Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6757 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6757 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
Oggetto : Società di capitali a ristretta base – Presunzione di distribuzione degli utili ai soci – Ricorso del socio avverso l’avviso di recupero IRPEF -Possibilità di far valere vizi dell’avviso di accertamento societario -Condizioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27446/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce al ricorso , dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria della Campania, n. 5284/17/2017, depositata in data 12 giugno 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il contribuente impugnava gli avvisi di accertamento nn. TFM050100223/2015 e TFM050102406/2014, con i quali gli veniva imputato, nella sua veste di socio al 33% RAGIONE_SOCIALE quote della società
RAGIONE_SOCIALE, e, quindi, recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per gli anni 2009 e 2010, reddito di capitale.
Gli avvisi traevano origine da altri atti impositivi, divenuti definitivi, con i quali l’Ufficio aveva rideterminato il reddito imponibile della società, considerata a ristretta base; il reddito non dichiarato andava considerato quale utile extracontabile oggetto di distribuzione a favore dei soci.
La Commissione tributaria provinciale di Benevento rigettava il ricorso.
Il contribuente proponeva appello innanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, che confermava la decisione di primo grado: riteneva legittima la presunzione di distribuzione degli utili ai soci degli utili extracontabili accertati nei confronti della società di capitali a ristretta base, presunzione non superata dal ricorrente.
Contro la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a cinque motivi. L ‘Ufficio resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 20 febbraio 2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo , rubricato ‘violazione del contraddittorio extraprocedimentale garantito dall’art. 111 della Costituzione’ , il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia della CTR (così come, prima, della CTP) sul motivo relativo alla mancata possibilità di far valere le proprie ragioni nei confronti dell’avviso societario (notificato solo alla società).
1.1. Il motivo, formulato, come i successivi, ai limiti della inammissibilità ex art. 366 c.p.c., è infondato.
1.2. È noto che nel giudizio di legittimità la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e
inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività RAGIONE_SOCIALE questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. 14/10/2021, n. 28072).
Nella specie il ricorrente ha richiamato nel corpo del ricorso (ed allegato allo stesso) gli atti (impugnazione originaria ed atto di appello) in cui aveva proposto il motivo relativo alla violazione del contraddittorio.
La CTR non ha dato atto, nella motivazione, della proposizione del motivo de quo e ha omesso qualsiasi decisione sullo stesso.
L’omissione integra il vizio denunciato, ovvero la violazione dell’art. 112 c.p. c., atteso che alla luce del complessivo tenore della decisione nella specie non può ritenersi configurabile un implicito rigetto della doglianza.
1.3. Trattandosi di una questione di diritto, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la doglianza può essere decisa nel merito. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, nel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione con rinvio
della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (da ultimo, Cass. 16/06/2023, n. 17416).
1.4. Il motivo è manifestamente infondato.
1.5. Invero, questa Corte regolatrice ha avuto occasione di chiarire, pronunziando nell’ipotesi in cui l’accertamento nei confronti della società sia divenuto definitivo non per la mera mancanza di impugnazione, bensì a seguito di pronuncia giurisdizionale definitiva, che ‘ in tema di accertamento dei redditi di partecipazione, l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società di capitali ed al singolo socio comporta che quest’ultimo, ove abbia impugnato l’accertamento a lui notificato senza aver preso parte al processo instaurato dalla società, conserva la facoltà di contestare non solo la presunzione di distribuzione di maggiori utili ma anche la validità dell’accertamento, a carico della società, in ordine a ricavi non contabilizzati ‘ (così già Cass. n. 19606 del 2006; Cass. n. 21356/2009; Cass. n.17966/2013, nelle quali si è affermato che la decisione presa in relazione all’accertamento del maggiore reddito della società di capitali non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del socio, nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo concernente il maggior reddito da partecipazione, e che il giudice di merito non può limitarsi ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza pronunciata nei confronti, della società); si è quindi pure spiegato che sebbene ‘ la determinazione del reddito di partecipazione dei soci sia (ai fini dell’IRPEF e dell’IRPEG) una diretta conseguenza giuridica dell’accertamento del reddito in capo alla società, ove il socio abbia separatamente impugnato l’accertamento notificatogli, con il quale gli sia stata attribuita una quota del reddito della società, la decisione resa nel processo instaurato dalla società, al quale il socio non abbia partecipato o non sia stato posto in grado di parteciparvi, non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del processo riguardante il socio, ostandovi i principi in tema di limiti soggettivi del giudicato, coniugati con quelli
costituzionali in materia di tutela dei diritti, stabiliti nell’art. 24 Cost. ‘ ; i detti principi sono stati recentemente ribaditi (Cass. 26/05/2025, n. 13937 e Cass. 12/11/2025, n. 29900) e vanno in questa sede convintamente confermati.
1.6. Pertanto, nessuna violazione del contraddittorio si è verificata nella specie, poiché il contribuente ben avrebbe potuto contestare nel presente giudizio il presupposto impositivo dell’avviso di accertamento societario.
Con il secondo motivo il contribuente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova e l’erronea interpretazione dell’art. 38, comma 3, d.P.R. n. 600/1973. Sostiene, in particolare, che non sarebbe sufficiente il mero possesso RAGIONE_SOCIALE quote sociali per poter presumere la distribuzione degli utili, occorrendo altri elementi gravi, precisi e concordanti.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. La CTR, nel ritenere nella specie legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili al socio (trattandosi di società a ristretta base) e non fornita dal contribuente la prova contraria, ha fatto corretta applicazione dei principi enucleati in materia da questa Corte.
2.3. In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi nel caso di società di capitali che presenti una ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione (semplice) di attribuzione ai soci partecipanti alla società degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà per il contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati oggetto di distribuzione, ma siano stati, invece, accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti, non essendo comunque a tal fine sufficiente la mera deduzione che l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili ( ex multis , Cass. 22/11/2017, n. 27778; più recentemente, Cass. 06/06/2024, n. 15895). Ciò vale anche nelle ipotesi di assenza di rapporti di parentela, in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, e
dunque la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza di utile extrabilancio, consentendo di riconoscere sussistenti, ai fini della prova presuntiva, i requisiti richiesti dall’art. 2729 c.c.
Tale meccanismo probatorio non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell ‘assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (Cass. 24/01/2019, n. 1947).
La detta presunzione, in altri termini, non va corroborata da altri elementi indiziari; in particolare non occorre che l’accertamento emesso nei confronti dei soci risulti fondato anche su elementi di riscontro tesi a verificare, attraverso l’analisi RAGIONE_SOCIALE loro movimentazioni bancarie, l’intervenuto acquisto di beni di particolare valore, non giustificabili sulla base dei redditi dichiarati (Cass. 11/08/2020, n. 16913).
Con il terzo motivo il contribuente deduce l’«omesso esame dell’inversione dell’onere della prova fornito dal contribuente». Lamenta di aver fornito la prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili mediante la proposizione dell’azione di responsabilità, innanzi al Tribunale di Benevento, nei confronti dell’amministratore.
3.1. Il motivo, in disparte la formulazione alquanto confusa del titolo, è infondato.
3.2. La CTR ha espressamente affermato che il ricorrente non aveva fornito dimostrazione del fatto che i maggiori ricavi non erano stati distribuiti ma reinvestiti o accantonati dalla società.
In tal modo ha implicitamente (e condivisibilmente) ritenuto che onde superare la presunzione non fosse sufficiente l’aver citato in giudizio l’amministratore ; la decisione è immune da censure
atteso che deve escludersi che la mera citazione dell’amministratore in iudicio onde far valere la sua responsabilità possa integrare ex se la suddetta prova contraria.
Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata perché ‘priva dei requisiti minimi previsti per qualsiasi pronunzia giurisdizionale’ (pag. 15 del ricorso) ed affidata a 12 righi quasi interamente ‘copiati’ dalla sentenza di p rimo grado.
4.1. Il motivo è infondato.
4.2. Giova premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte «la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione» (Cass., Sez. U., 07/94/2014 n. 8053).
Inoltre, la motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.).
Si è, più recentemente, precisato che «in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass. 03/03/2022, n. 7090).
4.3. Con particolare riferimento alla tecnica motivazionale per relationem questa Corte ha ripetutamente affermato che detta motivazione è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., Sez. U., 4/6/2008 n. 14814). Il giudice di appello è tenuto ad esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti ( ex multis , Cass., 7/8/2015 n. 16612) sicché deve considerarsi nulla -in quanto meramente apparente -una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione, come nel caso di specie, non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infonda tezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello (ex multis, Cass. 21/9/2017 n. 22022 e Cass. 25/10/2018 n. 27112).
4.4. Nella specie la CTR ha ritenuto, condividendo la decisione di prime cure, corretto l’operato dell’Ufficio e non fornita la prova contraria da parte del contribuente.
Per quanto succinta, la motivazione, fatta salva l’omessa pronuncia sul primo motivo di appello, integra il minimo costituzionale richiesto da questa Corte, anche perché gli altri motivi di gravame erano meramente riproduttivi RAGIONE_SOCIALE doglianze già proposte in primo grado.
Con il quinto (ed ultimo) motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la CTR pronunciato su tutti i motivi di appello.
5.1. Il motivo è inammissibile.
5.2. Ad eccezione del primo motivo di appello (in relazione al quale si è già acclarata l’omessa pronuncia da parte della CTR, v. supra ), il ricorrente non indica quali siano le eccezioni e (gli ulteriori) motivi di gravame sui quali sarebbe mancata la pronuncia da parte della CTR; nella parte del ricorso per cassazione relativa allo svolgimento del processo fa riferimento a doglianze (violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973) sulle quali la CTR si è espressa (al punto che è stato proposto ricorso in questa sede con riferimento ad essi).
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna NOME COGNOME al pagamento, in favore di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME