Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28207 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28207 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 23/10/2025
Avviso di accertamento -Irpef – Connessione -Riunione.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 32000/2021 R.G. proposto da: HUANG XIHUAN, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e
NOME COGNOME,
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, n. 1107/2021, depositata il 06/10/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.
Rilevato che:
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO (notificato in data 6 maggio 2019) l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE accertava ai fini Irpef, in relazione all’anno di imposta 2013 , a carico di NOME redditi diversi, per i quali aveva omesso la dichiarazione, per un importo complessivo di euro 331.347,00, corrispondente a nove bonifici ricevuti dalla Cina, con conseguente maggiore imposta pari a euro 147.066,00.
Avverso l’atto impositivo il contribuente proponeva ricorso innanzi alla C.t.p. di Prato che lo rigettava con sentenza confermata in appello.
Il contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado di cui all’epigrafe nei confronti dell ‘RAGIONE_SOCIALE che resiste con controricorso.
Considerato che:
Pende innanzi a questa Corte altro ricorso, iscritto al n. 5089 del 2023 tra le stesse parti avente ad oggetto la sentenza n. 1482 del 2022 della C.t.r. Toscana. Con detta ultima la C.t.r. ha rigettato il ricorso per revocazione proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 1107 del 2021, pubblicata il 6 ottobre 2021, ovvero la medesima sentenza impugnata in questa sede.
Sussistono, pertanto, i presupposti per rinvio a nuovo ruolo ai fini della trattazione contestuale dei due ricorsi o per la loro eventuale riunione; gli stessi -proposti l’uno contro la sentenza di appello e l’altro contro la sentenza che ha deciso l’impugnazione per revocazione -pur avendo ad oggetto distinti provvedimenti, sono tra loro connessi, giustificandosi l’applicazione analogica dell’art. 335 cod. proc. civ. potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l’esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (Cass. 14/04/2025, n. 9774, Cass. 22/11/2024, n. 30184).
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il ricorso n. 5089 del 2023.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME