Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5614 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5614 Anno 2026
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 501/2016 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME ed el. dom. presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente-
e nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Venezia n. 846/2015 depositata il 19/05/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME era attinto da cartella di pagamento n. 11320130011762260 ex art. 36 -bis DPR n. 600 del 1973, recante un importo di € 193.900,61 oltre interessi e sanzioni, per mancato pagamento della seconda e terza rata relative ad operazione di rivalutazione di terreni ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 282 del 2002, giusta indicazione dell’imposta sostitutiva dovuta nella dichiarazione dei redditi del 2009 per l’a.i. 2008.
La CTP di Treviso, adita impugnatoriamente dal contribuente, giusta sentenza n. 346 del 6 maggio 2024, accoglieva il ricorso, ritenendo che ‘essendo facoltativa la possibilità di avvalersi della rivalutazione facoltativo resta anche il versamento senza il quale il terreno permane al valore iniziale’.
La CGT2 del Veneto, adita in appello dall’RAGIONE_SOCIALE, giusta sentenza in epigrafe, respingeva il gravame, sostanzialmente, in motivazione, osservando:
-«La norma in questione prevede che “… può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di ·stima …”. Il dato letterale della legge, come la sua ratio, induce a constatare come quella in discussione sia una previsione agevolativa che alcuni contribuenti hanno interesse ad utilizzare ed alla quale possono rinunciare in qualsiasi momento, prima del suo perfezionamento. Questo, nel caso di specie, si sarebbe realizzato con il pagamento della terza rata dell’imposta sostitutiva dovuta in base al valore di perizia; il fatto che il contribuente sia reso conto solo dopo il pagamento della prima rata della non convenienza dell’adesione alla previsione in esame non può essere considerato ininfluente, stante la sua non obbligatorietà ».
-«L’interpretazione sopra brevemente descritta trova anche se indirettamente conferma nella possibilità, ormai accettata anche dall’Ufficio, che in caso di norma agevolativa successiva a quella utilizzata, alla quale il contribuente aderisce, il pagamento di quanto imputabile alla scelta precedente deve essere restituito all’interessato ».
-«Resta da sottolineare come l’erario non abbia subito alcun danno e come, nel momento della vendita del bene, che sicuramente prima o poi avverrà, potrà introitare le imposte dovute senza che l’alienante possa utilizzare la previsione agevolativa rinunciata ».
Propone ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE con un motivo; resiste il contribuente con articolato controricorso. L’agente della riscossione resta intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 448 del 2001; 2, comma 2 d.l. n. 282 del 2002; 1324 e 1334 cod. civ.
1.1. Secondo la ricorrente RAGIONE_SOCIALE, l’imposta sostitutiva ‘è dovuta non l momento in cui il bene rivalutato fuoriesce dal patrimonio del cedente, bensì nel momento in cui il procedimento per il riconoscimento dell’agevolazione fiscale si è interamente perfezionato, ovvero con il pagamento della prima rata. Ne deriva che, qualora il contribuente abbia effettuato il versamento della prima rata nei termini di legge ed abbia omesso di effettuare i successivi versamenti, questi ultimi sono iscritti a ruolo ai sensi degli artt. 10 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602’.
1.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Questa SRAGIONE_SOCIALE – alla stregua di principio condiviso e ribadito dal Collegio – ha già avuto modo di affermare che, ‘in materia di plusvalenze, con
riferimento alla determinazione del valore di un terreno edificabile e con destinazione agricola, la libera scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene e di versare l’imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001 non è revocabile, sicché, in caso di pagamento rateale, restano dovuti i successivi versamenti, non potendo invocarsi il principio dell’emendabilità della dichiarazione in relazione a specifiche manifestazioni di volontà negoziale’ (Cass. n. 26317 del 2016; cfr. anche Cass. nn. 29597 del 2024; 4659 del 2020; 14947 del 2018; identicamente, in materia di rivalutazione di partecipazioni societarie, Cass. n. 3410 del 2015).
1.2.1. A mo’ di completamento, mette conto di aggiungere che l’art. 7 cit., laddove utilizza l’espressione ‘può’ (‘Agli effetti della determinazione RAGIONE_SOCIALE plusvalenze e minusvalenze , per i terreni edificabili e con destinazione agricola , può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima’), è ben vero che introduce una facoltà in favore del contribuente, ma, a differenza di quanto opinato in controricorso, non legittima affatto, sul piano letterale, la revocabilità dell’opzione esercitata: il contribuente ha facoltà di optare per il regime agevolativo; ma, una volta effettuata la libera scelta in dichiarazione per l’agevolazione, per l’effetto vincolandosi, non gode di alcun, non previsto, diritto di ripensamento.
Un tanto comporta che la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio, per ulteriore esame, segnatamente in relazione alle questioni rimaste assorbite, ed altresì, all’esito, per la definitiva regolazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite, comprese quelle del grado.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per ulteriore esame e per le spese.
Così deciso a Roma, lì 8 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME