Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3307 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 3307 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 35671/2019 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
COGNOME con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 1476/2019 depositata il 09/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La contribuente NOME COGNOME impugnava innanzi alla CTP di Bari l’avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 200 9, col quale l’Ufficio aveva ripreso a tassazione una plusvalenza non dichiarata e derivante dalla vendita di un terreno edificabile.
In particolare, l’atto impositivo poggiava sul fatto che, sebbene la contribuente si fosse avvalsa della procedura di cui all’art. 7 L. n. 448/2001 rivalutando il terreno, aveva poi dichiarato un prezzo inferiore a quello stimato al momento della vendita.
I giudici di merito aderivano alla tesi della contribuente.
Segnatamente la CTR, dopo aver disatteso le eccezioni di inammissibilità del ricorso, affermava come la cessione del terreno ad un prezzo inferiore a quello rivalutato non facesse venire meno gli effetti della rivalutazione, tenuto conto che nella fattispecie in esame erano stati rispettati gli oneri previsti, ossia la redazione della perizia giurata e il versamento delle imposte sostitutive.
Ricorre per la cassazione della sentenza l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un unico motivo, e resiste la contribuente con controricorso, illustrato con il deposito di memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, co. 6, l. n. 448/2001, in relazione all’art . 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
1.1. In particolare, e principiando dalla natura volontaria dell’imposta di cui all’art. 7 citato, l’Amministrazione finanziaria afferma che, quando il contribuente abbia indicato un valore inferiore a quello rideterminato in forza della perizia prevista dall’art. 7 della L. n. 448/2001, va riconosciuto all’Ufficio il potere di accertamento giacché ai sensi del comma 6 dell’art. 7 il valore rideterminato costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria e catastale e, in sostanza, il valore legale cui va subordinata l’applicazione del beneficio fiscale. Ne conseguirebbe, in mancanza del riferimento al valore periziato, la decadenza dal beneficio fiscale e il conseguente potere di accertamento da esercitarsi secondo il criterio ordinario ex art. 68 TUIR.
Il motivo di ricorso, pur ammissibile in quanto non inteso, come contesta la contribuente, ad ottenere da questa Corte di legittimità una nuova valutazione in fatto, è tuttavia infondato.
2.1. La questione è stata oggetto di scrutinio da parte delle Sezioni Unite di questa Corte che si sono pronunciate sugli « … effetti della
mancata indicazione del valore del bene espresso dalla perizia estimativa di cui all’art. … della legge n. 448 del 2001, nel testo vigente ratione temporis , all’interno di un atto negoziale di alienazione successivamente compiuto dall’alienante che, in forza della perizia anzidetta, abbia provveduto a corrispondere l’imposta sostitutiva prevista dal ricordato art. 7, indicando nell’atto di alienazione successivo un valore inferiore a quello risultante dal valore specificato nella perizia.»
2.2. Orbene, all’esito del vaglio del contrasto formatosi in materia questa Corte, peraltro in adesione all’orientamento maggioritario di questa Sezione, ha stabilito il seguente principio di diritto: «In tema di plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) e b) del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene».
2.3. A tale conclusione le Sezioni Unite sono giunte anche disattendendo «…la soluzione preferita dall’indirizzo minoritario – in buona parte coerente con la posizione espressa a più riprese dall’Agenzia delle entrate – Ris. 27 maggio 2015 n. 53/E, Circolari n. 9/E del 30 gennaio 2002, par. 7.1 e 7.2, n. 15/E del 1° febbraio 2002, par.3, Circ. n. 81 del 2002, par. 2.1 -al cui tenore dovrebbe individuarsi a carico del contribuente un onere di allegazione, nell’atto di compravendita, del valore normale minimo di riferimento risultante dalla perizia ed una decadenza in caso di determinazione del corrispettivo inferiore rispetto a detto valore»
cfr. Cass., S.U., n. 2321/2020; conf., di recente, Cass. 27.12.2023, n. 36010).
La CTR ha, pertanto, fatto buon governo della disciplina in commento.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025.