del 7 maggio 2019, l’Ufficio ha tuttavia negato il rimborso, ritenendo, in base alla propria circolare n. 35/E del 18 giugno 2010, che -avendo in data 21.12.2010 l’ istante e la RAGIONE_SOCIALE sottoscritto un contratto di conferimento di ramo d’azienda per verificare il superamento dei limiti dimensionali dell’art. 81 d.l. n. 112 del 2008 andavano presi a riferimento non solo i ricavi ed il reddito imponibile conseguiti dalla società soggetta all’addizionale, ma anche quelli conseguiti, nel periodo d’imposta precedente (2010), dalla conferente RAGIONE_SOCIALE.
Avverso il diniego, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, che la Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano ha rigettato.
Avverso la pronuncia di prime cure la società ha proposto appello, che la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ha rigettato con la sentenza di cui all’epigrafe.
La medesima società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza d ‘appello.
L’RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso.
Considerato che:
1. Con il primo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 81, comma 16, d.l. 112/2008 (nel testo vigente all’epoca dei fatti); violazione e/o falsa applicazione dell’art.176, co. 4, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917 (t.u.i.r.); violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 disposizi oni preliminari al codice civile: tutti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p. c.».
Lamenta la ricorrente che, in assenza di alcun riferimento normativo, la circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate n.35/E del 18 giugno 2010 – presa a determinante fondamento della decisione impugnata – ha affermato che, ai sensi dell’art. 176, comma 4, del T.U.I.R., in caso di conferimento d’azienda, il soggetto conferitario dovrà tenere conto, ai fini di verificare il superamento o meno della soglia minima dei ricavi dell’art. 81 , comma 16, d.l. n. 112 del 2008, anche dei ricavi, riferiti all’azienda conferita, conseguit i dal conferente nel periodo di imposta precedente. In questo modo, secondo la ricorrente, la CTR ha dato luogo ad un’interpretazione estensiva e/o analogica dello stesso art. 81 d.l. n. 112 del 2008, che non trova corrispondenza non solo nella lettera di tale disposizione, ma nemmeno nella ratio di quest’ultima.
A sua volta, aggiunge la ricorrente, l’art. 176, comma 4, del T.U.I.R. non costituisce una norma avente ‘valenza generale’ che possa, in via di analogia, compensare una lacuna dell’art. 81, co mma 16, d.l. n. 112 del 2008 -, ma rappresenta una specifica norma di favore, che consentire di rateizzare le plusvalenze in caso di opzione per l’affrancamento , e che disciplina pertanto tutt’altra fattispecie rispetto a quella qui controversa.
2. Con il secondo motivo si denunzia «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5) c.p.c. per non avere la corte di giustizia tributaria di secondo grado esaminato l’eccezione sollevata dalla ricorrente secondo cui RAGIONE_SOCIALE non può essere considerata neocostituita in relazione al periodo di imposta 2011».
Nella sostanza, la ricorrente denunzia che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe omesso di esaminare il dato cronologico relativo alla sua costituzione, rilevante al fine di escluderla, comunque, dalla
fattispecie astratta evidenziata dalla predetta circolare e considerata dalla CTR come ‘integrativa’ dell’art. 81, , comma 16, d.l. n. 112 del 2008.
Ritiene il Collegio che in considerazione della rilevanza nomofilattica della questione, in assenza di precedenti di legittimità specifici ed atteso il valore della controversia, sia necessaria la rimessione della causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo per la trattazione nella pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 novembre 2023.