Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17768 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 5 Num. 17768 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/06/2023
del 2020, come conv., la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del controricorso, dagli AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, e NOME COGNOME, che hanno indicato recapito EMAIL, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 990, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto il 26.5.2015, e pubblicata il 9.6.2015;
Oggetto: Cessione di partecipazioni – Plusvalenza Versamento incompleto per errore – Minima somma non versata -Buona fede -Conseguenze.
ascoltata la relazione svolta, in camera di consiglio, dal Consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
L’RAGIONE_SOCIALE notificava a COGNOME NOME, il 23.2.2012, l’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale recuperava a tassazione, ai fini Irpef, la plusvalenza generatasi in conseguenza della cessione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni detenute dal contribuente nella società RAGIONE_SOCIALE, in misura del 99,64% del capitale.
Il contribuente aveva proceduto alla rivalutazione RAGIONE_SOCIALE quote, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 448 del 2001, versando in larga parte l’imposta sostitutiva, che era rimasta non pagata nella misura di Euro 16 .859,00. L’Amministrazione finanziaria opponeva, però, l’invalidità della rivalutazione, derivandone l’assoggettamento a tributo ordinario della plusvalenza conseguita mediante la cessione RAGIONE_SOCIALE quote, e conseguendone perciò un complessivo addebito fiscale di Euro 1.081.382,00, inclusi accessori. Era stato anche istaurato il contraddittorio preventivo, che non aveva sortito esito positivo.
Il contribuente proponeva ricorso avverso l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza. La CTP riscontrava che la rivalutazione era stata effettuata dal contribuente commettendo degli errori, ma non valutava che ricorressero gli estremi per affermare l’invalidità dell’operazione, conseguendone che accoglieva per larga parte il ricorso del COGNOME, ritenendo che fosse da lui ancora dovuto solo il pagamento della quota residua dell’operazione di rivalutazione, pertanto Euro 16.859,00.
L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione assunta dalla CTP, per la parte in cui era rimasta
soccombente, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. La CTR confermava la decisione di primo grado.
Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia della CTR, l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso il contribuente, il quale ha pure riproposto le proprie contestazioni non accolte, precisando di non voler proporre ricorso incidentale (controric., p. 1).
4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il P.M., nella persona del s.AVV_NOTAIO, ed ha domandato di accogliere il ricorso.
Ragioni della decisione
Con il suo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell’art. 5, comma 1, della legge n. 448 del 2001, e successive modifiche ed integrazioni, dell’art. 32, commi 4 e 5, del Dpr n. 600 del 1973, nonché dell’art. 10, comma 1, della legge n. 212 del 2000, per avere la CTR erroneamente valutato che ‘l’insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva … non vada ad inficiare la validità della rivalutazione RAGIONE_SOCIALE partecipazioni’, ed avere ritenuto che il contribuente si sarebbe comportato secondo buona fede e avrebbe commesso errori scusabili.
L’RAGIONE_SOCIALE, mediante il suo articolato strumento di impugnazione, censura la decisione adottata dalla CTR, per non aver tenuto conto dell’invalidità della rivalutazione RAGIONE_SOCIALE proprie quote sociali operata dal contribuente, che non ha versato per intero il tributo e, in conseguenza, deve essere onerato del pagamento di tutto quanto dovuto in conseguenza dell’intera plusvalenza realizzata mediante la cessione RAGIONE_SOCIALE quote sociali, seguendosi il regime ordinario.
L’Amministrazione finanziaria ripropone innanzitutto il proprio argomento secondo cui dovrebbe tenersi conto, ai fini della rivalutazione, della perizia allegata dal contribuente all’atto di cessione RAGIONE_SOCIALE quote, che però era stata tardivamente asseverata il 1°.7.2005, mentre il termine di legge scadeva il 30.6.2005. Inoltre, l’imposta sostitutiva è stata pagata calcolandola sul prezzo di cessione RAGIONE_SOCIALE quote, e non sul maggior valore stimato in perizia.
2.1. Il contribuente ha replicato che la perizia posta a fondamento della rivalutazione è diversa da quella indicata dall’Ente impositore, ed è stata tempestivamente asseverata in data 22.6.2005, come è dimostrato pure dal fatto che la legge richiedeva la stima del valore alla data del 1°.7.2003, termine rispettato nella perizia, ed ha prodotto il documento all’Amministrazione finanziaria a seguito della notifica dell’atto impositivo. Il valore RAGIONE_SOCIALE partecipazioni, ai fini della rivalutazione e del pagamento dell’imposta sostitutiva, infatti, non doveva essere stimato all’epoca della cessione RAGIONE_SOCIALE quote, quando è stato nuovamente quantificato in prossimità della stipula dell’atto traslativo, a diversi fini, nell’ulteriore perizia allegata all’atto di cessione, che è stata richiamata, ma improp riamente, dall’Ente impositore.
2.2. L’RAGIONE_SOCIALE replica che la precedente perizia cui opera riferimento il contribuente, non è stata prodotta in occasione del contraddittorio predibattimentale, e pertanto non potrebbe essere validamente utili zzata in giudizio. Tuttavia l’RAGIONE_SOCIALE non ha chiarito, e tantomeno documentato, in quali termini abbia domandato la produzione dell’atto, ed il contribuente contesta la genericità RAGIONE_SOCIALE richieste dell’Amministrazione finanziaria, che peraltro neppure allega di aver avvertito il contribuente circa le conseguenza dell’omessa produzione. Il documento, di cui l’Ente impositore non contesta la veridicità, è stato quindi legittimamente acquisito al fascicolo dibattimentale.
2.3. L’Amministrazione critica poi l’invalidità del pagamento, peraltro non integrale, dell’imposta sostitutiva del 4% versata dal contribuente, perché calcolata sul minor prezzo di cessione RAGIONE_SOCIALE quote e non sul valore di stima indicato in perizia.
La materia è disciplinata dall’ art. 5 della legge n. 448 del 2001. Nella parte di maggiore interesse, e nella formula applicabile ratione temporis , la disposizione prevede: ‘1. Agli effetti della determinazione RAGIONE_SOCIALE plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 81, comma 1, lettere c) e c bis ), del testo unico RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all’RAGIONE_SOCIALE, nonché nell’elenco dei revisori contabili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
L’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è pari al 4 per cento …
L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo …’.
Il testo di legge prevede pertanto che l’imposta sostitutiva del 4% deve calcolarsi in base al valore di stima RAGIONE_SOCIALE quote sociali (nel nostro caso) come determinato nella perizia giurata, e non sul prezzo di cessione RAGIONE_SOCIALE quote.
La CTR ha ritenuto che ‘appare evidente che non può trattarsi di mancato perfezionamento’ della procedura di rivalutazione, ‘in quanto gli adempimenti denotano, dalla
Dichiarazione dei Redditi in poi, una adesione alla agevolazione seppure inficiata da errori, ma non certamente omissiva nella procedura e nei pagamenti effettuati. In primis la dichiarazione dei redditi porta il contribuente ad aderire all’agevolazione … sono state prodotte due perizie estimative … la seconda redatta entro il termine del 30 giugno, concernente la rivalutazione della partecipazione alla data del 1° luglio 2003 come prevista dalla normativa in esame … l’errore riscontrato rispetto all’imposta sostitutiva calcolata dal contribuente sulla base del prezzo di cessione della partecipazione anziché sul valore di rivalutazione, ha comportato sicuramente un minore versamento di circa 16.000,00 euro, ma certamente non può ravvisarsi un comportamento omissivo e in mala fede, tanto da portare l’Ufficio ad un accertamento con un calcolo ordinario, tale per cui richiedere una ripresa a tassazione su un maggior reddito di 4.000.000,00 di Euro. Tanto più che il valore del versamento corrisponde a oltre il 90% dell’imposta sostitutiva dovuta, con un importo di oltre € 1.000.000,00 a fronte della reale differenza di circa € 16 .000,00 assolutamente sanabile extra giudizialmente’ (sent. CTR, p. V).
4. Invero questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire, come correttamente segnalato dalla ricorrente, che ‘agli effetti della determinazione RAGIONE_SOCIALE plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 81 (ora 67), comma 1, lett. c) e c-bis), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per il perfezionamento della procedura di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni prevista dall’art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non assume alcuna rilevanza la compilazione del quadro “RT” della dichiarazione dei redditi, ma ha rilievo decisivo la redazione della perizia giurata di stima, nonché l’assoggettamento all’imposta sostitutiva del valore così definito’ Cass. 20.2.2015, n. 3410.
Nel caso di specie, però, deve rilevarsi che la CTR non ha considerato un elemento decisivo l’avere il contribuente
correttamente indicato nella dichiarazione dei redditi l’operazione di cessione RAGIONE_SOCIALE quote, ma ha valutato il dato come un elemento che congiunto con altri, ed in particolare il pagamento quasi integrale dell’imposta sostitutiva dovuta, l’hanno indotta a ritenere che la condotta del contribuente sia stata caratterizzata dalla buona fede, con la conseguenza che apparirebbe iniquo assoggettarlo ad un’imposizione assai elevata a fronte dell’omesso versamento di una somma modesta in conseguenza dell’errore commesso, avendo peraltro il giudice dell’appello chiarito che deve essere ‘confermato l’obbligo del contribuente al pagamento della di fferenza di imposta sostitutiva versata e la maggiore imposta sostitutiva da versare pari a € 16.859,00 oltre interessi e sanzioni’ (sent. CTR, p. VI).
5. In materia di tutela della buona fede nel diritto tributario, viene in rilievo innanzitutto la previs ione di cui all’art. 10, della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), ai sensi del quale: ‘1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede’. La norma che prev ede il principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ha derivazione costituzionale (in tal senso, tra le molte, cfr. Cass. 25.7.2022).
Questa Corte regolatrice, peraltro, ha avuto modo di chiarire che ‘in omaggio al principio della leale collaborazione e della buona fede, sancito dall’art. 10, comma 1, della l. n. 212 del 2000, l’inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un’agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio del contribuente che abbia i requisiti per usufruire RAGIONE_SOCIALE stesso’, Cass. sez. V, 18.7.2019, n. 19316.
5.1. Nell’ambito del procedimento impositivo in esame non è in discussione che il contribuente possedesse titolo per fruire dell’agevolazio ne richiesta.
Il beneficio è stato negato dall’Amministrazione finanziaria sul fondamento dell’esame di una consulenza di parte, risultata però inconferente. L’Amministrazione finanziaria, peraltro, non ha richiesto al contribuente di giustificare la quantificazione degli oneri mediante quale atto specifico sarebbe stata effettuata.
Il contribuente ha annotato la cessione della propria dichiarazione dei redditi, mostrando di non perseguire intenti elusivi, ma ha commesso un errore nel valutare il parametro su cui doveva essere quantificata la somma da versare per godere del beneficio. Cionostante ha versato quasi per intero la somma dovuta, ed il suo versamento, se solo avesse optato per il pagamento rateale, sarebbe risultato quasi triplo rispetto a quanto dovuto per ottenere il definitivo accesso al beneficio. Inoltre, il COGNOME ha confermato la propria volontà di non perseguire un’evasione fiscale non contestando in questa sede la decisione dei giudici del merito che lo hanno comunque condannato al pagamento della differenza tra quanto versato utilizzando quale parametro il prezzo di cessione, e quanto dovuto in considerazione del valore di stima del bene ceduto.
Nelle singolari circostanze in cui si è sviluppata la vicenda descritta, la valutazione espressa dalla CTR nel pronunciare il giudizio di fatto che le compete, può essere confermato, ed il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria deve essere perciò respinto.
Tenuto conto RAGIONE_SOCIALE particolari ragioni che inducono a non accogliere il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, appare equo che le spese dell’intero giudizio siano dichiarate compensate tra le parti.
La Corte,
P.Q.M.
rigetta il ricorso proposto dall’ RAGIONE_SOCIALE , e compensa le spese di lite tra le parti con riferimento ai gradi di merito del processo così come al giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14.4.2023.