Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 7223 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 7223 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26443/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocatura RAGIONE_SOCIALE
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME
e NOME COGNOME
-ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 3488/2016 depositata il 10/10/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO per l’anno 2004, l’RAGIONE_SOCIALE Enna, recependo e facendo proprie le risultanze del p.v.c. redatto in data 30.3.2007 da funzionari del medesimo RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, società a ristretta base azionaria con cinque soci legati da vincoli di parentela, esercente l’attività di impresa edile, accertava nei confronti di quest’ultima un reddito d’impresa di euro 1.832.296,00, che, tenuto conto dell’utile di esercizio dichiarato pari ad euro 38.194,00, dava luogo ad un utile di esercizio non
contabilizzato e non dichiarato di euro 1.798.833,00; l’RAGIONE_SOCIALE determinava, altresì, ai sensi dell’art. 54 d.P.R. 633/1972 un volume d’affari di euro 2.376.684,00, con recupero di Ires per euro 581.011,00; Irap per euro 69.667,00, Iva per euro 25.838,00, oltre sanzioni per euro 843.278,00 ed interessi per euro 47.283,52.
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso avverso tale avviso di accertamento, che veniva parzialmente accolto dalla CTP di Enna con sentenza n. 169/3/2012.
Avverso tale decisione l’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello che veniva respinto dalla CTR di Palermo con sentenza n. 3126/21116, depositata il 12/09/2016, avverso la quale l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto tempestivo ricorso per cassazione.
Con successivo avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, notificato il 28.12.2017, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, presumendo l’avvenuta distribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società RAGIONE_SOCIALE, accertava nei confronti di NOME COGNOME, socio con una quota del 20%, un reddito di capitale non dichiarato di euro 359.767,00, pari al 20% del reddito non dichiarato di euro 1.798.833,00 accertato a carico della predetta società, determinando, di conseguenza, con le conseguenti riprese, sanzioni ed interessi.
Avverso tale ultimo avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO NOME COGNOME proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Enna, deducendo che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva provato la reale percezione, da parte dei soci, dei dividendi distribuiti dalla società e, in subordine, eccependo la violazione del primo comma dell’art. 47 Tuir, in base al quale gli utili distribuiti della società concorrono alla formazione del reddito imponibile del socio limitatamente al 40% del loro ammontare, mentre l’RAGIONE_SOCIALE aveva ritenuto di poterli interamente assoggettare a tassazione.
5.1. La CTP, con sentenza n. 305/3/2012, depositata il 25.6.2012, dopo aver ricordato che «i rispettivi ricorsi della società RAGIONE_SOCIALE sono stati accolti in parte da questa Commissione e le riprese fiscali per differenze di ricavi, di rimanenze ed altro non sono state confermate, di conseguenza il risultato finale è stato annullato » accoglieva parzialmente il ricorso e, per l’effetto, annullava «le riprese fiscali imputate pro quota al ricorrente per la società RAGIONE_SOCIALE; rigetta nel resto e manda all’RAGIONE_SOCIALE la riliquidazione applicando le sanzioni al minimo».
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il contribuente, lamentando l’i llegittimità ed erroneità del dispositivo per contraddizione con la motivazione della sentenza e l’ illegittima presunzione di distribuzione ai soci di utili presunti accertati in capo alla società a responsabilità limitata, con conseguente doppia tassazione RAGIONE_SOCIALE stesso utile, prima in capo alla società e poi pro quota in capo ai soci.
Appellava anche l’RAGIONE_SOCIALE, e la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, riuniti i due gravami, rigettava l’appello proposto dal contribuente ed accoglieva in parte l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE, che, per il resto rigettava, in particolare: i) annullando la ripresa discendente dalla valutazione RAGIONE_SOCIALE rimanenze finali nel bilancio della società; ii) ritenendo giustificata la deduzione di interessi passivi in relazione ad un rapporto con Banca Sicilcassa, legittimata da una lettera della suddetta banca datata 11 novembre 2004, ed osservando i giudici dell’appello che nulla vieta alla parte di allegare in sede contenziosa purché nei termini perentori assegnati dall’ordinamento, documentazione rilevante ai fini probatori.
Avverso la predetta sentenza ricorre, con quattro motivi, l’RAGIONE_SOCIALE.
Resiste, con controricorso e ricorso incidentale sorretto da due motivi, il contribuente, che ha depositato memoria illustrativa ex artt. 380bis. 1 c.p.с.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la «Violazione e/o falsa applicazione dell’ art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 1 d.lgs. 546/1992», lamentando che la CTR non abbia sospeso il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa riguardante la società partecipata, avente rilievo pregiudiziale rispetto a quella promossa dal socio, pendente in cassazione al n. RG 23298/2017.
1.1. Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il ricorso pendente in relazione alla società RAGIONE_SOCIALE, per quanto qui rileva, risulta essere stato definito con l’ordinanza n. 10905/2025, con cui questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto i medesimi rilievi qui ancora in contestazione.
Con il secondo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.с., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
2.1. Lamenta l’Amministrazione che la CTR sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell’extrapetizione, introducendo nel processo causae petendi e temi di indagine non rilevabili d’ufficio, del tutto nuovi e completamente diversi da quelli posti a sostegno del ricorso introduttivo, nella parte in cui, nel confermare la decisione della CTP, si è pronunciata: i) sulla fondatezza del rilievo fiscale, elevato nei riguardi della società, concernente la rideterminazione del «valore RAGIONE_SOCIALE rimanenze di prodotti in corso di lavorazione» per euro 1.240.903,68; ii) sulla rilevanza, ai fini tributari, del «prospetto contabile
recante un diverso valore RAGIONE_SOCIALE rimanenze finali», reperito nel corso della verifica a carico della società partecipata; iii) sulla fondatezza del rilievo concernente «la quota di interessi passivi portata in deduzione», nonché, infine, iv) sulla rilevanza, ai fini tributari, della «lettera della Banca Sicilcassa del l’ 11 novembre 2004».
Con il terzo strumento di impugnazione l’Amministrazione deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.с., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2709, 2727, 2729 c.c., e degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, art. 54 e 55 d.P.R. 633/1972, lamentando che i giudici di appello non abbiano correttamente valorizzato la ‘contabilità in nero’ rinvenuta nel corso della verifica fiscale, costituita da appunti personali e documenti extracontabili riferibili all’impresa, nella specie prospetti di calcolo RAGIONE_SOCIALE rimanenze finali che legittimavano il ricorso alla ricostruzione induttiva ex art. 39 d.P.R. n. 660/1973.
Con il quarto motivo di ricorso si denuncia , in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.с., la v iolazione e/o falsa applicazione di legge dell’ art. 33, comma 1, n. d.P.R. n.600/1973 e dell’ art. 52 d.P.R. n. 633/1972.
Deduce la ricorrente che, nel respingere il quarto motivo dell’appello erariale, la CTR ha fondato la propria decisione sulla lettera della Banca Sicilcassa dell’ 11.11.2004, mai prodotta in sede di verifica e depositata solo in sede contenziosa, di cui, pertanto, i secondi giudici non avrebbero potuto tenere conto secondo i dettami della giurisprudenza di legittimità.
I motivi secondo, terzo e quarto sono infondati.
5.1. In tema di accertamento RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi, la validità dell’avviso in ordine a ricavi non contabilizzati, emesso a carico di società di capitali a ristretta base partecipativa, costituisce presupposto indefettibile per legittimare la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, con la conseguenza che l’annullamento RAGIONE_SOCIALE stesso con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante,
determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari, mentre non ha carattere pregiudicante l’annullamento per vizi del procedimento, che dà luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l’accertamento sulla pretesa erariale (Cass. Sez. 5, 04/02/2025, n. 2743, Rv. 674073 – 01)
5.2. Orbene, tanto premesso si rileva che, con la già menzionata ordinanza n. 10905/2025, questa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di appello che ha annullato -in parte qua ed in relazione ai rilievi qui in contestazione l’avviso nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per il medesimo anno di imposta, dal quale deriva la pretesa nei confronti del socio in ragione della ristretta base partecipativa di suddetta società.
5.3. E, segnatamente, dalla lettura della richiamata decisione di questa Corte l’RAGIONE_SOCIALE lamentava: che la CTR avrebbe omesso di comparare il maggior valore accertato RAGIONE_SOCIALE rimanenze con quello indicato in un prospetto sottoscritto dallo stesso contribuente; che la CTR avesse erroneamente annulla la ripresa a tassazione sulla base della lettera della Banca ‘Sicilcassa’ dell’11/11/2004, di cui i giudici di appello non avrebbero potuto tenere conto.
5.4. In nuce , l’annullamento in parte qua dell’avviso societario con sentenza passata in giudicato per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l’illegittimità dell’avviso di accertamento, notificato al singolo socio, in relazione alla percezione dei presunti maggiori utili societari.
Il ricorso principale deve, dunque, essere rigettato.
Con il primo motivo di ricorso incidentale il contribuente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma , num. 4, c.p.c. la contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello, e segnatamente il presunto contrasto tra la statuizione contenuta al punto 1.1. ove si afferma che «la
sentenza di prime cure è immune da censure», ed il dispositivo di rigetto dell’appello del contribuente. L’avvenuta statuizione che la sentenza di prime cure è immune da censure, deduce il ricorrente, confermerebbe la statuizione di accoglimento RAGIONE_SOCIALE ragioni del contribuente già statuita nel giudizio di primo grado, rendendo sostanzialmente fondato l’appello proposto dal socio COGNOME NOME sulla base del motivo 1.1), e assorbendo ogni altra questione di merito.
7.1. Il motivo, di oscura formulazione, è inammissibile, in quanto -estrapolando ad arte l’inciso richiamato – il contribuente non si è voluto confrontare con la ratio manifestata dalla sentenza, ove, nel decidere in merito ad una specifica censura dell’appellante (contraddizione tra motivazione e dispositivo di primo grado) la CTR ha affermato che «Sul punto, va rilevato che la sentenza di primo grado è immune da censure e che «il motivo è infondato e viene rigettato», rigetto ribadito nel dispositivo, ove si dà inoltre atto dell’accoglimento, in parte qua , dell’appello erariale.
7.2. Tanto osservato, si rammenta che la violazione denunciata si configura quando la motivazione «manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero … essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata»
(Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; successivamente tra le tante Cass. 01/03/2022, n. 6626; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
7.3. Patologie che, a tutta evidenza, non sono ravvisabili nella sentenza impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360 , primo comma, num. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando l’illegittimità della compensazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite , in quanto fondata sulla «reciproca soccombenza».
8.1. Il motivo è infondato, come è agevole ricavare dalla piana lettura della disposizione invocata di cui all’art. 92, primo comma c.p.с., ove si statuisce che «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero».
Il ricorso incidentale deve pertanto essere rigettato.
In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere rigettati. Le spese vanno opportunamente compensate, in ragione della soccombenza reciproca.
Rilevato che risulta soccombente, in relazione al ricorso principale, l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non si applica il disposto del d.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M .
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, compensando integralmente le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.
La Presidente NOME COGNOME