Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 3049 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 3049  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/02/2024
SANZIONI TRIBUTI AVVISO INTIMAZIONE
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 17294/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO e rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE,  domiciliata ex  lege in  RomaINDIRIZZO, presso  l’Avv ocatura  generale  dello  Stato  che  la rappresenta e difende,
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende,
-controricorrenti –
avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 5257 del
2018, depositata il 29/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
 Stimind  di  RAGIONE_SOCIALE  ricorre  nei  confronti  di RAGIONE_SOCIALE  ed  RAGIONE_SOCIALE,  che resistono  entrambe  a  mezzo  controricorso,  avverso  la  sentenza  in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del la società contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Milano che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso avviso di intimazione emesso in relazione a quattro cartelle per imposte e sanzioni.
Considerato che:
 Con l’unico motivo la ricorrente  denuncia,  in  relazione  all’art. 360,  primo  comma,  n.  3,  cod.  proc.  civ.,  la  violazione  e/o  falsa applicazione dell’art . 26, comma 1bis , d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Deduce che entrambi i giudici del merito non hanno sufficientemente valutato che la notifiche dell’ intimazione di pagamento e RAGIONE_SOCIALE precedenti cartelle, avvenute tutte a mezzo pec, non erano conformi a legge ed erano inesistenti sia per violazione dell’art. 26, comma 1 -bis cit., sia per mancato raggiungimento dello scopo e per mancata prova. Osserva che nelle fasi di merito non erano stati prodotti documenti in originale dai quali desumere la conformità a legge del processo notificatorio. Aggiunge che la notifica a mezzo pec doveva ritenersi esclusa per gli atti in contestazione. Deduce, ancora, che per la notifica della cartella di pagamento non può trovare applicazione la sanatoria per raggiungimento dello scopo trattandosi di
atto  sostanziale  e  non  procedurale  la  cui  notificazione  incide  sulla fattispecie costituiva della cartella, sicchè la notificazione inesistente rende  l’atto  affetto  da  nullità  assoluta.  Censura,  infine,  la  sentenza impugnata nella parte in cui, secondo quanto prospettato in ricorso, avrebbe dato rilevanza alla rateizzazione quale presunto riconoscimento del debito.
 In  via  preliminare  deve  rilevarsi  che  le  due  controricorrenti hanno  dato  atto  della  pendenza  di  altro  ricorso  introdotto  dalla medesima  società  avverso  le  cartelle  di  pagamento  prodromiche all’avviso di pagamento impugnato in questa sede.
La sentenza impugnata aveva ad oggetto, come rilevabile dalla sua intestazione, anche le prodromiche cartelle di pagamento sulle quali la RAGIONE_SOCIALE si è pronunciata con statuizioni oggetto di censura nell’odierno ricorso.
Sussiste connessione fra i due giudizi, pendenti fra le stesse parti, aventi ad oggetto l’impugnazione di atti in parte identici ed in parte correlati  ad  un’unica  vicenda  complessiva  e  postulanti  il  medesimo nucleo decisorio.
Questa Corte ha di recente ribadito il principio – mutuabile nel caso di specie – secondo il quale la riunione RAGIONE_SOCIALE impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 cod proc. civ. ove investano lo stesso provvedimento può essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero appaiano configura bili profili di unitarietà sostanziale e processuale RAGIONE_SOCIALE controversie (Cass. 10/05/2021, n. 12268). Infatti, dalle disposizioni del codice di rito prescriventi l’obbligatorietà della riunione, in fase di impugnazione, di procedimenti formalmente distinti, in presenza di cause esplicitamente
ritenute  dal  legislatore  idonee  a  giustificare  la  trattazione  congiunta (artt. 335 cod. proc. civ. e 151 disp. att. cod. proc. civ.), è desumibile un principio generale secondo cui il giudice può ordinare la riunione in un solo processo di impugnazioni diverse, oltre i casi espressamente previsti, ove ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno,  per ragioni di economia  processuale,  il  loro  esame congiunto
Si rende, pertanto, opportuno il rinvio a nuovo ruolo del presente ricorso per la trattazione congiunta con il ricorso n. 1074 del 2019 per il quale non risulta ancora fissata l’udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo per la trattazione congiunta con il ricorso n. 1074 del 2019.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.