Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 25831 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25831 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
IMU
sul ricorso iscritto al n. 5328/2023 del ruolo generale, proposto
DA
NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nato a Villaverla (VI) il DATA_NASCITA e residente in 36034 INDIRIZZO Malo (VI), alla INDIRIZZO, e della NOME COGNOME NOME (codice fiscale CODICE_FISCALE), nata a Malo (VI) il DATA_NASCITA ed ivi residente alla INDIRIZZO, rappresentati e difesi, giusta procura speciale posta e nomina poste in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di Vicenza (codice fiscale CODICE_FISCALE)
– RICORRENTI –
CONTRO
il COMUNE RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso e di determinazione n. 162 del 3 marzo 2023, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) del Foro di Napoli.
per la cassazione della sentenza n. 1278/4/2022 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, depositata il 3 novembre 2022, notificata il 23 dicembre 2022;
UDITA la relazione svolta all’udienza del 18 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
con la memoria ex art. 380bis. 1., c.p.c. depositata in data 4 settembre 2024, i ricorrenti hanno rappresentato che successivamente alla proposizione del presente ricorso (avente ad oggetto l’autonoma imponibilità di area ai fini Imu) sono stati iscritti a ruolo due ricorsi per cassazione, identificati con i nn. 6515/2024 6685/20024 di ruolo generale, pendenti tra le stesse parti, ambedue relativi alla successiva annualità 2015, come tali connessi sia soggettivamente, che oggettivamente, stante l’identità della questione controversa, per i quali non risultano ancora fissate le udienze innanzi a questa Corte, chiedendo, quindi, la riunione dei predetti procedimenti;
CONSIDERATO CHE:
le suindicate circostanze rendono opportuna la trattazione unitaria dei tre giudizi, impregiudicato ogni provvedimento sull’istanza di riunione, il che giustifica il rinvio della presente causa a nuovo ruolo;
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta della presente causa con i giudizi identificati con i nn. 6515/2024 6685/20024 di ruolo generale.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2024 .