Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29860 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32971/2019 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 399/2019 depositata il 26/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR ha rigettato l’appello dei contribuenti ed accolto l’appello incidentale dell’ufficio (per le spese);
ricorrono in cassazione i contribuenti con cinque motivi di ricorso;
resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE che chiede di dichiarare l’inammissibilità del ricorso o il rigetto.
Considerato che
Il ricorso è infondato e deve rigettarsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese e raddoppio del contributo unificato.
Con il ricorso, in sostanza, si richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione degli accertamenti di fatto, non consentita («È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c. e 2697 c.c., in realtà tendeva ad una nuova interpretazione di questioni di mero fatto, quali l’avvenuta estinzione dei crediti azionati, già esclusa dal giudice d’appello alla luce dei rapporti commerciali di fornitura intercorsi tra le parti e dei pagamenti effettuati tramite cambiali ed altri titoli di crediti riferibili a precedenti fatture non oggetto di
causa)», Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 – 01).
Con il primo motivo (violazione degli art. 15, 27 e 30 d.P.R. n. 1142 del 1949, Circolare n. 6 del 2012) si richiede appunto una rivalutazione del fatto non consentita. I giudici del merito, con pronuncia ‘ doppia conforme ‘ , hanno ricostruito il fatto e rilevato come la rendita catastale sia stata determinata dall’Ufficio con metodo diretto, partendo dal canone di locazione (contratto registrato il 14 aprile 2016) e riducendo l’importo come da disposizioni in materia, riportando i valori all’epoca di rife rimento (biennio 1988-1989) con un coefficiente di devalutazione (0,488%), e decurtazione del 30%. P ur con il refuso del metodo ‘indiretto’, era inequivoco che si trattasse di metodo ‘diretto’ stante il procedimento valutativo concretamente eseguito in esito a docfa.
Non sussistono violazioni di legge, ma solo valutazioni in fatto adeguatamente compiute dai giudici di merito.
Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso i ricorrenti prospettano una omessa pronuncia o, comunque, una violazione di legge (art. 7, l. n. 212 del 2000) sulla mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento.
Correttamente la sentenza impugnata si riferisce non alla motivazione dell’accertamento, ma alla motivazione della sentenza di primo grado che aveva valutato l’avviso di accertamento. Infatti, oggetto dell’appello non è l’accertamento ma la sentenza impugn ata.
Sul punto la sentenza della CTR evidenzia l’assenza di un vizio motivazionale della decisione di primo grado, la cui valutazione viene recepita e fatta propria. La prospettazione dei ricorrenti, che insistono anche in sede di legittimità sul vizio dell’accertamento , risulta generica ed inammissibile.
Infondati gli ultimi due motivi sulla omessa considerazione della consulenza tecnica di parte. La sentenza impugnata e quella di primo grado ritengono corretto l’accertamento dell’Ufficio e non
specificano il contenuto della consulenza di parte. Questo non significa che non l’hanno valutata, ma solo che non la hanno ritenuta idonea a vincere gli altri elementi di prova logica analizzati.
Del resto, i due motivi di ricorso in cassazione dovrebbero intendersi (sostanzialmente) ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. se la consulenza di parte fosse ritenuta prova decisiva, come prospettano i ricorrenti (e in quanto tali non ammessi all’esito di doppia conforme di merito).
Sennonchè, la consulenza tecnica di parte non può ritenersi una prova decisiva, ma solo una allegazione difensiva, in quanto l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive, quale deve ritenersi la consulenza tecnica di parte (vedi in tal senso Sez. trib. 31 ottobre 2023, n. 30303; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021, Rv. 660945 -01 e Sez. 1 – , Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305 – 01).
In particolare, ha stabilito Cass. n. 30303/23 cit. (con abbondanti richiami) che: ‘ la consulenza tecnica di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili ‘.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 23/10/2024 .