Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 35815 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 5 Num. 35815 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, che ha indicato recapito EMAIL, avendo il ricorrente dichiarato di eleggere domicilio presso il suo studio, alle INDIRIZZO in RAGIONE_SOCIALE;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’RAGIONE_SOCIALE, e domiciliata presso i suoi uffici, alla INDIRIZZO in Roma;
-controricorrente –
avverso
la sentenza n. 1849, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna il 29.9.2014, e pubblicata il 20.10.2014;
ascoltata la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; la Corte osserva:
Fatti di causa
Oggetto: Srl a ristretta base partecipativa -Reddito di partecipazione – Rinuncia al ricorso – Conseguenze.
COGNOME NOME riceveva dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la notificazione dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, avente ad oggetto il tributo Irpef in riferimento all’anno 2007, in relazione al reddito di partecipazione conseguito quale socio al 52% della RAGIONE_SOCIALE, società di capitali avente ristretta base partecipativa, dedita all’attività di gestione di alberghi e destinataria, in relazione al medesimo anno, di separato avviso di accertamento avente ad oggetto Ires, Iva ed Irap.
L’Amministrazione finanziaria chiariva nell’atto impositivo di avere proceduto con modalità analitico-induttiva, non mancando di operare riferimento ai dati desumibili dalla normativa sugli studi di settore, e concludeva che i ricavi dichiarati dalla società non apparivano congrui. In ogni caso rilevava l’antieconomicità della gestione d’impresa.
Società e socio proponevano distinte impugnazioni innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, che accoglieva parzialmente i ricorsi, e riduceva l’importo della pretesa impositiva.
Non soddisfatti della pronuncia conseguita nel primo grado del giudizio, società e socio spiegavano appello, in relazione a quanto li aveva visto soccombenti, e l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello incidentale domandando invece la conferma degli avvisi di accertamento così come redatti. La CTR rigettava gli appelli principali ed accoglieva invece quelli incidentali, riaffermando la piena validità ed efficacia degli atti impositivi.
Avverso la decisione assunta dalla CTR, con riferimento all’avviso di accertamento notificatogli in relazione al reddito di partecipazione conseguito, ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, affidandosi a cinque motivi di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria resiste mediante controricorso. In prossimità della data fissata per la trattazione, il ricorrente ha depositato breve memoria con la quale ha dichiarato di rinunziare al ricorso.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo d’impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente contesta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per non avere il giudice dell’appello rilevato la nullità dell’avviso d’accertamento impugnato, e di quello pregiudicante redatto nei confronti della società, in conseguenza della violazione del contraddittorio preventivo.
Mediante il secondo strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione e la falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per non avere la CTR escluso che l’accertamento controverso emesso nei confronti della società, e dichiaratamente di natura analiticoinduttiva, fosse fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
Con il terzo motivo d’impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente critica la violazione e la falsa applicazione dell’art. 62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, convertito nella legge n. 427 del 1993, per avere il giudice dell’appello ritenuto legittimo l’accertamento emesso nei confronti della società, compiuto ‘attraverso il mero scostamento tra ricavi dichiarati e le risultanze RAGIONE_SOCIALE studio di settore, senza considerare la concreta realtà economica del contribuente’ (ric., p. 34).
Mediante il quarto strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il contribuente lamenta il vizio di ‘omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione’ (ric., p. 38), in cui è incorsa la CTR, nella ‘valutazione di prove documentali legittimamente prodotte in causa che avrebbero dovuto sorreggere la rideterminazione dei ricavi in capo
alla società e, conseguentemente, del reddito in capo ai soci’ (ric., p. 39).
Con il suo quinto motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma 3, del Dpr n. 600 del 1973, e degli artt. 2697, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., ‘che regolano la prova presuntiva … per essere stato ritenuto provato la percezione di utili extracontabili da parte dei soci della RAGIONE_SOCIALE su base presuntiva sulla sola circostanza della ristretta base societaria’; inoltre, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il ricorrente censura ‘l’omessa o insufficiente motivazione …. Per non avere la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di RAGIONE_SOCIALE motivato in relazione al predetto motivo di opposizione, pur sollevato dal contribuente’ (ric., p. 46).
Non sussistono le condizioni perché si proceda all’esame dei motivi di ricorso.
Il difensore di COGNOME NOME dotato di procura speciale, infatti, ha depositato mediante spedizione telematica, in prossimità dell’udienza (7.12.2023), una breve memoria con la quale esplicita che il contribuente ‘intende ora, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 390 c.p.c., rinunciare al suddetto ricorso’.
6.1. La Cancelleria ha quindi provveduto agli adempimenti di rito.
Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del giudizio in conseguenza della rinunzia allo stesso da parte del ricorrente.
Tenuto conto RAGIONE_SOCIALE sviluppo del processo e RAGIONE_SOCIALE ragioni della pronuncia, appare equo disporre la compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite tra le parti in relazione all’intero processo.
7.1. In considerazione della natura della decisione, non risulta dovuto il versamento del c.d. ‘doppio contributo’.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto da COGNOME NOME , per avervi il ricorrente rinunziato, e cessata la materia del contendere.
Dispone la compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di lite, in relazione all’intero processo.
Così deciso in Roma, il 14.12.2023.