Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1288 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1288 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8685/2016 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato (NUMERO_DOCUMENTO) che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
ISTITUTO REGIONALE RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
avverso la Sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione Staccata di Siracusa n. 4101/2015 depositata il 29/09/2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle entrate ricorre , con quattro motivi, avverso la sentenza indicata i n epigrafe, che ha rigettato l’appello erariale avverso la pronuncia della CTP di Sira cusa che ha annullato l’ avviso d’accertamento n. CODICE_FISCALE/2009, notificato in data
22/12/2009 al Consorzio RAGIONE_SOCIALE di Siracusa, con il quale l’Ufficio finanziario aveva determinato una maggiore IRES, per l’anno 2004, di € 85.549,00, con la relativa sanzione, derivante dal mancato riconoscimento della ritenuta d’acconto effettuata dal tesoriere dell’Ente sui depositi bancari.
La CTR, ritenuto incontestato che il Consorzio svolgesse anche attività commerciali ai sensi dell’art. 2195 c.c., ha confermato la decisione di primo grado , affermando l’applicabilità, per tutte le attività di natura commerciale da esso esercitate, della disciplina riguardante gli enti commerciali, ivi compresa la ritenuta di acconto nei depositi bancari.
Resiste con controricorso l’ Istituto Regionale Attività Produttive (Irsap), Gestione separata del Consorzio RAGIONE_SOCIALE di Siracusa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la «Violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4, sotto il profilo della “non contestazione” dei fatti ». Osserva l’Amministrazione che l’affermazione della CTR si pone, dal punto di vista logico, in contraddizione con il fondamento stesso della pretesa tributaria, atteso che la stessa si fonda proprio sulla negazione della natura commerciale dell’Ente, avendo l’Ufficio contestato specificamente al Consorzio che l’attività commerciale esercitata non costituisce l’attività istituzionale dell’ente.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4, la violazione dell’art. 115 c.p.c., deducendo l’Agenzia delle entrate che il principio di non contestazione si applica ai fatti e non alle qualificazioni giuridiche e che la qualificazione della natura giuridica del Consorzio in relazione all’attività svolta non può pertanto essere oggetto di ammissione della parte.
Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4, la violazione dell’art. 115 c.p.c., richiamando le lim itazioni all’applicabilità di tale principio proprie della peculiare natura del giudizio tributario.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione, non sono fondati.
4.1. Nel caso di specie, infatti, la CTR non ha affatto ritenuto, come assume l’Amministrazione ricorrente, che la non contestazione attenesse alla natura giuridica del Consorzio, e dunque ad una valutazione rimessa all’apprezzamento del giudice, ma ha confermato la decisione di prime cure sulla scorta -anche – di elementi di fatto ritenuti non contestati, e segnatamente valorizzando la circostanza, pur ritenuta non decisiva dall’Amministrazione, che il Consorzio svolgesse «anche attività commerciali ai sensi dell’art. 2195 c.c.» (sentenza, p. 2).
Con il quarto strumento di impugnazione, rubricato sub II, si lamenta, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973», ribadendo che dalla natura pubblicistica che costituisce l’oggetto principale del consorzio deriverebbe l’inapplicabilità della disciplina in materia di ritenute di acconto.
5.1. Il motivo è fondato.
5.2. Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (nel testo vigente ratione temporis), nel disciplinare all’art. 26 le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale, stabilisce che «L’Ente poste italiane e le banche operano una ritenuta del 27 per cento, con obbligo di rivalsa, sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati» (comma 2). Stabilisce, inoltre, al comma 4, per quanto qui rileva, che le ritenute sono applicate a titolo di acconto di imposta ai soli soggetti che siano sottoposti all’imposta sui redditi delle persone giuridiche e che, inoltre, rientrino nelle categorie di cui alle lettere a) e b)
dell’articolo 87 Tuir e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto articolo, con la precisazione che «le predette ritenute sono applicate a titolo d’imposta nei confronti dei soggetti esenti dall’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso».
5.3. Tirando le fila del discorso normativo e coordinando le disposizioni, il precetto che ne scaturisce è quello che in caso di enti pubblici non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, le ritenute, che gli istituti di credito devono operare sugli interessi corrisposti ai depositanti ed ai correntisti, sono applicate a titolo di imposta (in tale senso la risalente, ma non contrastata Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3437 del 05/03/2012).
5.4. I Consorzi per l’a rea di sviluppo industriale, esercitando funzioni pubblicistiche di interesse generale, sono classificati nella lettera c) dell’art. 87 del Tuir, che comprende «gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali».
Pertanto, le ritenute alla fonte applicate dagli istituti di credito sugli interessi su depositi bancari nei confronti dei Consorzi per l’area di sviluppo industriale devono ritenersi a titolo di imposta e non a titolo di acconto di imposta, e dunque entrano a far parte del reddito imponibile.
La CTR non si è conformata ai principi ora richiamati.
Conseguentemente, accolto il quarto motivo di ricorso e rigettati i restanti, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione Staccata di Siracusa affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigettati i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia -Sezione Staccata di Siracusa affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14/01/2025.