Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6240 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6240 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: CORTESI NOME
Data pubblicazione: 09/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso n.r.g. 15151/2022, proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege a ROMA, in INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa, per procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 4031/2021 della Commissione tributaria regionale della Calabria, depositata il 10 dicembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
NOME COGNOME chiese all’Agenzia delle Entrate il rimborso della ritenuta di imposta effettuata dal Comune di Reggio Calabria sulla somma erogata a titolo di indennità per l’esproprio di un terreno di proprietà della sua de cuius NOME COGNOME
Sostenne, al riguardo, che la ritenuta non sarebbe stata applicata se il Comune avesse adempiuto tempestivamente al proprio dovere di corrisponderle tempestivamente l’indennità di esproprio , anziché a distanza di quarantadue anni dall’inizio della procedura, e soltanto all’esito di accordo transattivo, dopo che era sopraggiunta la vigenza dell’art. 11, comma 7, della l. n. 413/1991 che aveva introdotto l’obbligo della ritenuta.
Il diniego del rimborso fu vittoriosamente impugnato dalla contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria.
Il successivo appello erariale venne respinto con la sentenza indicata in epigrafe.
I giudici regionali osservarono che il ritardo nella corresponsione dell’indennità era dipeso dal fatto che il Comune espropriante, dopo aver proceduto ad occupazione in via d’urgenza dei terreni, trasformandoli in modo irreversibile, non aveva emesso i decreti di esproprio; ciò aveva reso necessario il ricorso della contribuente al giudice amministrativo nell’anno 2012 e solo in conseguenza di tale giudizio aveva avuto luogo l’accordo transattivo con la corresponsione dell’indennità.
Da tali circostanze ritennero dunque applicabile al caso di specie il principio affermato dalla Corte EDU (sentenza COGNOME c/Italia), secondo cui l’applicazione della ritenuta viola l’Art. 1 del protocollo aggiuntivo n. 1 della Convenzione ove dipenda dal fatto che l’Amministrazione non ha assolto ai suoi compiti in termini congrui e ragionevoli.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di un unico motivo.
Ha resistito con controricorso la parte intimata.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 11, commi 5 e 7, della l. 30 dicembre 1991, n. 413, e 25 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
La sentenza impugnata è sottoposta a critica nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso in questione il principio affermato dalla decisione resa dalla CEDU nel caso RAGIONE_SOCIALE e successivamente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, ove il decreto di esproprio, la cessione volontaria o l’occupazione acquisitiva siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento si a successivo all’entrata in vigore della l. n. 413 del 1991, la plusvalenza non è imponibile ove il pagamento dell’indennizzo sia causato da ingiustificato ritardo della p.a.
La pronunzia della CEDU, osserva infatti la ricorrente, postula l’accertamento di un colpevole ritardo dell’amministrazione in base alle circostanze del caso concreto, come appurate nel caso interessato dalla decisione, nel quale l’indennità era stata riconosciuta e quantificata prima dell’entrata in vigore della l. n. 413 del 1991; nella presente vicenda, invece, l’indennizzo era stato accertato e quantificato molto tempo dopo l’entrata in vigore della
legge, la RAGIONE_SOCIALE aveva adìto il giudice amministrativo per ottenere la restituzione del terreno espropriato (e non il pagamento dell’indennità) e la liquidazione dell’indennità aveva avuto luogo in forza di un contratto di transazione, a seguito di reciproche concessioni fra le parti.
Inoltre, la contribuente non aveva subito alcun concreto pregiudizio in ragione del ritardo con il quale le era stata corrisposta l’indennità.
Il ricorso è infondato, negli stessi termini già chiariti da questa Corte con l’ordinanza n. 30891/2023 , che ha deciso su identico ricorso erariale nella controversia concernente gli stessi fatti con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, coerede di NOME COGNOME unitamente all’odierna intimata .
2.1. In fatto, è pacifico che i terreni oggetto di ablazione furono oggetto di occupazione d’urgenza per la realizzazione del campo sportivo di Sanbatello, eseguita nel 1972; le opere edificate comportarono la trasformazione dell’intero suolo espropriato, ma solo con nota del 25 gennaio 2011 il Comune espropriante affermò di essere disponibile ad acquisirlo; il 5 marzo del 2012 la contribuente aveva allora proposto un giudizio innanzi al TAR competente, nelle more del quale intervenne una proposta transattiva da parte dei Commissari del Comune di Reggio Calabria (nel frattempo sciolto per infiltrazioni mafiose) che fu accettato dagli espropriati.
Tale essendo il quadro fattuale di riferimento, la sentenza impugnata ha rilevato che la responsabilità di quanto accaduto va ascritta al Comune di Reggio Calabria «per effetto della mancata emissione del decreto di esproprio, che doveva intervenire entro
cinque anni dall’occupazione di urgenza, e cioè al più tardi entro il 1977».
2.2. Il rilievo operato dai giudici d’appello , contrariamente a quanto assume l’Agenzia ricorrente, è conforme all’indirizzo ormai consolidato di questa Corte, secondo cui la plusvalenza derivante da risarcimento per occupazione usurpativa di un bene immobile non è imponibile se gli atti di trasferimento -decreto di esproprio, cessione volontaria od occupazione acquisitiva -siano intervenuti prima del 31 dicembre 1988, ma il pagamento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore della l. n. 413 del 1991, a seguito di un ingiustificato ritardo dell’amministrazione che abbia resistito, anche in giudizio, al pagamento (v. Cass. n. 265/2016; nello stesso senso, fra le altre, Cass. n. 30400/2018 e Cass. n. 19785/2023).
È stato precisato, in particolare, che in questo caso si configura a carico del contribuente un pregiudizio che egli non avrebbe subito ove il pagamento fosse avvenuto nel termine ragionevole di definizione dei procedimenti amministrativi, la cui previsione è evincibile dal disposto dell’art. 2 -bis della l. 7 agosto 1990, n. 241; in tal senso, pertanto, va condiviso il rilievo dei giudici di appello circa l’irragionevole ritardo nell’emissione del decreto di esproprio una volta intervenuta l’occupazione d’urgenza, a nulla rilevando le vicende che hanno interessato le parti in epoca successiva all’entrata in vigore della l. n. 413 del 1991.
3 . L’infondatezza dell’unico motivo comporta il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in favore del procuratore antistatario.
Poiché la parte soccombente è una pubblica amministrazione patrocinata dall’Avvocatura generale dello Stato, non si dà luogo alla condanna al pagamento del cd. doppio contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 2.300,00 oltre € 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di rimborso forfetario e agli oneri accessori, spese tutte da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025.