Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 30325 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 30325 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa su atto allegato, dall’AVV_NOTAIO, che ha indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 557, pronunciata dalla RAGIONE_SOCIALEissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 23.1.2020, e pubblicata il 20.4.2021;
OGGETTO: Addizionale Ires Istanza di rimborso Robin Hood Tax – Art. 81, commi 16-18, Dl 112/2008 -Contrasto con il diritto dell’UE Dichiarazione di illegittimità costituzionale -Decorrenza degli effetti.
ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE proponeva istanza di rimborso dell’addizionale Ires (c.d. Robin Hood Tax ) per il valore di Euro 1.080.267,00, in relazione agli anni 2008 e 2009, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, l’art. 81, commi da 16 a 18, del Dl n. 112 del 2008, che prevedeva l’obbligo di versamento dell’imposta, statuita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10 del 2015, invocando la contribuente l’applicabilità retroattiva della pronuncia. L’Amministrazione finanziaria non rispondeva.
Formatosi il silenzio rifiuto, la società lo impugnava innanzi alla RAGIONE_SOCIALEissione Tributaria Provinciale di Bologna. La CTP, con sentenza n. 596 del 2016, rigettava il ricorso.
Spiegava appello, avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, la RAGIONE_SOCIALE, innanzi alla RAGIONE_SOCIALEissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna. La CTR confermava la decisione dei primi giudici.
Avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a tre motivi di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Ente impositore. La ricorrente ha pure depositato memoria, anche domandando rimettersi nuovamente le questioni controverse al giudizio della Consulta. Pure la difesa Erariale ha depositato memoria.
4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME AVV_NOTAIO, ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la contribuente contesta la
violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del Dpr n. 917 del 1986, dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del Dl n. 112 del 2008, dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, e degli artt. 136 e 137 Cost., perché una norma dichiarata incostituzionale non può continuare a regolare un rapporto giuridico (non esaurito) risalente ad un momento anteriore alla declaratoria di incostituzionalità.
Mediante il secondo mezzo di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la società censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 111, primo comma, 113, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Strasburgo 12.12.2007), agli artt. 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali (Roma 4.11.1950), ed all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e RAGIONE_SOCIALE libertà fondamentali (Parigi 20.3.1952), ratificati dall’RAGIONE_SOCIALE con legge n. 84 del 1955, perché la irretroattività della pronuncia di illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norme di cui all’art. 81, commi 16, 17 e 18, del Dl n. 112 del 2008, lede il diritto alla ‘effettività della tutela giurisdizionale’ (ric., p. 26), profilo non esaminato dalla Consulta nella decisione n. 10 del 2015.
Con il suo terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la contribuente critica la nullità della impugnata sentenza pronunciata dalla CTR, e comunque la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 81, del Trattato CE (ora artt. da 3 a 6 del TFUE), degli artt. 87 e 88 del Trattato CE (ora trasfusi negli artt. 107 e 108 del TFUE) e dell’art. 28 del Trattato CE (ora art. 34 TFUE), perché l’introduzione dell’addizionale energetica ha recato un effettivo pregiudizio al principio della libera concorrenza, configurando pure, in favore di alcuni operatori commerciali non attinti dal prelievo, un illegittimo
aiuto di RAGIONE_SOCIALE, occorrendo valutare l’opportunità di rimettere gli atti per la sua valutazione circa il rispetto dei Trattati unionali alla Corte di Giustizia europea. Su questa problematica la CTR non ha pronunciato.
I primi due motivi di ricorso presentano ragioni di connessione, lamentando entrambi l’illegittimità della perdurante applicazione di una norma dichiarata incostituzionale, e possono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.
4.1. Il Collegio di secondo grado, invero, dopo aver ripercorso le ragioni della dichiarata incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE norme in esame, motiva la propria decisione rilevando che lo stesso Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi ha espressamente previsto che gli effetti della ‘dichiarazione di illegittimità costituzionale’ del citato art. 81, commi 16, 17 e 18, devono ‘decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica” (sent. CTR, p. 4), intervenuta l’11.5.2015.
Come chiarito dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Cass. 18.12.2018), prosegue il giudice dell’appello, deve affermarsi che ‘l’illegittimità differita della Robin Hood tax impedisce di ritenere ancora ‘aperte’ le fattispecie pendenti alla data di deposito della sentenza’ della Consulta. ‘La Corte costituzionale si è avvalsa, in maniera (pur sino ad allora) inedita, del potere di modulare gli effetti temporali della dichiarazione di incostituzionalità, stabilendo che essi decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, anziché, come avviene di norma, ex tunc ‘ (sent. CTR, p. 5), per l’esigenza di bilanciare il principio di retroattività con altri principi di rango costituzionale.
4.2. Nel caso di specie deve confermarsi come la pronuncia della Corte costituzionale n. 10 del 2015 abbia statuito espressamente che la dichiarazione di incostituzionalità della norma impugnata produce i suoi effetti ex nunc , a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione di questa decisione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Inoltre, a riprova dell’infondatezza sul punto del ricorso in esame, occorre sottolineare che la stessa Corte costituzionale ha esplicitamente stabilito, già nella motivazione della citata pronuncia n. 10 del 2015, l’efficacia della sentenza, evidenziando che la limitazione temporale dipende dal fatto che ‘l’impatto macroeconomico RAGIONE_SOCIALE restituzioni dei versamenti tributari connesse alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 81 commi 16, 17, 18 del dl n. 112/2008 determinerebbe … uno squilibrio di bilancio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva’. Pertanto, alla luce di tali premesse, la retroattività degli effetti della pronuncia è preclusa , in quanto sul rispetto RAGIONE_SOCIALE esigenze di tutela del contribuente è destinata a prevalere l’esigenza di tenuta dei bilanci pubblici, considerato che la platea dei soggetti destinatari della citata normativa ha colpito una categoria imprenditoriale privilegiata (quella cioè operante nello specifico settore petrolifero ed energetico).
4.3. Proprio a proposito della decorrenza degli effetti della dichiarata illegittimità costituzionale in materia di Robin Hood Tax, del resto, questa Corte regolatrice ha assunto un orientamento ormai consolidato e condivisibile, che merita pertanto di essere confermato.
Con pronuncia Cass. sez. V, 26.8.2022, n. 25384, ad esempio, si è recentemente ribadito che ‘la Consulta, con la sentenza nr. 10/2015’, ha dichiarato ‘l’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost. …
I Giudici RAGIONE_SOCIALE Leggi, con un articolato ordito argomentativo, giustificano il potere di modulare le proprie decisioni, anche sotto il
profilo temporale, già esercitato in passato (sentenze n. 423 e n. 13 del 2004, n. 370 del 2003, n. 416 del 1992, n. 124 del 1991, n. 50 del 1989, n. 501 e n. 266 del 1988) con la «necessità di salvaguardare principi o diritti di rango costituzionale che altrimenti risulterebbero irreparabilmente sacrificati».
La Corte, quindi, pur considerando il principio generale della retroattività risultante dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1953, ritiene ammissibili gli interventi che regolano gli effetti temporali della decisione, purchè vagliati alla luce del principio di stretta proporzionalità. Essi vanno ‘rigorosamente subordinati alla sussistenza di due chiari presupposti: l’impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento e la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco’.
Nella specie ritiene la Corte che ‘l’applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell’equilibro di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost. Come questa Corte ha affermato già con la sentenza n. 260 del 1990, tale principio esige una gradualità nell’attuazione dei valori costituzionali che imponga rilevanti oneri a carico del bilancio statale. Ciò vale a fortiori dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che ha riaffermato il necessario rispetto dei principi di equilibrio del bilancio e di sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 88 del 2014). L’applicazione retroattiva della presente declaratoria di illegittimità costituzionale determinerebbe anzitutto una grave violazione dell’equilibro di bilancio ai sensi dell’art. 81 Cost. Pertanto, le conseguenze complessive della rimozione con effetto retroattivo della normativa impugnata finirebbero per
richiedere, in un periodo di perdurante crisi economica e finanziaria che pesa sulle fasce più deboli, una irragionevole redistribuzione della ricchezza a vantaggio di quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole. Si determinerebbe così un irrimediabile pregiudizio RAGIONE_SOCIALE esigenze di solidarietà sociale con grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost.
Inoltre, l’indebito vantaggio che alcuni operatori economici del settore potrebbero conseguire -in ragione dell’applicazione retroattiva della decisione della Corte in una situazione caratterizzata dalla impossibilità di distinguere ed esonerare dalla restituzione coloro che hanno traslato gli oneri – determinerebbe una ulteriore irragionevole disparità di trattamento, questa volta tra i diversi soggetti che operano nell’ambito RAGIONE_SOCIALE stesso settore petrolifero, con conseguente pregiudizio anche degli artt. 3 e 53 Cost.’, Cass. sez. V, 26.8.2022, n. 25384.
4.4. Dunque, pur non esistendo una espressa disposizione costituzionale che attribuisca alla Consulta la facoltà di differire nel tempo gli effetti RAGIONE_SOCIALE proprie pronunce, come avviene invece in Austria, in Germania ed ora anche in Francia, evidenzia la stessa Corte costituzionale, limitandosi l’art. 136, primo comma, Cost. a statuire la cessazione della norma dichiarata incostituzionale dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi si è avvalso della facoltà, non interdetta da alcuna norma, di limitare l’effetto retroattivo RAGIONE_SOCIALE sentenze, allo scopo di evitare che la pronuncia di incostituzionalità della disposizione, ove operativa su tutti i rapporti non ancora esauriti, producesse ricadute negative così rilevanti per le casse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da comprometterne l’azione, improntata al principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., diretta al riequilibrio RAGIONE_SOCIALE posizioni della fasce sociali più svantaggiate.
4.4.1. Del riconoscimento del potere da parte dei Giudici RAGIONE_SOCIALE leggi di limitare gli effetti retroattivi della pronuncia d’incostituzionalità ha preso atto anche questo giudice di
legittimità, affermando che “è consolidato nella giurisprudenza del Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi (si rimanda fra le più recenti a Corte Cost. 11.2.2015 n. 10) l’orientamento secondo cui l’efficacia retroattiva RAGIONE_SOCIALE pronunce di illegittimità costituzionale costituisce principio generale, limitato solo dalla necessità di non compromettere la certezza dei rapporti giuridici e di evitare che la retroattività della dichiarazione di incostituzionalità possa pregiudicare altri diritti di rilievo costituzionale”, e rilevando che è “riservata alla Corte Costituzionale la graduazione degli effetti temporali della dichiarazione di illegittimità, quando questa sia imposta dalla necessità di assicurare una tutela sistemica e non frazionata di tutti i diritti di rilievo costituzionali coinvolti dalla decisione’, Cass. sez. L, 8.7.2016, n. 14032.
4.4.2. In senso analogo, più recentemente, si è pronunciata ancora questa Corte precisando che ‘le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, in motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia ex tunc , neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poiché il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di “filtro” che assolve, opera esclusivamente nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte ad quem quanto agli effetti della decisione sulla medesima”, Cass. sez. VI-V, 18.12.2018, n. 32716 (evidenza aggiunta). Pertanto, “non ha importanza se la fattispecie tributaria, al momento della decisione della Corte Costituzionale, è ancora ‘aperta’ o meno, è in corso di accertamento oppure no. Poiché tale questione rileverebbe nella ipotesi ordinaria, di efficacia retroattiva della decisione della Corte. Se non vi fosse quella clausola di limitazione temporale, allora, la decisione della Corte avrebbe effetti retroattivi che però si fermerebbero davanti al diritto acquisito o alla situazione chiusa,
mentre avrebbero effetti su fattispecie ancora aperte”, Cass. sez. VI-V, 22.4.2021, n. 10735 (conf. Cass. sez. VI-V, 30.9.2020, n. 20814).
4.5. Ne discende che l’addizionale d’imposta in esame è stata dichiarata illegittima, ma l’averla pagata dà diritto a rimborso solo a partire dalla data indicata dalla Consulta e non per i periodi antecedenti, in quanto l’illegittimità della legge è stata dichiarata solo per il periodo successivo al 12.2.2015. Opinare diversamente e, quindi, consentire ai giudici di merito di disapplicare il disposto della sentenza del giudice RAGIONE_SOCIALE leggi, che limita temporalmente i suoi effetti, si tradurrebbe in una non consentita operazione di negazione della portata vincolante e definitiva della pronuncia del giudice costituzionale contro la quale, ai sensi dell’art. 137, terzo comma, Cost., ‘non è ammessa alcuna impugnazione’.
Il primo ed il secondo motivo di impugnazione proposti dalla società risultano quindi infondati e devono essere perciò respinti.
Mediante il terzo motivo di ricorso la contribuente contesta il contrasto con la normativa europea RAGIONE_SOCIALE disposizioni del Dl n. 112 che, derogando la disciplina ordinaria dettata all’art. 77 del Dpr n. 917 del Tuir (ric., p. 14), ha previsto un prelievo addizionale dell’Ires limitato a specifica categoria di operatori commerciali, violando il principio di libera concorrenza e configurando pure, in favore degli operatori commerciali non coinvolti dal prelievo addizionale, un illegittimo aiuto di RAGIONE_SOCIALE occorrendo, nella prospettazione della ricorrente, esaminare la necessità di rimettere gli atti alla Corte di Giustizia europea, perché possa esprimere la sua valutazione circa il rispetto dei Trattati da parte della normativa indicata. Su questa problematica la CTR, sebbene sollecitata, non ha pronunciato.
5.1. Occorre allora preliminarmente ricordare, in proposito, come questa Corte regolatrice abbia già avuto modo di statuire che ‘nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia
processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto’, Cass. sez. V, 28.10.2015, n. 21968 (conf. Cass. sez. VI-III, 8.10.2014, n. 21257).
Nel caso di specie la valutazione richiesta dalla parte pone una questione di puro diritto, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, pertanto questa Corte di legittimità è chiamata a pronunciarsi sul punto.
5.2. Tanto premesso, la questione proposta dalla contribuente appare infondata.
In primo luogo, non è infatti precluso allo RAGIONE_SOCIALE membro dell’Unione Europea, procedere alla tassazione degli extraprofitti conseguiti, in considerazione della congiuntura di mercato, da determinate categorie di operatori commerciali. Un simile provvedimento non introduce una limitazione alla concorrenza, ed anzi assicura attuazione al principio costituzionale secondo cui il livello dell’imposizione deve essere fondato sulla effettiva capacità contributiva.
Un problema diverso è la modalità con la quale il prelievo supplementare viene applicato e, nel caso di specie, la scelta del legislatore italiano, che aveva previsto una imposizione supplementare gravante non soltanto sugli extraprofitti conseguiti, bensì sull’intero reddito d’impresa prodotto, è stata ritenuta incostituzionale dalla Consulta proprio con la sentenza n. 10 del 2015, in cui il Giudice RAGIONE_SOCIALE leggi scrive, tra l’altro, ‘In definitiva, il vizio di irragionevolezza è evidenziato dalla configurazione del tributo in esame come maggiorazione di aliquota che si applica all’intero reddito di impresa, anziché ai soli ‘sovra -profitti”. Merita
altresì di essere evidenziato che la Corte costituzionale esamina anche la problematica dell’incidenza della normativa in questione sul regime della libera concorrenza.
5.2.1. Appare inoltre una contestazione generica, che rimane indimostrata, l’affermazione secondo cui, pur in un mercato ampio e concorrenziale, il provvedimento normativo il quale preveda una maggiore imposizione nei confronti di una categoria di imprese che hanno conseguito extraprofitti si risolva, sempre e comunque, in un aiuto di RAGIONE_SOCIALE concesso in favore RAGIONE_SOCIALE imprese che operano in ambiti commerciali affini.
5.2.2. Del pari infondate risultano le ragioni su cui la ricorrente basa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione. Ciò perché, come recentemente ribadito da Cass. sez. V, 3.5.2023, n. 11576, la stessa giurisprudenza CEDU ha affermato che, a proposito di diniego di rimborso, si deve valutare se lo stesso dipenda da un ragionevole bilanciamento tra l’interesse del contribuente e quelli generali dell’ordinamento. Sotto tale profilo è essenziale considerare se sia stato traslato a valle l’onere del tributo, come puntualmente motivato dalla Corte. E ancora la stessa Corte ha altresì tenuto conto di principi propri dell’ordinamento UE, in particolare di quelli discendenti dal Trattato di stabilità, ratificato con l. 23 luglio 2014, n. 114, rispetto alla quale il nuovo testo dell’art. 81 Cost., assume rilevanza anche ai fini degli impegni assunti in tale sede. ‘Peraltro, la disciplina convenzionale … secondo la giurisprudenza CEDU, deve assicurare un adeguato bilanciamento fra il diritto al rispetto dei beni dell’individuo e le esigenze dell’interesse generale, assicurato dalla presenza di procedure interne che offrano un rimedio sufficiente per assicurare la protezione del diritto stesso (CEDU, seconda sezione, affare Dangeville c. RAGIONE_SOCIALE, n. 36677/97, del 16 luglio 2002). Nella specie non solo la decisione della Corte ha costituito l’effetto di un bilanciamento fra valori costituzionali, ma
evidentemente al contribuente sono stati messi a disposizione i necessari strumenti di tutela’, Cass. sez. V, 14.6.2023, n. 17076.
Invero si è già chiarito pure che ‘il Trattato’ UE, ‘non prevede una nozione di aiuto di RAGIONE_SOCIALE, per cui ciò che rileva, ai fini dell’esistenza dell’aiuto, sono gli effetti RAGIONE_SOCIALE stesso e non la forma mediante la quale è concesso. Ai sensi dell’art.107 TFUE, si è in presenza di un aiuto di RAGIONE_SOCIALE quando: – è concesso dallo RAGIONE_SOCIALE o fa ricorso a risorse statali; – è selettivo in quanto garantisce a singole imprese o produzioni un vantaggio economico che le favorisce rispetto agli altri operatori; -falsa o potrebbe falsare la concorrenza sul mercato; – incide, anche solo potenzialmente, sugli scambi tra gli Stati membri … Vi è, dunque, aiuto di RAGIONE_SOCIALE anche quando una normativa tributaria, pur non comportando un trasferimento di risorse statali, conceda a talune imprese un non assoggettamento all’imposta, in quanto si realizza una rinuncia da parte RAGIONE_SOCIALE autorità interessate al gettito tributario che di norma avrebbero potuto riscuotere (causa C-169/08 sentenza Germania/RAGIONE_SOCIALEissione, punto 57) … Tuttavia, nella fattispecie, se si pongono a raffronto le imprese bancarie e assicurative stabilite in RAGIONE_SOCIALE, cioè residenti nello RAGIONE_SOCIALE per lo meno con una stabile organizzazione, assoggettate all’addizionale, e le analoghe imprese non stabilite in RAGIONE_SOCIALE ed operanti in regime di semplice libertà di prestazione dei servizi, si coglie subito che nei riguardi di queste ultime l’ordinamento italiano non avrebbe potuto riscuotere la sovraimposta in oggetto, che è collegata alla sottoposizione all’Ires del reddito di impresa. Il legislatore italiano non ha, quindi, rinunciato a proprie risorse fiscali ordinarie a beneficio dei soggetti non residenti e non operanti in regime di stabile organizzazione, né ha attuato un trattamento discriminatorio in danno RAGIONE_SOCIALE società residenti o presenti con una stabile organizzazione, in quanto la sovraimposta è prevista, quale misura temporanea, sul reddito di tutte le società già sottoposte ad Ires, appartenenti ai settori
specificamente individuati dalla norma sulla base della ritenuta sussistenza di un preciso indice di capacità contributiva. In sintesi, nella fattispecie in esame, non si ravvisa il vantaggio fiscale, caratterizzante gli aiuti di stato e consistente … in un’attribuzione patrimoniale in favore di talune imprese, ovvero in una riduzione degli oneri normalmente a carico RAGIONE_SOCIALE stesse … La Corte di giustizia, nella sentenza della CGEU del 17 novembre 2009 in causa C-169/08, ha ricordato che <> … Nel caso di specie, si deve escludere che, all’interno dell’ordinamento giuridico nel quale l’ente esercita le sue competenze, vi sia un vantaggio per talune imprese e non per altre appartenenti allo stesso settore commerciale o che vi sia una discriminazione tra soggetti che si trovino in un’analoga situazione fattuale e giuridica. Non deve, dunque, disporsi il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in quanto, come chiarito da quest’ultima, il giudice nazionale di ultima istanza è obbligato al rinvio pregiudiziale, salvo che «la corretta applicazione del diritto comunitario imporsi con tale evidenza da non lasciar adito ad alcun ragionevole dubbio sulla soluzione da dare alla questione sollevata» (Corte giustizia, 6 ottobre 1982, Cilfit, C-238/81, EU:C:1982:335; v. anche Corte giustizia, 16 luglio 1992, COGNOME, C-83/91, EU:C:1992:332; Corte giustizia, 27 marzo 1980, COGNOME, C-61/79, EU:C:1980:100; Corte giustizia, 12 febbraio 2008, COGNOME, C-2/06, EU:C:2008:78; Corte giustizia, 21 luglio 2011, COGNOME, C-104/10, EU:C:2011:506.Tali criteri sono stati ulteriormente precisati dalla più recente sentenza della CGUE, 6 ottobre 2021, in causa C/56119, nel senso che il giudice di ultima istanza, a fronte dell’iniziativa
RAGIONE_SOCIALE parti, conserva la propria indipendenza nel vagliare se ricorra una RAGIONE_SOCIALE ipotesi di cui alla sentenza Cilfit)’, Cass. sez. V, 17.4.2023, n. 10165.
5.3. Inoltre, «per la giurisprudenza di questa Corte di legittimità « non v’è diritto della parte all’automatico rinvio pregiudiziale ogniqualvolta la Corte di cassazione non ne condivida le tesi difensive (Cass., S.U., 08/07/2016, n. 14043), bastando che le ragioni siano espresse (Corte EDU, in caso NOME COGNOME e Rezabek c. Belgio), ovvero implicite laddove la questione pregiudiziale sia manifestamente inammissibile o manifestamente infondata (Corte EDU, in caso RAGIONE_SOCIALE c. RAGIONE_SOCIALE, § 36), ovverosia quando l’interpretazione della norma e del caso siano evidenti (Cass., S.U., 24/05/2007, n. 12067). Infatti, un organo giurisdizionale di ultima istanza non è tenuto a presentare alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale (art. 267, terzo co., TFUE), qualora esista già una giurisprudenza consolidata in materia o qualora la corretta interpretazione della norma di diritto di cui trattasi non lasci spazio a nessun ragionevole dubbio (Raccomandazioni 2016. C. – 439.01, § 6)» (Cass. Sez. U., 19/06/2018, n. 16157, in motivazione, p. 5.5.; nello stesso senso, tra le tante, Cass. 07/06/2018, n. 14828; Cass. 16/06/2017, n. 15041, secondo cui il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione Europea presuppone il dubbio interpretativo su una norma comunitaria, che non ricorre allorché l’interpretazione sia auto-evidente oppure il senso della norma sia già stato chiarito da precedenti pronunce della Corte, non rilevando, peraltro, il profilo applicativo di fatto, che è rimesso al giudice nazionale).
5.3.1. Anche la Corte costituzionale (sentenza n. 28 del 2010, in motivazione al p. 6), del resto, ha ritenuto che il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, non sia «necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia». A queste considerazioni si aggiunga che, sempre secondo la Corte di giustizia (C. giust., 06/10/1983, RAGIONE_SOCIALE., C-283/81; C. giust., 05/04/2016, C-689/13, RAGIONE_SOCIALE. Nello stesso senso, cfr. C. giust., 28/07/2016, C-379/15, RAGIONE_SOCIALE; C. giust., 06/10/2021, C561/19), viene meno l’obbligo di rinvio pregiudiziale allorquando la corretta applicazione del diritto dell’Unione europea si imponga con una evidenza tale da non lasciare adito ad un ragionevole dubbio sulla soluzione da fornire alla questione sollevata (c.d. teoria dell’ acte RAGIONE_SOCIALE ).
Anche il terzo strumento di impugnazione risulta pertanto infondato, e deve essere respinto.
Il ricorso proposto dalla società deve quindi essere rigettato.
Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura RAGIONE_SOCIALE questioni esaminate e del valore della controversia.
6.1. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, e le liquida in complessivi Euro 15.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater , dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis , se dovuto.
Così deciso in Roma, il 13.10.2023.